Sentenza n.52 del 1990

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SENTENZA N.52

 

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Gigante Antonia vedova Petitti, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1a serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un processo concernente il riconoscimento alla riversibilità di una pensione privilegiata, già in godimento al figlio deceduto della ricorrente, la corte dei conti, dopo aver escluso che sussistesse il requisito del limite di reddito previsto dalle norme sulla riversibilità ordinaria (artt. 83 e 85 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e art. 24, comma sesto, legge 28 febbraio 1986, n. 41), ha esaminato il ricorso sotto il diverso profilo dell'eventuale spettanza dei trattamento privilegiato di riversibilità che l'art. 92 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, riconosce ai congiunti "nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra", quando, come nella fattispecie, la morte sia conseguenza delle stesse infermità o lesioni per le quali é stata attribuita la pensione privilegiata.

 

Anche in relazione a tale thema decidendum, la ricorrente risulterebbe però sprovvista del necessario requisito economico percependo, al momento del decesso del figlio, una pensione vedovile di ammontare imponibile superiore al limite previsto in materia di pensioni di guerra dall'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Nè potrebbe beneficiare dell'elevazione di tale limite che l'art. 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto con decorrenza dal lo gennaio 1985: a tale data, infatti, il suo reddito, essendo aumentato, risultava sempre ostativo al riconoscimento della pensione di riversibilità.

 

Poichè, peraltro, prima dell'entrata in vigore della legge per ultimo citata, l'art. 24, comma sesto, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ha previsto per le pensioni ordinarie di riversibilità, un meccanismo di calcolo e di adeguamento automatico del limite di reddito, la Corte dei conti ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non prevede che il limite di reddito rilevante ai fini dell'attribuzione delle pensioni di riversibilità di guerra sia calcolato, a partire dall'anno 1986, in conformità ai criteri previsti per la riversibilità ordinaria dal predetto art. 24, comma sesto, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

Sostiene il giudice a quo che una volta individuato nell'ambito di normative, per altri aspetti diverse, uno stesso criterio (quale quello reddituale) al fine di ammettere la sussistenza o meno della condizione (stato di bisogno economico) richiesta in entrambi i casi per la prestazione pensionistica, sia poi dei tutto irragionevole, ed ingiustificatamente discriminatorio, quantificare in modo diverso il limite reddituale in ragione della mera diversità di regime pensionistico. Lo stesso requisito della condizione economica, previsto per l'una e per l'altra specie di pensione, dovrebbe dunque essere valutato ed accertato sulla base di un unico ed uniforme ' criterio, ciò a maggior ragione ove si consideri che l'attuale diversità non corrisponde affatto ad una linea di coerenza legislativa: negli ultimi anni, infatti, il limite di reddito in materia di pensioni di guerra é stato prima pari, poi superiore ed infine inferiore a quello previsto per le pensioni ordinarie.

 

2.- É intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato escludendo l'assimilabilità delle prestazioni pensionistiche poste a raffronto e, conseguentemente, l'irragionevolezza della diversità dei limiti di reddito richiesti dalle due normative.

 

Mentre la pensione di riversibilità ordinaria avrebbe infatti natura retributiva e funzione assistenziale, essendo diretta ad assicurare al superstite la continuità del sostentamento che già gravava sul defunto, la pensione di guerra avrebbe invece natura risarcitoria e la sua riversibilità risponderebbe ad esigenze di ordine naturale ed etico, donde il trattamento peculiare riservato agli aventi causa dei pensionato di guerra.

 

Considerato in diritto

 

1. - É stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il quale prevede che, per le pensioni di guerra, < il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra... è elevato a L. 7.500.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1985>.

 

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che, in base a tale disposizione si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quello più favorevole previsto per gli aventi diritto a pensione ordinaria di riversibilità, per i quali il limite di reddito è determinato dall'art. 24, comma sesto, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con rinvio a quello stabilito per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, rivalutabile annualmente secondo gli indici relativi ai lavoratori dell'industria, rilevati dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari.

 

2. - La questione non è fondata.

 

Per precisare i termini della rilevanza di essa, è necessario chiarire preliminarmente che il giudizio a quo, come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, non riguarda una controversia in materia di pensioni di guerra, bensì il diniego di pensione privilegiata di riversibilità nei confronti della madre di un pensionato statale (già titolare di trattamento privilegiato di 1° categoria) deceduto a causa delle infermità per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.

 

La norma denunciata, contenuta nel testo unico sulle pensioni di guerra, assume dunque rilevanza nel giudizio a quo in via solo indiretta, per effetto del rinvio ad essa operata dall'art. 92 del testo unico sulle pensioni civili (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) il quale stabilisce che quando la morte del dipendente statale è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, < spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra> e che il medesimo trattamento spetta anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.

 

Così precisati i termini della questione, non appaiono pertinenti gli aspetti posti in evidenza nell'ordinanza di rimessione e che sembrerebbero voler invece investire, sotto il profilo del limite di reddito richiesto per la concessione della pensione, la situazione della categoria degli aventi diritto a pensione di guerra.

 

Nell'ambito della questione, precisata nei sensi anzidetti, non appare però possibile porre a raffronto la disciplina concernente il limite di reddito per la concessione della pensione privilegiata di riversibilità con la corrispondente disciplina che riguarda la pensione ordinaria di riversibilità, trattandosi di situazioni non comparabili in quanto fra loro non omogenee.

 

Difatti, in virtù dell'art. 83 del testo unico delle pensioni degli impiegati dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973 cit.) alla morte del dipendente statale o del pensionato, mancando gli altri congiunti prioritariamente indicati in detto testo unico, la pensione ordinaria di riversibilità spetta al padre o, in mancanza, alla madre < purchè siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonchè nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato>.

 

In virtù del rinvio operato dall'art. 92 del testo unico citato alle < condizioni in materia di pensioni di guerra> la pensione privilegiata di riversibilità-cioè quella prevista, come nel caso oggetto del giudizio a quo, quando la morte dell'impiegato statale o del pensionato dipenda da causa di servizio-in mancanza degli altri congiunti indicati nell'art. 57 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) spetta invece, a titolo di assegno alimentare, al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58, o sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro, oppure, alla madre vedova.

 

Relativamente a quest'ultima, ai fini della concessione della pensione privilegiata di riversibilità, non è quindi richiesta alcuna altra condizione se non quella del limite di reddito indicato nell'art. 70 del citato testo unico, come in seguito modificato dalla disposizione sospettata di incostituzionalità (art. 2, comma terzo, legge 1986, n. 656).

 

Come dunque risulta da detta normativa, mentre, mancando gli altri congiunti, la pensione ordinaria di riversibilità spetta alla madre del dipendente statale o del pensionato deceduti, solo se essa sia inabile a proficuo lavoro o se abbia l'età superiore a sessanta anni, sia a carico del dipendente o del pensionato deceduto, e sia nullatenente (nel senso di non possedere un reddito superiore a quello ora previsto dall'art. 24 della legge n. 41 del 1986, invocato come tertium comparationis), la pensione privilegiata di riversibilità spetta, invece, in mancanza degli altri congiunti, alla madre superstite che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla norma impugnata, senza che sia richiesto nè alcun limite minimo di età, nè il requisito della inabilità al lavoro.

 

Le due situazioni, non sono perciò omogenee per cui non può reputarsi irragionevole la diversità del limite di reddito previsto per i due tipi di pensione di riversibilità, una volta che, per la concessione della pensione privilegiata di riversibilità nei confronti della madre, siano previste condizioni differenti rispetto a quelle previste per la concessione, sempre nei confronti di detto genitore, della pensione ordinaria di riversibilità.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.