ORDINANZA N.97
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), in relazione
all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e agli artt. 9, secondo comma,
della legge 2 aprile 1979, n. 97, 5, ultimo comma, del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1080, 2, lett.d), della legge 16
dicembre 1961, n. 1308, e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Vaccaro Giuseppe
ed altri contro
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio
1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, magistrati
amministrativi, avevano richiesto il riconoscimento del diritto alla speciale
indennità prevista originariamente dall'art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i soli magistrati ordinari, nonchè il computo degli aumenti periodici spettanti ai soli
magistrati della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, con ordinanza emessa il 14 dicembre
che, a parere del giudice a quo, la norma
impugnata vulnera i parametri indicati, sotto il primo profilo, in quanto -
avendo introdotto un regime giuridico di erogazione dei benefici economici
difforme da quello indicato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa-
sarebbe sostanzialmente volta a svalutare la funzione giurisdizionale ed a
vanificare il diritto ad agire in giudizio;
che, circa la seconda prospettazione
della censura, il Tribunale amministrativo regionale osserva come la norma in
argomento abbia creato un'ingiustificata disparità di trattamento economico tra
i magistrati con riguardo sia all'indennità speciale che agli scatti di
anzianità, così contraddicendo quel criterio di uniformità retributiva delle
categorie, viceversa sotteso alla legge stessa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 413 del
24 marzo 1988, ha già dichiarato l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n.425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e 103
della Costituzione sulla base della ratio della norma
impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a
costituire <l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio
della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei
magistrati>;
che tale principio è stato altresì ribadito
nelle ordinanze
n.48 del 1989, n. 1047 del 1988
- con specifico riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione-ed,
in particolare, n.
23 del 1990, n.
520 del 1989 e n.1083 del 1988;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono
prospettati argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati; che la
questione è pertanto manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma,
della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento
economico dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3 e 36, che
agli artt.24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.