SENTENZA N. 51
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco Saja Presidente
Prof. Giovanni Conso
Prof. Ettore Gallo
Dott. Aldo Corasaniti
Prof. Giuseppe Borzellino
Dott. Francesco Greco
Prof. Renato Ddell’Andro
Prof. Gabriele Pescatore
Avv. Ugo Spagnoli
Prof. Francesco Paolo Casavola
Prof. Antonio Baldassarre
Prof. Vincenzo Caianiello
Avv. Mauro Ferri
Prof. Luigi Mengoni
Prof. Enzo Cheli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 26 aprile 1989, riapprovata il 7
giugno 1989 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: ”Acquisto di
partecipazione azionaria della Air Vallèe s.p.a. con sede in Saint Christophe, Aosta” promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 1989, depositato
in cancelleria il 1o luglio 1989 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi
1989.
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
uditi l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 1° luglio 1989 (n.
54/89) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta,
riapprovata, a seguito di rinvio, il 7 giugno 1989, recante "Acquisto di
partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a.
con sede in Saint-Christophe, Aosta", per
violazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e delle sue norme di
attuazione, in quanto relativa a materia (trasporti e collegamenti aerei) non
attribuita alla Regione autonoma.
Con la legge in questione, la Giunta regionale e' stata
autorizzata (art. 1) a sottoscrivere una partecipazione azionaria fino al 35%
del capitale sociale della S.p.a. Air Vallèe
"al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei
anche a fini turistici con il territorio della Valle d'Aosta". Nella
stessa legge si prevede (art. 2) che alla Regione e' riservato, ai sensi
dell'art. 2458 cod. civ., la nomina di un numero di amministratori e di sindaci
proporzionato alla quota di partecipazione e si dispone (art. 3) il
finanziamento relativo all'operazione.
Ad avviso del ricorrente la Regione potrebbe partecipare al
capitale di una società per azioni solo in quanto l'oggetto e i fini di
tale società rientrino tra le materie attribuite alla Regione medesima:
ma lo Statuto e le relative norme di attuazione attribuiscono alla competenza
regionale, oltre ai "trasporti su funivie e linee automobilistiche
locali" (art. 2, lett. h) dello Statuto; artt. 53-57 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182), solo l'esercizio degli
"aerodromi aventi carattere esclusivamente turistico" (art. 6, terzo
comma, lett. d, della legge 16 maggio 1978 n. 196), mentre tutta la materia dei
trasporti e dei collegamenti aerei, anche a fini turistici, resta riservata
allo Stato.
D'altro canto - osserva ancora il ricorrente - la
finalità di "incentivare e sviluppare il trasporto ed i
collegamenti aerei, anche a fini turistici", cui si ispira la legge
impugnata, non consentirebbe comunque di inquadrare quest'ultima - tramite il
rinvio ad un generico concetto di "sviluppo economico" regionale -
tra le materie trasferite ai sensi degli artt. 26 ss. del d.P.R.
22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
2. - La Regione Valle d'Aosta si e' costituita in giudizio
per chiedere il rigetto del ricorso.
Pur riconoscendo di non avere una specifica competenza in
materia di trasporti aerei, la resistente rileva che la legge impugnata non
detta norme su tale materia, ma si limita ad autorizzare la partecipazione ad
una società commerciale che dovrà operare nel rispetto delle
norme statali. Tale partecipazione va ricollegata a materie di spettanza
regionale, quali il "turismo" (art. 2, lett. q) dello Statuto),
l'"industria e commercio" (art. 3, lett. a), nonché
l'"assunzione di pubblici servizi" (art. 3, lett. o), tra i quali
rientrerebbero (in base all'art. 2, lett. d) del D.M. 18 giugno 1981) anche i
servizi di trasporto aereo non di linea.
Ciò premesso, la ricorrente osserva anche che
l'adozione di leggi di spesa rappresenta uno degli strumenti con i quali le
Regioni, come enti politici a fini generali, possono perseguire obbiettivi non
coincidenti con l'ambito di materie attribuito alla loro potestà
legislativa. In altre parole la legge impugnata, ad avviso della resistente,
non sarebbe una legge in senso sostanziale, condizionata al riparto di competenze
delineato nello Statuto, ma una forma di intervento finanziario collegato al
legittimo perseguimento dei fini generali propri dell'ente regionale.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione ha
depositato memoria per illustrare gli argomenti già esposti nell'atto di
costituzione. In proposito, la resistente rileva che l'aeroporto di Aosta Saint
Christophe rientra tra gli aeroporti "aventi
carattere esclusivamente turistico" (rispetto ai quali permane - ex art.
6, terzo comma, lett. d) della legge n. 196 del 1978 - la competenza regionale)
e che la Società Air Vallèe e' stata incaricata dalla Regione, in
attuazione del Piano regionale dei trasporti, dell'adeguamento e della gestione
di detto aeroporto, con la possibilità di svolgere in futuro
attività di trasporto non di linea a fini dichiaratamente turistici. La
Regione ribadisce inoltre che la legge impugnata non conterrebbe alcuna norma
in senso sostanziale, ma esprimerebbe soltanto il potere, connesso
all'autonomia finanziaria dell'ente regionale, di emanare leggi di spesa anche
fuori delle materie di competenza.
