ORDINANZA N.55
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 1986), così come modificato dall'art. 10 della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988),
promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore di Milano nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Caneva Vittorio ed altri e Daniele
Carlo ed altri e il Ministero del tesoro ed iscritta al n. 492 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Daniele Carlo, nonchè l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il
Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal
Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caneva Vittorio
ed altri e Daniele Carlo ed altri ed il Ministero del tesoro ed altro è
stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 31 legge 28 febbraio 1986 n.41 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 1986), così come modificato dall'art. 10 legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato-legge finanziaria 1988), in ordine ai
criteri di determinazione del contributo sociale di malattia a carico di liberi
professionisti, per contrasto con l'art. 3 Cost.;
che per Daniele Carlo si è costituito in giudizio
l'avv. Enrico Pennasilico, deducendo
l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato
per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza
della questione.
Considerato che la questione sollevata è stata
oggetto di numerose pronunce di questa Corte, la quale, con la recentissima sentenza n. 534 del
1989, l'ha ancora una volta dichiarata non fondata, pur in un'ottica di
<temporaneità estrema>;
che pertanto, non consentendo la ristrettezza dei tempi
dall'ultima pronuncia un diverso apprezzamento, va dichiarata la manifesta infondatezza
della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 1986), così come modificato dall'art. 10 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.