ORDINANZA N.88
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge della Regione Lombardia 27
marzo 1985, n.22 (Interpretazione autentica dell'art. 36 della legge regionale 29
novembre 1984, n. 60), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal
Tribunale amministrativo regionale per
Visto l'atto di costituzione di Senes Fabio ed altri, nonchè l'atto di intervento della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
uditi l'avv. Cesare Ribolzi
per Senes Fabio ed altri e l'Avvocato Vitaliano Lorenzoni per
Ritenuto che, con ordinanza del 19 gennaio 1989, il Tribunale
amministrativo regionale per
che il giudice a quo ritiene di trarre argomento a sostegno del proprio assunto dalle sentenze nn. 331 e 879 del 1988 di questa Corte, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni concernenti il medesimo concorso, in quanto esse non prevedevano la possibilità di valutare altri servizi pregressi;
che si sono costituite nel presente giudizio le parti private, sostanzialmente associandosi alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione;
che è pure intervenuta
che, ad avviso della Regione, la questione sarebbe altresì inammissibile perchè la pronuncia di carattere additivo, che viene richiesta allo scopo di rendere valutabili le funzioni dirigenziali svolte negli enti di provenienza, non potrebbe trovare applicazione nel giudizio a quo sia in quanto tale profilo non aveva formato oggetto dei motivi svolti nel ricorso introduttivo (essendo stato dedotto solo in una memoria di udienza non notificata), sia perchè il profilo stesso-riguardante solo alcuni dei ricorrenti che hanno cumulativamente proposto il ricorso introduttivo del giudizio a quo-non potrebbe essere preso in considerazione perchè non sono ammissibili doglianze che possano risolversi a un tempo in favore di alcuni ricorrenti e in danno di altri, a causa dell'evidente conflitto di interessi tra gli stessi, sia, infine, perchè l'auspicato intervento additivo di questa Corte non potrebbe influire sulla decisione del giudice a quo perchè nessuno dei ricorrenti avrebbe svolto negli enti di provenienza funzioni dirigenziali valutabili;
che, in subordine e sempre ai fini dell'esame
della rilevanza,
che, nel merito,
che in prossimità dell'udienza di discussione
hanno presentato memorie sia le parti private costituite che
Considerato che l'ordinanza di rimessione non risulta motivata su punti rilevanti che hanno formato oggetto di specifiche eccezioni e deduzioni delle parti nel corso del giudizio a quo e sui quali le parti stesse, come risulta dalla narrativa in fatto, si sono ulteriormente soffermate anche nel presente giudizio;
che, pertanto, si reputa necessario restituire gli atti al giudice a quo per un riesame in ordine alla rilevanza della questione in relazione ai punti anzidetti.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un ulteriore esame sul requisito della rilevanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.