SENTENZA N.52
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni
alla normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 17
ottobre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Gigante Antonia
vedova Petitti, iscritta al n. 326 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il
Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo concernente il riconoscimento
alla riversibilità di una pensione privilegiata, già in godimento
al figlio deceduto della ricorrente, la corte dei conti, dopo aver escluso che
sussistesse il requisito del limite di reddito previsto dalle norme sulla
riversibilità ordinaria (artt. 83 e 85 d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, C art. 24, comma sesto, legge 28 febbraio 1986, n.
41), ha esaminato il ricorso sotto il diverso profilo dell'eventuale spettanza
dei trattamento privilegiato di riversibilità che l'art. 92 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, riconosce ai congiunti
"nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di
pensioni di guerra", quando, come nella fattispecie, la morte sia
conseguenza delle stesse infermità o lesioni per le quali é stata
attribuita la pensione privilegiata.
Anche in relazione a tale thema decidendum, la ricorrente risulterebbe però
sprovvista del necessario requisito economico percependo, al momento del
decesso del figlio, una pensione vedovile di ammontare imponibile superiore al
limite previsto in materia di pensioni di guerra dall'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Nè
potrebbe beneficiare dell'elevazione di tale limite che l'art. 2 della legge 6
ottobre 1986, n. 656 ha disposto con decorrenza dal lo gennaio 1985: a tale
data, infatti, il suo reddito, essendo aumentato, risultava sempre ostativo al
riconoscimento della pensione di riversibilità.
Poichè, peraltro, prima dell'entrata in vigore
della legge per ultimo citata, l'art. 24, comma sesto, della legge 28 febbraio
1986, n. 41. ha previsto per le pensioni ordinarie di riversibilità, un
meccanismo di calcolo e di adeguamento automatico del limite di reddito, la
Corte dei conti ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656,
nella parte in cui non prevede che il limite di reddito rilevante ai fini
dell'attribuzione delle pensioni di riversibilità di guerra sia
calcolato, a partire dall'anno 1986, in conformità ai criteri previsti
per la riversibilità ordinaria dal predetto art. 24, comma sesto, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sostiene il giudice a quo che una volta individuato
nell'ambito di normative, per altri aspetti diverse, uno stesso criterio (quale
quello reddituale) al fine di ammettere la sussistenza o meno della condizione
(stato di bisogno economico) richiesta in entrambi i casi per la prestazione
pensionistica, sia poi dei tutto irragionevole, ed ingiustificatamente
discriminatorio, quantificare in modo diverso il limite reddituale in ragione
della mera diversità di regime pensionistico. Lo stesso requisito della
condizione economica, previsto per l'una e per l'altra specie di pensione,
dovrebbe dunque essere valutato ed accertato sulla base di un unico ed uniforme
' criterio, ciò a maggior ragione ove si consideri che l'attuale
diversità non corrisponde affatto ad una linea di coerenza legislativa:
negli ultimi anni, infatti, il limite di reddito in materia di pensioni di
guerra é stato prima pari, poi superiore ed infine inferiore a quello
previsto per le pensioni ordinarie.
2.- É intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato
escludendo l'assimilabilità delle prestazioni pensionistiche poste a
raffronto e, conseguentemente, l'irragionevolezza della diversità dei
limiti di reddito richiesti dalle due normative.
Mentre la pensione di riversibilità ordinaria
avrebbe infatti natura retributiva e funzione assistenziale, essendo diretta ad
assicurare al superstite la continuità del sostentamento che già
gravava sul defunto, la pensione di guerra avrebbe invece natura risarcitoria e
la sua riversibilità risponderebbe ad esigenze di ordine naturale ed
etico, donde il trattamento peculiare riservato agli aventi causa dei
pensionato di guerra.
Considerato in diritto
1. - É stata sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il quale prevede che, per le
pensioni di guerra, <il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come
condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di
guerra... è elevato a L. 7.500.000 con decorrenza dal 1o gennaio
1985>.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che, in base a
tale disposizione si determinerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a quello più favorevole previsto per gli aventi
diritto a pensione ordinaria di riversibilità, per i quali il limite di
reddito è determinato dall'art. 24, comma sesto, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, con rinvio a quello stabilito per la concessione delle pensioni
agli invalidi civili totali, rivalutabile annualmente secondo gli indici
relativi ai lavoratori dell'industria, rilevati dall'I.S.T.A.T.
agli effetti della scala mobile sui salari.
