SENTENZA N.60
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 29, 219 e 230, comma terzo, del codice penale militare di pace e
dell'art. 166 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Tribunale militare
di Padova nel procedimento penale a carico di Ruggiero Lorenzo, iscritta al n.
298 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale militare
di Padova nel procedimento penale a carico di Purpiglia
Pasquale, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1989;
3) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Tribunale militare
di Padova nel procedimento penale a carico di Lucchini Franco, iscritta al n.
411 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il
Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 30 marzo 1989, il Tribunale militare di
Padova sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
230, comma terzo, codice penale militare di pace, e 166 codice penale, con
riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che un finanziere si
era impossessato, al fine di trame profitto, di una paletta segnaletica in
dotazione ad autovettura militare, sottraendola all'Amministrazione militare
che la deteneva.
Il finanziere, all'esito del dibattimento, doveva essere
riconosciuto colpevole e, in presenza di circostanze attenuanti, condannato ad
un mese di reclusione militare, così come richiesto dal pubblico
ministero. Inoltre, potendosi presumere che il finanziere si sarebbe astenuto
dal commettere ulteriori reati, a lui dovrebbe essere anche concessa la sospensione
condizionale della pena. Ciononostante, al finanziere dovrebbe essere
applicata, oltre alla pena principale, anche quella accessoria della rimozione
dal grado, statuita ope legis
ex art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace.
Dubita, però, il Tribunale della legittimità
della rimozione di diritto sulla base di quanto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 971 del
1988. Ivi questa Corte, pronunziando sulla destituzione di diritto prevista
per gl'impiegati civili dello Stato a seguito di condanna per taluni reati
(art. 85, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), ha rilevato la
contraddizione dell'automatismo di sanzioni penali e disciplinari con il
principio di eguaglianza che esige l'adeguamento del trattamento sanzionatorio
alla concreta gravità dell'illecito.
Ma allo stesso risultato - secondo il giudice a quo -
dovrebbero portare anche i principi di cui all'art. 27, primo e terzo collima,
della Costituzione.
Ritiene, infine, l'ordinanza che anche l'art. 166 del
codice penale sia incompatibile con gli stessi parametri, dato che, nonostante
la concessione della sospensione condizionale, quella norma ne limita gli
effetti alla pena principale. Conseguentemente viene sottoposto a pena
accessoria tanto chi non lascia sperare di astenersi dal commettere ulteriori
reati, quanto colui che ha dato segni tali di ravvedimento da convincere il
giudice che si asterrà dalla commissione di ulteriori illeciti penali.
2.- Con due successive ordinanze del 6 e deHY8 giugno 1989,
il Tribunale militare di Padova sollevava ancora le stesse predette questioni,
e in riferimento agli stessi parametri. La prima ordinanza concerneva il
peculato militare di Lit. venticinquemila commesso da un appuntato dei
carabinieri ai danni dell'Amministrazione militare; la seconda si riferiva al
furto militare pluriaggravato di quattro taniche di gasolio da litri 20
ciascuna, commesso da un appuntato scelto della Guardia di finanza ai danni
dell'Amministrazione militare.
Quest'ultimo, tuttavia, doveva rispondere altresì di
disobbedienza continuata aggravata (art. 173 codice penale militare di pace).
Per ambo i casi, però, pacifica la
responsabilità a seguito delle risultanze dibattimentali, si prospettava
- secondo le ordinanze - prevalenza di attenuanti in guisa da doversi ritenere,
sulla base dei criteri indicati nell'art. 133 codice penale, che la pena da
infliggere non supererà gli anni due di reclusione e che, attesa la
levità dei fatti e il ravvedimento dimostrato, potrà essere
concessa la sospensione condizionale della pena.
Di qui l'insorgenza delle stesse questioni sollevate con
l'ordinanza di cui al paragrafo che precede. Ad esse, però, le ordinanze
in esame aggiungono un'ulteriore subordinata questione, concernente l'art. 29,
secondo comma, codice penale militare di pace.
Fanno presente, infatti, le ordinanze che, a seguito
dell'auspicata delegittimazione dell'art. 230, terzo comma, codice penale
militare di pace, i due condannati incorrerebbero comunque, nella stessa pena
accessoria della rimozione de jure dal grado, in
forza del disposto di cui al citato secondo comma dell'art. 29 codice penale
militare di pace, per il quale la rimozione va in ogni caso applicata se la
pena riportata da un graduato di truppa supera l'anno di reclusione.
Poichè, però, lo stesso articolo
prevede, invece, che, per ufficiali e sottufficiali, tale grave conseguenza si
verifichi soltanto quando la pena superi i tre anni di reclusione, denuncia il
Tribunale, ex art. 3 della Costituzione, la carenza di ogni ragionevole
giustificazione in siffatto divario del trattamento sanzionatorio. Chè semmai la posizione di maggiore
responsabilità di questi ultimi, nell'ambito delle Forze Annate, avrebbe
potuto giustificare il contrario.
