ORDINANZA N.94
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il
19 aprile 1989 dal Tribunale per i minorenni di Trieste nel procedimento
concernente la dichiarazione di adottabilitą della minore Mutton
Patrizia, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio
1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1989, emessa
nel procedimento concernente la dichiarazione di adottabilitą di una minore, il
Tribunale per i minorenni di Trieste ha sollevato questione di legittimitą
costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, e 31, secondo
comma, della Costituzione, dell'art. 8 , secondo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184, nella parte in cui, ai fini della dichiarazione di adottabilitą
del minore, fa consistere la situazione di abbandono nel fatto che il minore
sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti
tenuti a provvedervi, senza prevedere che il giudice possa valutare singole
situazioni diverse da quella tipizzata dal legislatore, come nel caso di specie
del minore in stato di affidamento familiare;
che, secondo il giudice a quo, la norma
impugnata, non tenendo conto di situazioni particolari che esigerebbero
soluzioni differenziate, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, nonchč con il diritto del minore a uno sviluppo armonico e
compiuto della personalitą;
che la norma impugnata, col prevedere l'automatica
declaratoria di adottabilitą del minore in stato di affidamento familiare,
esporrebbe quest'ultimo ai gravissimi rischi di un affidamento preadottivo ad altra famiglia, malgrado si siano instaurati
con la famiglia affidataria irreversibili relazioni affettive;
che č intervenuta, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, concludendo
per l'inammissibilitą o, in ipotesi, infondatezza della questione.
Considerato che la ratio
dell'affidamento familiare risiede nell'assicurare al minore un ambito
affettivo ed un'adeguata assistenza in una fase necessariamente transitoria, perchč finalizzata al reinserimento nella famiglia
d'origine ovvero all'acquisizione dello status di figlio adottivo;
che, in quest' ultima prospettiva, l'istituto in
esame postula situazione di abbandono configurabile anche soltanto in una
riduzione sensibile e non temporanea di cure morali e materiali;
che, con la legge 4 maggio 1983, n. 184, il
legislatore ha ispirato le sue scelte al valore costituzionale della famiglia
naturale come unico luogo di formazione primario della personalitą del minore,
surrogabile soltanto con la famiglia adottiva, ed escludendo pertanto qualsiasi
tertium genus privo dei
caratteri della stabilitą e definitivitą;
che, quindi, solo al legislatore spetta un
intervento qual č quello auspicato dal giudice a quo;
che, comunque, l'art. 4 consente di modellare
tempi e modi dell'istituto in ragione delle situazioni concrete, ove il
mantenimento di uno stato precario possa contingentemente
apparire come la migliore soluzione per il minore;
che, pertanto, la proposta questione č
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilitą della questione
di legittimitą costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
sollevata, in riferimento agli artt.2 e 3, secondo
comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni
di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.