ORDINANZA N.57
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura), degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) e dell'art. 1
della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità
spettanti ai giudici popolari), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1989
dal Giudice conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra la
Provincia di Genova e la S.r.l. Cooperativa Agricola Villa Fontana, iscritta al
n. 457 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il
Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra
Provincia di Genova e S.r.l. Cooperativa Agricola Villa Fontana, il Giudice
conciliatore di Genova, con ordinanza del 14 luglio i989, ha sollevato,
ritenendola pregiudiziale per la decisione della causa, la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 108, secondo
comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 1 e 2
della legge 6 agosto 1984, n. 425, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27 e dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, nella parte in cui non
estendono ai giudici conciliatori la indennità c.d. di rischio o di
funzione riconosciuta ai magistrati ordinari e successivamente estesa ai
giudici delle giurisdizioni speciali nonchè ai
giudici popolari;
che il giudice a quo, in particolare, denuncia il contrasto
delle norme impugnate con i parametri costituzionali invocati, in quanto il
mancato riconoscimento economico non assicurerebbe l'indipendenza dei giudici
conciliatori i quali, pur svolgendo <un'effettiva estesa funzione
giurisdizionale> che interferisce con la personale attività
lavorativa e quindi sul reddito stesso specialmente allorchè
svolgano libera attività professionale, verrebbero discriminati, senza
razionale giustificazione, rispetto alle altre categorie cui è
riconosciuta detta indennità; che, quanto alla rilevanza della
questione, il giudice rimettente ha ritenuto che essa incide sulla indipendenza
del giudicante e quindi può influire sulla decisione che il giudice
è chiamato a pronunciare, donde la sua pregiudizialità;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilità della questione,
che concerne norme estranee all'oggetto del giudizio a quo, e rilevandone nel
merito la infondatezza in relazione ai parametri invocati.
Considerato che la questione non è rilevante nel
giudizio a quo, poichè, come in fattispecie
analoghe ha affermato questa Corte (ordinanze nn. 594
del 1989 e 326 del 1987, sentenza n. 196 del 1982), le disposizioni denunciate
non incidono sul rapporto che il giudice rimettente è chiamato a
decidere, in quanto non so no direttamente attinenti alla titolarità della
funzione giurisdizionale nè di esse deve farsi
applicazione sul giudizio a quo;
che, inoltre, l'attività di giudice conciliatore,
come ammette lo stesso giudice a quo, viene di norma esercitata in aggiunta
all'esercizio della professione, là dove la corresponsione
dell'indennità in argomento è collegata al servizio istituzionale
svolto dai magistrati, per i quali opera il principio dell'omnicomprensività
della retribuzione;
che infine l'estensione dell'indennità ai giudici
popolari trova la sua ratio nella parificazione
retributiva di questi agli altri membri del collegio, per il periodo di
svolgimento delle funzioni ed in ragione della natura di munus
propria delle stesse; che pertanto la proposta questione è
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli
artt.108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al
trattamento economico dei magistrati), dell'art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n.27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e dell'art. 1 della
legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti
ai giudici popolari), dal Giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.