ORDINANZA N.75
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale
dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivitą di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del
decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1989 dalla Corte
dei conti nei ricorsi riuniti proposti dal Procuratore generale contro Iovino Attilio ed altri, iscritta al n. 428 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/1a
serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente dei
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre
1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che
che a sostegno della domanda di annullamento dei
decreti il Procuratore generale, discostandosi dall'interpretazione data dal
Ministero della di fesa all'art. l-bis, terzo comma, del d.l. 23 dicembre 1978,
n.814 (Proroga del termine previsto dagli artt. 15 e 17 della legge 10 dicembre
1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli
ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia) convertito, con modificazioni,
nella legge 19 febbraio 1979, n.
che nel corso del giudizio veniva emanato il
decreto-legge 24 marzo 1989, n.102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego) che recava (art.4, secondo comma) un'interpretazione autentica del
detto art. l-bis del d.l. n. 814 del 1978 sostanzialmente analoga a quella
fornita dal Procuratore generale e disponeva (art. 4, quarto comma) che gli
eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento conseguenti a difformi
interpretazioni del citato art. l-bis del d.l. n. 814 del 1978, fossero
conservati ad personam e riassorbiti con la normale
progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul
trattamento di quiescenza;
che il giudice a quo, premesso che per la
soluzione della controversia occorreva fare applicazione di entrambe le citate
norme contenute nell'art.4 del provvedimento sopravvenuto, rilevava che il d.l.
non era stato assoggettato al controllo preventivo di essa Corte dei conti a
seguito dell'esclusione da tale controllo disposta dall'art. 16 della legge n.
400 del 1988;
che nel giudizio č intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo in via principale per la restituzione degli atti al giudice
a quo in quanto il decreto legge impugnato aveva perduto efficacia per mancata
conversione nel termine, al pari dei successivi dd.ll.
26 maggio 1989, n. 191 e 26 luglio 1989, n. 260, mentre era rimasto in vigore
soltanto il successivo d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (che peraltro, come i due
precedenti, si limitava a riprodurre, per quanto qui rileva, solamente la
disposizione relativa alla conservazione dei trattamenti economici spettanti o
in godimento per effetto di interpretazioni difformi), ed eccependo, in linea
subordinata, l'infondatezza della questione di legittimitą costituzionale
dell'art. 16 della legge n. 400 del 1988 perchč
risolta negativamente dalla sentenza di questa Corte n. 406 del 1989.
Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989,
n. 102 non č stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;
che i decreti legge successivamente emanati in
materia (d.l. 26 maggio 1989, n. 191; d.l. 26 luglio 1989, n. 260)-che, del
resto, del decreto denunciato riproducono, per quanto qui rileva, la sola norma
relativa alla conservazione dei trattamenti economici spettanti o in godimento
-non sono del pari stati convertiti nel termine, nč
lo č stato il successivo, ed analogo, decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326
(Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.277 del 27 novembre 1989);
che pertanto, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo le ordd.
nn. 447 e 344 del 1989),
la questione di legittimitą costituzionale del decreto-legge denunciato deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito l'esame
della questione di legittimitą costituzionale, in riferimento all 'art . 1 00, secondo comma , della Costituzione,
dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, questione, quest'ultima, che
questa Corte ha peraltro gią risolto negativamente, in sede di conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla stessa Corte dei conti, con
la sentenza n.
406 del 1989.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle e norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilitą della
questione di legittimitą costituzionale, in riferimento all'art. 100, secondo
comma, della Costituzione, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102
(Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) e dell'art.16 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), come sollevata dalla Corte dei conti
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.