SENTENZA N.70
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Per la correzione di errori materiali occorsi nella presente sentenza,
vedi ord. n. 231
del 1990).
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con
ordinanza emessa il 19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento
civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il
Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile vertente tra Berger Johanna
e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al
minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale
coltivatori diretti fruita dall'attore, già titolare di pensione diretta* a
carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano, con
ordinanza del 19 luglio 1989 (R.0. n. 483/1989), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la
detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento
minimo garantito.
Considerato in diritto
Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale la
preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, quando
per effetto del cumulo venga superato il trattamento
minimo garantito, rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al
minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha
disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt.
nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502 del 1989).
La medesima ratio, già seguita nelle richiamate
sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza,
anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa
Corte. É pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della [legge n. 1 del 1963], * nella parte
in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata
dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione
diretta gravante sulla Gestione commercianti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, [n. 1] (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui
esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla
Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico
della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il
complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.
* Adde: di vecchiaia (vedi ordinanza per la correzione di errori materiali n. 231 del 1990).