Ordinanza n. 78 del 1990

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ORDINANZA N.78

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), promosso con l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Parbotti Walter e Papetti Bianca Maria ed altro, iscritta al n.446 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/1a serie speciale dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso da Parbotti Walter contro Papetti Bianca, avente ad oggetto la fissazione di una nuova data per l'esecuzione di provvedimento di rilascio per finita locazione adottato il 15 giugno 1986 e concernente un immobile locato ad uso di abitazione, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett.b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede che le disposizioni relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni (salva l'ipotesi in cui il conduttore abbia a sua volta in corso procedimento di graduazione relativo ad immobile di sua proprietà);

che, ad avviso del Pretore, sarebbero violati: a) gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata esclude dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione economica; b) gli artt. 3 e 36 della Costituzione, avuto riguardo alla radicale diversità riscontrabile nel sistema fiscale a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; c) gli artt. 3 e 31 della Costituzione, in considerazione dell'eguale operatività preclusiva del limite di reddito, senza tener conto della composizione del nucleo familiare del conduttore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che il provvedimento di rilascio oggetto di esecuzione è stato emesso il 15 giugno 1986, e quindi nel vigore del decreto- legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, che, all'art. 1, dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso di abitazione, non ancora eseguiti, con la sola eccezione dei provvedimenti < fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1, limitatamente all'uso abitativo, 2, 3, 6, 7 ed 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 639, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25>, e quindi senza tener conto del requisito del reddito del conduttore;

che, inoltre, anteriormente all'emissione dell'ordinanza in esame, la materia è stata ulteriormente disciplinata-sempre nel senso dell'irrilevanza del suddetto requisito-dal decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1986, n. 899, e dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;

che il giudice a quo ha del tutto omesso di motivare in ordine all'applicabilità-in presenza delle norme sopra richiamate-della norma impugnata, e quindi sulla rilevanza della questione sollevata;

che identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte con le ordinanze n. 264 del 1987 e n. 791 del 1989, per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che, pertanto, anche la questione in esame va dichiarata manifestamente inammissibile per eguale ragione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.