ORDINANZA N.59
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
738 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio
1989 dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel procedimento di
volontaria giurisdizione promosso con ricorso del notaio Mengacci
dott.ssa Maria per la S.r.l. <M.T. Metalmeccanica Tavernelle>,
iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il
Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un procedimento camerale,
instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una delibera
societaria, il giudice relatore, con ordinanza in data 25 maggio 1989 (r.o. n. 476 del 1989), ha sollevato in riferimento
all'art.97 della Costituzione questione di legittimità costituzionale
dell'art. 738 del codice di procedura civile nella parte in cui, consentendo un
controllo di <mera legittimità> delle delibere societarie,
risulterebbe del tutto inutile a garantire l'effettiva <liceità dell'affare>
e quindi il buon andamento, in senso sostanziale, dell'amministrazione
giudiziaria;
che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la disciplina
dei controlli sulle delibere societarie, dovrebbe essere dichiarata illegittima
da questa Corte nella parte in cui non prevede: a) il giudice monocratico per
le delibere minori; b) un breve termine a provvedere con conseguente formazione
del silenzio-assenso; c) l'estensione del giudizio anche al merito delle
delibere e la loro immediata efficacia ex lege; d) un
solo visto da parte del pubblico ministero; e) il rigoroso rispetto dell'ordine
cronologico; f) l'omologazione delle delibere di assemblea ordinaria;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato
rilevando, preliminarmente, che il giudice a quo, chiamato a riferire al
collegio, in ordine all'istanza di omologazione, da una parte, difetterebbe di
quei poteri decisori che lo legittimano a sollevare la questione di
costituzionalità, e, dall'altra, non sarebbe tenuto ad applicare il
denunciato art. 738 del codice di procedura civile che disciplina soltanto i
poteri del Presidente, gli obblighi del cancelliere e l'ufficio del pubblico
ministero;
che, peraltro, la questione risulterebbe comunque
inammissibile, coinvolgendo scelte di merito rientranti nella esclusiva
discrezionalità del legislatore.
Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori
propri del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di
giustificare-secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte
(cfr. ordinanza
n. 157 del 1989, sentenza n. 1104
del 1988, sentenza
n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 738 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal
giudice relatore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.