Ordinanza n. 81 del 1990

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ORDINANZA N.81

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Monaco Panfilo contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 21 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui richiede un biennio continuativo d'incarico nella qualifica di preside, al fine di poter partecipare al concorso riservato per titoli, integrato da un colloquio, da esso previsto al fine della nomina a preside delle scuole d'istruzione secondaria, dei licei artistici e degl'istituti d'arte;

che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Considerato che la questione è identica a quella già decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 412 del 1988;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.