SENTENZA N.68
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 14, primo e secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale
riapprovata il 29 luglio 1989 dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo
avente per oggetto: <Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono
all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo> promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22
settembre 1989, depositato in cancelleria il 30 settembre successivo ed
iscritto al n. 78 del registro ricorsi 1989.
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il
Giudice relatore Gabriele Pescatore;
udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 22 settembre 1989 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117
della Costituzione, gli artt. 14, primo e secondo comma e 20, secondo comma,
della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il
29 luglio 1989, recante "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che
vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo".
Nel ricorso si deduce che la legge dispone alcuni interventi, in favore
degli emigrati e degli immigranti extracomunitari, in attuazione della legge
statale 30 dicembre 1986, n. 943.
L'art. 14 della legge regionale impugnata
prevede, in relazione alla partecipazione dei membri alle sedute del Consiglio
regionale per l'emigrazione e l'immigrazione istituito dall'art. 4, la
corresponsione a taluni di essi, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di
un gettone di presenza. Ciò violerebbe l'art. 117 della Costituzione sotto il
profilo del contrasto col principio della gratuità di tale partecipazione,
disposta dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 943
del 1986.
L'art. 20 della legge regionale anzidetta
disciplina l'erogazione di un contributo, per l'acquisto di un alloggio di tipo
economico, a favore degli emigrati "ancorchè
residenti all'estero" che intendano rientrare nel territorio della
regione. Tale disposizione, a sua volta, violerebbe l'art. 117 della
Costituzione in quanto - si afferma nel ricorso -
"scaturisce dai principi generali, insiti nell'attribuzione di competenze
legislative alle regioni, la limitazione al rispettiva ambito territoriale
delle situazioni suscettibili di trovare una "locale"
regolamentazione giuridica adeguatrice di quella
nazionale". Detta limitazione non sarebbe stata rispettata dalla norma
regionale cosicchè essa, estendendo ai "non residenti" la possibilità di accedere ai
contributi regionali per l'acquisto e la costruzione d'un alloggio economico,
indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio della regione,
violerebbe il principio della territorialità della legislazione regionale.
Considerato in diritto
1.-Questa Corte, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, è chiamata a decidere le seguenti questioni:
a) se l'art. 14, primo e secondo comma, della
legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29
luglio 1989, prevedendo un gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione istituito
dall'art. 4, contrasti con l'art. 117 della Costituzione, avendo violato il
principio della gratuità di tale partecipazione stabilito dall'art. 2, ottavo
comma, della legge statale 30 dicembre 1986, n. 943;
b) se l'art. 20 della su detta legge regionale,
prevedendo l'erogazione di un contributo, per l'acquisto, la costruzione, il
restauro o il completamento d'un alloggio di tipo economico, a favore degli
emigrati <ancorchè residenti all'estero>, i
quali intendano rientrare nel territorio della regione, contrasti con l'art.
117 della Costituzione, in quanto l'attribuzione del contributo ai non residenti,
indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio della regione,
violerebbe il principio della territorialità della legislazione regionale.
2.-All'esame della prima questione va premesso
che la legge statale n. 943 del 1986, emanata in attuazione della Convenzione
dell'O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con
legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce ai lavoratori extracomunitari
legalmente residenti nel territorio della Repubblica uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani, l'uso dei servizi sociali e sanitari, il
diritto al mantenimento della propria identità culturale e alla disponibilità
di un'abitazione. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti
interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio di tali diritti, l'art. 2 della
legge anzidetta ha istituito un apposito organo-denominato <Consulta per i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie>-alla
composizione del quale concorrono rappresentanze dei lavoratori
extracomunitari, dei sindacati e dei datori di lavoro, nonchè
esperti designati dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli
affari esteri e delle finanze, rappresentanti delle autonomie locali,
dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, dell'Associazione nazionale
province italiane e di associazioni assistenziali.
Il penultimo comma di tale articolo 2 dispone
che, entro sei mesi, le regioni debbono a loro volta istituire <con
competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie>.
L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che <la partecipazione a tutti
gli organi pubblici, centrali e locali anzidetti è
gratuita>, potendo essere previsto unicamente il rimborso delle spese di
viaggio per coloro che non vi partecipino nella qualità di dipendenti della
pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede gli
organi in discorso.
Con la legge approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989
La legge regionale, pertanto, non ha dato
attuazione al disposto dell'art. 2, penultimo comma, della legge statale n. 943
del 1986 con la istituzione di una Consulta regionale, avente come competenza
esclusiva <i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie>, bensì con la creazione di un organo avente una pluralità di
competenze, fra le quali anche quella prevista dall'art. 2, penultimo comma,
della legge n. 943 del 1986.
