Ordinanza n. 96 del 1990

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ORDINANZA N.96

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Iobizzi Aldo e Rosi Emma, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 22 giugno 1989, il Pretore di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.395, numero 5, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'impugnazione per revocazione anche avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;

che il giudice a quo rileva: a) che con un primo provvedimento del 17 dicembre 1986 il Pretore di Roma aveva convalidato per la data del 31 marzo 1986 lo sfratto per finita locazione di un immobile, b) successivamente la stessa locatrice con atto notificato il 25 marzo 1988, aveva intimato al medesimo conduttore sfratto per morosità in relazione all 'immobile in argomento, c) tale sfratto era stato convalidato dal Pretore il 19 aprile 1988;

che il Pretore rimettente, adito dal conduttore in via di opposizione tardiva a tale ultimo provvedimento, premessa l'inammissibilità di tale azione, ritiene sussistere una fattispecie legittimante, in astratto, il ricorso alla revocazione ex art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, poichè la seconda ordinanza di convalida-facendo stato sull'esistenza della locazione alla data dell'inadempimento (e quindi sulla risoluzione del contratto a tale data) e, correlativamente, sull'obbligo di corrispondere il canone - verrebbe a contraddire la precedente ordinanza;

che nella previsione legislativa, confermata dal costante orientamento della Cassazione, che limita alle sentenze l'impugnabilità per revocazione, il giudice a quo individua la violazione sia del principio d'eguaglianza che della garanzia costituzionale di difendersi ed agire in giudizio, attesa la natura decisoria della convalida e considerata la giurisprudenza costituzionale in materia di esperibilità dell'opposizione di terzo.

Considerato che erroneamente il giudice a quo prospetta un possibile contrasto tra due provvedimenti dotati di efficacia di giudicato;

che infatti, convalidato lo sfratto per finita locazione alla data del 31 marzo 1986, il rapporto è proseguito per altri due anni, e soltanto in conseguenza dell'ulteriore morosità per canoni, come qualificata dalla stessa locatrice, quest'ultima ha richiesto lo sfratto per morosità;

che risulta evidente ed inequivoca la volontà di dare corso al contratto pure a seguito della prima pronuncia di accertamento e di risolverlo richiedendo un provvedimento di condanna dopo l'intervenuto inadempimento (che in ipotesi il conduttore ben avrebbe potuto sanare);

che non sussiste quindi la paventata sovrapposizione logica, inserendosi i due giudizi di convalida in due fasi nettamente e storicamente distinte del rapporto, quale risulta dal comportamento delle parti; che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/02/90.