3.- Interveniva nei giudizi innanzi a questa Corte il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Secondo l'Avvocatura le questioni sollevate non hanno
fondamento. La pena accessoria della rimozione de jure
dal grado corrisponde all'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista
dal codice penale comune per taluni delitti o in relazione alla quantità
della pena inflitta. Peraltro, é ragionevole che sia il legislatore
stesso a stabilire de jure quali siano le situazioni
d'incompatibilità a permanere in funzioni di comando di coloro che sono
stati condannati per reati infamanti o a pene molto gravi. Per queste stesse
ragioni, ma anche a cagione della natura diversa della pena accessoria, appare
ragionevole che la condanna condizionale si riferisca soltanto alla pena
principale.
Considerato in diritto
1.-Poichè tutte le
ordinanze sollevano sostanzialmente le stesse questioni e si riferiscono agli
stessi parametri costituzionali, i giudizi possono essere riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
2.-Lamenta il Tribunale militare di Padova che
l'automaticità della pena accessoria della rimozione dal grado, nei casi
previsti dalla legge militare, instauri un trattamento sanzionatorio eguale per
situazioni diverse, violando l'art. 3 della Costituzione.
Ben diversa, infatti, è la situazione di chi abbia
mostrato ravvedimento tale da indurre il giudice a sospendere condizionalmente
la pena inflitta con la condanna, rispetto a quella di chi, per il suo
comportamento o per la gravità dei precedenti penali, non abbia potuto
ottenere lo stesso beneficio.
Inoltre poi l'automaticità della sanzione accessoria
priva il giudice del potere-dovere di adeguare la pena al disvalore del fatto e
alle circostanze nelle quali si è realizzato, così vanificando
l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
D'altra parte, l'inefficacia della sospensione condizionale
della pena in ordine alla pena accessoria sarebbe parimenti incompatibile con
l'art. 3 della Costituzione per le stesse cause più sopra indicate;
è, infatti, evidente che colui che abbia mostrato volontà e
capacità di recupero e quindi dato affidamento in ordine alla non
ulteriore commissione di reati, viene trattato alla stessa stregua di chi tale
non sia apparso al giudice, o comunque immeritevole si presenti di fronte alla
legge di godere del beneficio.
Infine, osservano altresì subordinatamente le ultime
due ordinanze che, qualora venisse a cadere l'automaticità della pena
accessoria, la Corte dovrebbe dichiarare anche l'illegittimità dell'art.
29, secondo comma, codice penale militare di pace, per violazione dell'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui stabilisce la stessa automatica pena
accessoria in ragione della misura della pena: facendola, però,
conseguire ad una pena superiore ad un anno di reclusione per i graduati di
truppa, e superiore a tre anni invece per ufficiali e sottufficiali.
Eguaglianza esige, infatti, che non si tenga alcun conto di
siffatte differenze, le quali semmai dovrebbero comportare conseguenze inverse.
3. - La questione concernente la pena accessoria de jure, prevista dall'art. 230, comma terzo, codice penale
militare di pace, è già stata risolta da questa Corte, negli
stessi termini prospettati dalle ordinanze in esame e in riferimento agli
stessi parametri, con sentenza 7 novembre 1989, n. 490, che l'ha dichiarata
inammissibile.
Nessun nuovo profilo, o diverso argomento, essendo stato
prospettato dalle ordinanze de quibus, la questione dev'essere ora dichiarata manifestamente inammissibile.
In tale dispositivo resta altresì assorbita la
questione subordinatamente sollevata in ordine all'art. 29 codice penale
militare di pace, per l'ipotesi in cui fosse stata accolta la prima questione. Poichè questa viene, invece, disattesa, la questione
dell'art. 29 resta assorbita, dato che per tutte le ipotesi in esame la pena
accessoria dipende dalla specie dei reati e non dalla quantità della
pena.
4.-Per quanto si riferisce, infine, alla questione
sollevata in ordine all'art. 166 codice penale, pur riconoscendo la Corte che
il problema esiste, ritiene, tuttavia, che la sua risoluzione meglio s'addica
ai poteri discrezionali del legislatore a causa della necessità di
adottare provvedimenti conseguenti in ordine a situazioni connesse (effetti
penali della condanna, provvedimenti riguardanti i minori), al diritto
transitorio, e al necessario coordinamento in relazione al nuovo codice di
procedura penale.
Al che, del resto, il legislatore sembra seriamente
intenzionato a provvedere mediante il disegno di legge governativo, presentato
dal Ministro di grazia e giustizia (di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica) ed approvato, in sede legislativa, dalla Commissione Giustizia della
Camera dei deputati il 20 luglio 1988 e di nuovo in discussione davanti alla
stessa Commissione Giustizia nella seduta del 15 novembre 1989.
Nel passaggio dall'una all'altra Commissione, l'articolo
concernente l'estensione alle pene accessorie degli effetti della sospensione
condizionale è sempre rimasto fermo ed unanimamente
approvato: nel disegno stesso è data sistemazione anche alle situazioni
transitorie, con possibilità di reintegrazione, a domanda, del
destituito, previo riesame della posizione in sede disciplinare.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale * dell'art. 230, comma terzo, codice penale
militare di pace, * Adde: dell'art. 219 e (vedi
ordinanza per la correzione di errore materiale n. 214 del 1990).
con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione,
sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova con le ordinanze 30
marzo, 6 e 8 giugno 1989;
2) dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 166 codice penale, in riferimento
agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal
Tribunale militare di Padova con tutte le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 Gennaio 1990.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.
* Adde: dell'art. 219 e (vedi
ordinanza per la correzione di errore materiale n. 214 del 1990)