SENTENZA N.87
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale degli
artt. 4, 7 e 9 della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4
ottobre 1989 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: <Concessione di
contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi
funzionalmente connesse> promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 19 ottobre 1989, depositato in cancelleria il 24
successivo ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 1989.
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il
Giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 19 ottobre 1989 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimitā
costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge regionale della Valle d'Aosta
riapprovata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 1989, recante
"Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e
di strutture ad essi funzionalmente connesse", in riferimento all'art. 2
dello Statuto speciale per
Nel ricorso si espone che con la legge impugnata
Tali disposizioni, a giudizio del ricorrente, violano i limiti della
potestā legislativa regionale di tipo esclusivo sotto il profilo del mancato
rispetto degli obblighi internazionali nonchč delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, ponendosi
di conseguenza in contrasto con l'art. 2 della legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per
La violazione discenderebbe dall'aver previsto contributi tali da
superare anche i limiti massimi previsti per le agevolazioni rivolte alle zone
meno favorite del Mezzogiorno, indicati, rispettivamente, a livello comunitario
dalla comunicazione della Commissione C.E.E. del 21
dicembre 1978 (G.U.C.E. 3 febbraio 1979, n. C 31) e,
a livello nazionale, dall'art. 9 della legge lo marzo 1986, n. 64, con
conseguente introduzione nell'ordinamento di una grave sperequazione.
Un ulteriore motivo di impugnativa si riferisce
alla previsione contenuta nell'art. 9 della legge in oggetto, che ammette ai
contributi anche le spese per impianti giā in esercizio dal
2.-
3.- In sede di udienza di discussione
Considerato in diritto
Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio
la legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4 ottobre 1989 e recante
<Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di
strutture ad essi funzionalmente connesse> č stata revocata dal Consiglio
regionale della Valle d'Aosta con la delibera legislativa del 30 novembre 1989,
che č stata prodotta in udienza dallo stesso Presidente del Consiglio dei
ministri.
É venuta pertanto a cessare la materia del contendere
nel presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara cessata la materia del contendere in
ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.