ORDINANZA N.81
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale
dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417
(Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Monaco Panfilo contro il Ministero
della pubblica istruzione, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio
1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza 21 ottobre
che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di
tale disposizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Considerato che la questione č identica a quella
giā decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 412 del
1988;
che non sono stati addotti motivi nuovi che
possano indurre ad una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 133 del d.P.R.
31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.