ORDINANZA N.77
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 630 del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura penale
del 1930, promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Balia
Francesco ed altro, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio
1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che, nel corso dell'istruzione formale a carico di Trudu Mario, Sanna Ignazio, Balia
Francesco e Mancusu Adriano, imputati, fra l'altro,
di sequestro di persona a scopo di estorsione da cui era derivata la morte
dell'ostaggio e di tentato omicidio, il Giudice istruttore del Tribunale di
Bologna, disposta la separazione degli atti concernenti il
Balia e il Mancusu, nei confronti dei quali
proseguiva l'istruzione formale, ordinava il rinvio a giudizio dei primi due
imputati <dinanzi al Tribunale di Bologna, competente per materia e per
territorio>;
che il Tribunale di Bologna dichiarava la
propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Corte d'assise di Firenze, per
essere il tentato omicidio reato <più grave> -in quanto appartenente alla
competenza della Corte d'assise, ai sensi dell'art. 29 del codice di procedura
penale del 1930-del delitto di sequestro di persona cui sia seguita la morte
cagionata volontariamente dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, del codice
penale), reato che, <secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione>, non potendosi ipotizzare <concorso con il delitto
di cui all'art.
che, al termine dell'istruzione formale a carico
degli imputati Balia e Mancusu, il Giudice istruttore
del Tribunale di Bologna, su eccezione del Pubblico ministero - premesso che
<la decisione del Tribunale di Bologna, con la quale gli atti erano stati
trasmessi alla Corte di assise di Firenze riverbera i suoi effetti anche nel
presente procedimento, ove gli imputati Balia e Mancusu
devono rispondere dei medesimi episodi delittuosi>-ha, con ordinanza del 31
luglio 1989, sollevato, in riferimento agli artt.3 e
25 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.630 del codice
penale e 29 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui il loro
combinato disposto, omettendo <ogni previsione in ordine alla ipotesi del
sequestro di persona a scopo di estorsione cui sia seguita una condotta diretta
a sopprimere l'ostaggio senza che quest'ultimo evento si sia verificato>,
sottrae alla competenza del Tribunale il reato di sequestro di persona a scopo
di estorsione cui sia seguita la morte dell'ostaggio, quando tale reato sia
connesso con il tentato omicidio, reato di competenza della Corte d'assise;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che-pur riconoscendo l'esistenza <di una sorta di 6anomalia"
>, per essere <la fattispecie comprendente il tentativo ad attrarre per
connessione, ai fini della competenza per materia, quella del reato
consumato>-ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.
Considerato che il giudice a quo, mentre, per un
verso, mostra di ritenersi vincolato alla statuizione sulla competenza del
Tribunale di Bologna, per un altro verso, assume <che l'unica lettura della
norma in questione logicamente rispettosa dei principi costituzionali>
dovrebbe essere <quella che ritenga implicitamente abrogata la previsione in
seno all'art.
e che-a parte ogni considerazione sui criteri
nella specie adottati quanto alla determinazione della competenza per territorio-l'ordinanza di rimessione prospetta due opposte
interpretazioni delle disposizioni impugnate: l'una nel senso
dell'insindacabilità del provvedimento del Tribunale di Bologna, con
conseguente attribuzione della competenza alla Corte d'assise di Firenze, l'altra
nel senso dell'abrogazione dell'art. 29 del codice di procedura penale del
1930, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale di Bologna;
che, muovendo dalla prospettazione
di due, e così nettamente contrapposte, scelte interpretative delle
disposizioni impugnate, l'ordinanza di rimessione si limita a sottoporre alla
Corte un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione è demandata
esclusivamente al giudice a quo (v. sentenze n. 49 del
1980, n.472
del 1989).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 630,
terzo comma, del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura penale
del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal
Giudice istruttore del Tribunale di Bologna con ordinanza del 31 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.