SENTENZA N.65
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
del giudizio sull'ammissibilità, ai sensi
dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della
richiesta di referendum popolare per l 'abrogazione dell'art. 35, primo comma,
limitatamente alle parole: <dell'art. 18 e> della legge 20 maggio 1970,
n. 300, recante il titolo <Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento>.
Vista l'ordinanza del 19 dicembre 1989 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio
1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
udito l'avvocato Valerio Onida
per i presentatori e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
2.- Con ordinanza del 19 dicembre
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte
ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 16 gennaio 1990,
dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33,
secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3.- Si sono costituiti i sig.ri Fabio Alberti,
Vito Nocem, Marida Bolognesi e Gian Paolo Patta,
quali promotori e presentatori del referendum di cui trattasi, concludendo per
la sua ammissibilità.
4.- Nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello
Stato ha presentato memoria concludendo per la
declaratoria di inammissibilità del referendum in esame.
Richiama il sistema legislativo articolato:
a) sull'art. 2118 del codice civile (recesso ad nutum)
che si applica per i lavoratori i quali dipendono da non imprenditori o da imprenditori che occupano non più di trentacinque dipendenti
nel complesso aziendale o non più di quindici in singola unità produttiva;
b) sugli arti. 8 e 11 della legge n. 604 del
1966 che prevedono, per i lavoratori presso imprenditori che occupino più di
trentacinque dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato e di mancata
riassunzione da parte del datore di lavoro, il risarcimento dei danni (cd.
tutela obbligatoria);
c) sugli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del
1970 (Statuto dei lavoratori) che, per i lavoratori presso imprenditori che
occupino in unità produttive più di quindici dipendenti, dispongono la
reintegrazione nel posto di lavoro in caso di accertamento della insussistenza
di una giusta causa o giustificato motivo (cd. tutela reale).
Rileva altresì il coordinamento delle diverse normative.
Ricorda che le proposte referendarie originariamente erano tre: la prima
concerneva l'abrogazione dell'art. 35, primo comma,
dello Statuto dei lavoratori; la seconda l'art. 11, primo comma, della legge n.
604 del 1966; la terza l'art. 8, primo comma, della stessa legge.
Considerato in diritto
La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità
Anche l'esame della sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito ha esito positivo in quanto la
disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua
struttura e finalità, contiene effettivamente quel principio la cui
eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale
fornirà.
Ed invero, l'intendimento dei promotori del
referendum è diretto, con l'abrogazione parziale dell'art. 35, primo comma,
citato, ad ampliare la tutela dei lavoratori nelle unità produttive
indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.
PER QUESTI MOTIVI
ammette la richiesta di referendum popolare per
l 'abrogazione dell'art . 35, primo comma, limitatamente alle parole < dello
art. 18 e> della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante il titolo <Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento>,
dichiarata legittima con ordinanza del 19 dicembre 1989 dall'Ufficio centrale
per il referendum costituito presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/02/90.