Col ricorso non si contesta la legittimità di tale sistema di attuazione
della prescrizione della legge statale, ma unicamente la violazione del
principio di gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali per i
problemi dei lavoratori extracomunitari, gratuità espressamente prevista
dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 943 del
1986.
In effetti l'art. 14 della legge impugnata, al
primo comma, dispone la corresponsione, ai componenti del Consiglio regionale
per l'emigrazione e l'immigrazione, di <un gettone di presenza, nonchè delle spese di viaggio>, così come previsto dalle
leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato, con esclusione-quanto al
gettone-dei soli rappresentanti degli immigrati stranieri designati dalle
rispettive associazioni. Lo stesso art. 14, al secondo
comma, prevede, <limitatamente alle sedute ed alle riunioni nelle quali sono
trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie>,
la gratuità della partecipazione per i soli designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro.
Mentre la prima di tali disposizioni riguarda la generalità delle
competenze del Consiglio, il secondo comma dell'art. 14
riguarda specificamente la partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i
problemi dei lavoratori extracomunitari, in relazione alle quali conferma
l'attribuzione di un gettone di presenza, a tutti i partecipanti, con la sola
esclusione dei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali
dei datori di lavoro.
Poichè, come è stato
dedotto nel ricorso, l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 943 del 1986
stabilisce il principio della gratuità della partecipazione alle consulte
locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie e permette, unicamente, il rimborso delle spese di viaggio in favore
dei membri che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non
risiedano nel comune in cui ha sede l'organo consultivo, l'impugnativa proposta
è parzialmente fondata. L'art. 14, secondo comma,
infatti, viola l'art. 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il su
detto principio nella parte in cui non prevede la gratuità della partecipazione
alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione
e l'immigrazione.
Non fondata è, invece, la questione relativa al
primo comma dello stesso art. 14, poichè l'art. 2
della legge n. 943 del 1986, mentre vincola il legislatore regionale a disporre
la gratuità della partecipazione alle sedute degli organi consultivi ivi previsti,
aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie, non esclude che, in relazione ad ulteriori eventuali competenze
dell'organo consultivo, la partecipazione alle sedute possa essere compensata
con un gettone di presenza.
3.-Non fondata è anche la questione proposta in
relazione all'art. 20, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo
per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un alloggio
di tipo economico in favore degli emigrati, ancorchè
residenti all'estero, i quali intendano rientrare nel territorio della regione.
Secondo quanto dedotto nel ricorso, tale disposizione contrasterebbe con
l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo che l'attribuzione del
contributo ai non residenti, indipendentemente
dall'effettivo rientro nel territorio della regione, viola il principio della
territorialità della legislazione regionale.
Va osservato in proposito che detto principio, oltre che come limite di
efficacia, va inteso nel senso che le leggi delle regioni debbono
perseguire interessi propri della comunità regionale (sentenza n. 829 del
1988) collegati al territorio della regione inteso come metro della loro
dimensione.
Sulla base di questa precisazione la censura si
appalesa inconsistente, tenuto conto di quanto si evince dallo stesso art. 20, nonchè dagli art. 1 e 2 della stessa legge impugnata.
Il contributo concesso, infatti, a norma del primo comma dell'art. 20, riguarda la costruzione o l'acquisto di un alloggio,
ovvero il suo completamento o restauro, nel territorio della regione. Può
essere richiesto solo dagli emigranti abruzzesi (art. 1) che abbiano maturato
un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro di
almeno un biennio o non inferiore a centottanta giorni all'anno per almeno
quattro anni consecutivi (art. 2). L'alloggio deve essere destinato ad
abitazione del loro nucleo familiare e non può essere destinato ad uso diverso per cinque anni (art. 20, quinto comma).
Queste statuizioni evidenziano la pertinenza della norma al
perseguimento-in materia nella quale la competenza della regione non è contestata-d'interessi specificamente regionali,
tanto in relazione ai destinatari, quanto all'ubicazione degl'immobili in
riferimento ai quali il contributo è concesso.
Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14,
secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e
riapprovata il 29 luglio 1989 (recante <Interventi a favore dei cittadini
abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in
Abruzzo>), nella p arte in cui non prevede la gratuità della partecipazione
alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione
e l'immigrazione;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 14, primo comma e 20 della stessa legge,
proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.