ORDINANZA N.83
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimitą costituzionale
dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Pretore di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel
procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel
procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n.510 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il
Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., avente ad
oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilitą a carico della
Gestione speciale coltivatori diretti fruita dalla ricorrente, titolare al
contempo di pensione diretta a carico della Gestione speciale artigiani, il Pretore
di Bolzano, con ordinanza emessa il 23 marzo 1989 (R.O.
n. 43 8/1 989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimitą costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per
effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
che nel corso di due procedimenti civili
promossi da Grattarola Iolanda e Orsi Giovanni
-titolari di pensione diretta a carico dell'A.G.O. -,
al fine di ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilitą
loro erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti il Pretore di
Alessandria, con due ordinanze dell'11 luglio 1989 (R.O.
n. 509 e 510/1989), ha sollevato in riferimento allo stesso parametro questione
di legittimitą costituzionale della medesima norma, nella parte in cui esclude
la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il
trattamento minimo garantito.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto
questioni analoghe, possono essere riuniti;
che le questioni sollevate appaiono
manifestamente inammissibili, in quanto la norma censurata, con riguardo ai
profili in esame, č gią stata oggetto di declaratoria di incostituzionalitą,
rispettivamente da parte delle sentenze n. 488 del
1989 e n.
373 del 1989 (ribadita, quest'ultima, dalle ordinanze n. 442
e 482 del 1989).
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11
marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilitą delle
questioni di legittimitą costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e
dei coloni e mezzadri) sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dai Pretori di Bolzano e di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Depositata in cancelleria il 22/02/90.