Ordinanza n. 97 del 1990

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ORDINANZA N.97

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), in relazione all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e agli artt. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, 2, lett.d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Vaccaro Giuseppe ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, magistrati amministrativi, avevano richiesto il riconoscimento del diritto alla speciale indennità prevista originariamente dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i soli magistrati ordinari, nonchè il computo degli aumenti periodici spettanti ai soli magistrati della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, con riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione e b) della medesima norma, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge n. 27 del 1981 ed il complesso normativo composto dall'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, dall'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, limita ai magistrati ordinari la corresponsione della speciale indennità introdotta nel 1981 ed ai magistrati contabili il sistema degli aumenti periodici;

che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata vulnera i parametri indicati, sotto il primo profilo, in quanto - avendo introdotto un regime giuridico di erogazione dei benefici economici difforme da quello indicato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa- sarebbe sostanzialmente volta a svalutare la funzione giurisdizionale ed a vanificare il diritto ad agire in giudizio;

che, circa la seconda prospettazione della censura, il Tribunale amministrativo regionale osserva come la norma in argomento abbia creato un'ingiustificata disparità di trattamento economico tra i magistrati con riguardo sia all'indennità speciale che agli scatti di anzianità, così contraddicendo quel criterio di uniformità retributiva delle categorie, viceversa sotteso alla legge stessa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 24 marzo 1988, ha già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n.425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione sulla base della ratio della norma impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a costituire <l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati>;

che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n.48 del 1989, n. 1047 del 1988 - con specifico riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione-ed, in particolare, n. 23 del 1990, n. 520 del 1989 e n.1083 del 1988;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati; che la questione è pertanto manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3 e 36, che agli artt.24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/02/90.