ORDINANZA N.89
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 77, 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Pretore di Alba nel
procedimento penale a carico di Boschiazzo Giuseppe
iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio
1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 5 maggio 1989, il Pretore di Alba ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del
codice penale nonchè dell'art. 77
della legge n.689 del 1981 (Modifiche al sistema penale): e ciò in un
procedimento penale per il delitto di cui all'art. 498 del codice penale, nel
quale l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione o almeno a
sanzione sostitutiva;
che, però, poi nel dispositivo il Pretore non
faceva più menzione degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, e limitava la
questione all'art. 77 della legge indicata, tuttavia estendendola anche agli
artt. 53 e 57.
Considerato che, sul piano della rilevanza,
trattandosi nella specie di delitto punito con la sola pena della multa, la
questione non poteva comunque riguardare l'art. 162-bis del codice penale;
che, d'altra parte, il Pretore non ha indicato,
nemmeno nel dispositivo, i parametri costituzionali cui intende riferire le
sollevate questioni;
che, peraltro,
che un tale precedente sarebbe, comunque,
perfettamente applicabile anche all'art. 162 del codice penale;
che, quanto poi alla questione concernente la
possibilità di con cedere sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria,
che conseguentemente, così come è stato deciso
nelle sentenze e nelle ordinanze ora citate, la questione concernente le
sanzioni sostitutive alla pena pecuniaria-la sola
formalmente sollevata nel dispositivo-dev'essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge
n.689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di Alba,
senza riferimento a parametro costituzionale, con ordinanza 5 maggio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.