ORDINANZA N.74
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale
dell'art. 47, comma terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n.663, promosso con
ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel
procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo,
iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre
1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza
emessa il 9 giugno
Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del
1989 ha giā dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata
dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge
10 agosto 1986, n.663, nella parte in cui esclude dal beneficio
dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi
non ha subito custodia cautelare, promossa in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il
9 giugno 1989, norma giā dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569 del
1989.
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.