2. - La questione non è fondata.
Per precisare i termini della rilevanza di essa, è
necessario chiarire preliminarmente che il giudizio a quo, come risulta dalla
stessa ordinanza di rinvio, non riguarda una controversia in materia di
pensioni di guerra, bensì il diniego di pensione privilegiata di
riversibilità nei confronti della madre di un pensionato statale
(già titolare di trattamento privilegiato di 1o categoria) deceduto a
causa delle infermità per le quali aveva conseguito il trattamento
privilegiato.
La norma denunciata, contenuta nel testo unico sulle
pensioni di guerra, assume dunque rilevanza nel giudizio a quo in via solo
indiretta, per effetto del rinvio ad essa operata dall'art. 92 del testo unico
sulle pensioni civili (d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092) il quale stabilisce che quando la morte del dipendente statale è
conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio,
<spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura ed alle
condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra> e
che il medesimo trattamento spetta anche nel caso in cui il titolare di
pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa
delle infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento
privilegiato.
Così precisati i termini della questione, non
appaiono pertinenti gli aspetti posti in evidenza nell'ordinanza di rimessione
e che sembrerebbero voler invece investire, sotto il profilo del limite di
reddito richiesto per la concessione della pensione, la situazione della
categoria degli aventi diritto a pensione di guerra.
Nell'ambito della questione, precisata nei sensi anzidetti,
non appare però possibile porre a raffronto la disciplina concernente il
limite di reddito per la concessione della pensione privilegiata di
riversibilità con la corrispondente disciplina che riguarda la pensione
ordinaria di riversibilità, trattandosi di situazioni non comparabili in
quanto fra loro non omogenee.
Difatti, in virtù dell'art. 83 del testo unico delle
pensioni degli impiegati dello Stato (d.P.R. n. 1092
del 1973 cit.) alla morte del dipendente statale o del pensionato, mancando gli
altri congiunti prioritariamente indicati in detto testo unico, la pensione
ordinaria di riversibilità spetta al padre o, in mancanza, alla madre
<purchè siano inabili a proficuo lavoro o
in età superiore a sessanta anni, nonchè
nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato>.
In virtù del rinvio operato dall'art. 92 del testo
unico citato alle <condizioni in materia di pensioni di guerra> la
pensione privilegiata di riversibilità-cioè
quella prevista, come nel caso oggetto del giudizio a quo, quando la morte
dell'impiegato statale o del pensionato dipenda da causa di servizio-in
mancanza degli altri congiunti indicati nell'art. 57 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915) spetta invece, a titolo di assegno alimentare, al padre
che abbia raggiunto l'età di anni 58, o sia comunque inabile a qualsiasi
proficuo lavoro, oppure, alla madre vedova.
Relativamente a quest'ultima, ai fini della concessione
della pensione privilegiata di riversibilità, non è quindi
richiesta alcuna altra condizione se non quella del limite di reddito indicato
nell'art. 70 del citato testo unico, come in seguito modificato dalla
disposizione sospettata di incostituzionalità (art. 2, comma terzo,
legge 1986, n. 656).
Come dunque risulta da detta normativa, mentre, mancando
gli altri congiunti, la pensione ordinaria di riversibilità spetta alla
madre del dipendente statale o del pensionato deceduti, solo se essa sia
inabile a proficuo lavoro o se abbia l'età superiore a sessanta anni,
sia a carico del dipendente o del pensionato deceduto, e sia nullatenente (nel
senso di non possedere un reddito superiore a quello ora previsto dall'art. 24
della legge n. 41 del 1986, invocato come tertium comparationis), la pensione privilegiata di
riversibilità spetta, invece, in mancanza degli altri congiunti, alla
madre superstite che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla norma
impugnata, senza che sia richiesto nè alcun
limite minimo di età, nè il requisito
della inabilità al lavoro.
Le due situazioni, non sono perciò omogenee per cui
non può reputarsi irragionevole la diversità del limite di
reddito previsto per i due tipi di pensione di riversibilità, una volta
che, per la concessione della pensione privilegiata di riversibilità nei
confronti della madre, siano previste condizioni differenti rispetto a quelle
previste per la concessione, sempre nei confronti di detto genitore, della
pensione ordinaria di riversibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656
(Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.