Considerato in diritto
1.-Il ricorso investe la legge regionale della Valle
d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989 e recante “Acquisto di
partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a.
con sede in Saint-Christophe, Aosta”, mediante
la quale, al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti
aerei con il territorio della Valle d'Aosta, la Giunta regionale è stata
autorizzata “a sottoscrivere una partecipazione azionaria fino al 35q10
del capitale sociale della S.p.a. Air Vallèe,
con sede in Saint Christophe, Aosta”, con la
riserva della nomina di un numero di amministratori e di sindaci proporzionato
alla quota sottoscritta.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio la Regione sarebbe
legittimata a partecipare al capitale di una società solo “in
quanto l'oggetto e i fini di questa società rientrino nell'ambito delle
materie attribuite dall'ordinamento alla Regione medesima”, mentre il
“trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici” non
risulta materia compresa tra quelle statutariamente assegnate alla Valle
d'Aosta.
Da qui l'asserita illegittimità costituzionale della
legge “perché concernente materia non attribuita alla Regione
autonoma e per conseguente violazione dello Statuto speciale e delle sue norme
di attuazione”.
2. - Il ricorso è infondato.
In relazione alle opposte tesi esposte in giudizio dalle
parti conviene innanzitutto precisare la natura della legge impugnata, con
riferimento al suo oggetto ed ai suoi contenuti.
A questo proposito va certamente escluso - a differenza di
quanto sembra ritenere la Presidenza del Consiglio - che la legge abbia inteso
regolare, con gli strumenti di intervento normativo consentiti alla Regione,
una materia sottratta alla competenza regionale, quale quella del
“trasporto e collegamenti aerei”.
Così come va parimenti escluso che la stessa legge
possa essere qualificata-a differenza di quanto sostiene la Regione - come
“mera legge di spesa”, destinata non tanto a formulare una
disciplina di carattere sostanziale, quanto ad attuare una forma di intervento
finanziario a sostegno di un'attività imprenditoriale.
In realtà, la legge in esame, oltre a prevedere una
spesa, si caratterizza nella sostanza per il suo contenuto autorizzatorio,
in quanto risulta diretta a consentire la partecipazione della Regione al
capitale sociale ed alla gestione di una società per azioni operante nel
settore del trasporto aereo. Scopo primario della legge è, dunque,
quello di facoltizzare la Regione al compimento di
una determinata operazione economica e al conseguente svolgimento di un'attività
destinata a espletarsi con le forme proprie dell'impresa e attraverso gli
strumenti tipici del diritto privato.
L'oggetto della controversia va dunque identificato nella
valutazione della compatibilità di una attività economica di
natura privatistica, quale quella autorizzata dalla legge in esame, con le
finalità e le competenze proprie dell'ente regionale.
3. -Ai sensi del proprio statuto la S.p.a.
Air Vallèe ha per scopo l'esercizio del trasporto aereo non di linea di
persone e cose e lo svolgimento di qualsiasi lavoro aereo ed attività
complementari. Di fatto - come risulta dagli atti di causa-la società
è stata costituita, nel 1987, al fine di potenziare l'aeroporto di Saint
Christophe, che rappresenta l'unica struttura
aeroportuale della Regione e che è attualmente autorizzato al solo
traffico turistico non di linea.
L'obbiettivo del potenziamento dell'aeroporto di Saint Christophe - anche ai fini di un successivo ampliamento
dell'autorizzazione al traffico commerciale - si trova, d'altro canto, enunciato
tra le finalità del Piano regionale dei trasporti approvato dalla Giunta
regionale della Valle d'Aosta con la deliberazione n. 5925 del 17 giugno 1988,
mentre, con successiva delibera n. 9991 del 4 dicembre 1988, la stessa Giunta
ha ritenuto di poter affidare alla Air Vallèe l'incarico di redigere il
progetto di adeguamento di tale aeroporto, anche ai fini della successiva
gestione da parte della stessa società.
Questi dati concorrono a chiarire la connessione esistente
tra il tipo di attività economica che la Regione Valle d'Aosta
sarà posta in grado di svolgere attraverso la prevista partecipazione
azionaria e le competenze proprie dell'ente regionale: connessione che
può essere individuata sia con riferimento alla materia del “turismo”,
affidata dallo Statuto (art. 2, lett. q) alla competenza esclusiva regionale,
anche per quanto concerne “le opere, gli impianti ed i servizi
complementari all'attività turistica” (art. 31 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182); sia con riferimento alla
materia dei “lavori pubblici di interesse regionale” (art. 2, lett.
j), in considerazione della riserva disposta a favore della Valle d'Aosta per
gli interventi relativi agli “aerodromi aventi carattere esclusivamente
turistico” (art. 6, terzo comma, lett. d) della legge 16 maggio 1978, n.
196); sia, infine, con riferimento alla materia dell' ”industria e
commercio” (art. 3, lett. a), ove si voglia tener conto anche del
possibile (e preventivato) sviluppo della attuale struttura aeroportuale in
direzione del trasporto commerciale.
Ma al di là di tali riferimenti a specifiche
competenze richiamate nello Statuto speciale e nelle relative norme di
attuazione, ciò che va sottolineato, in linea più generale,
è che in tema di attività economiche svolte dall'ente regionale
secondo le forme e gli strumenti propri del diritto privato la corrispondenza
tra tali attività e le singole materie affidate alla competenza
regionale non può essere intesa in termini così rigidi da
limitare gli oggetti possibili dell'attività imprenditoriale soltanto ai
contenuti specifici delle stesse materie.
La delimitazione delle materie attiene, infatti,
all'esercizio delle competenze di natura pubblicistica (legislative e
amministrative) dell'ente regionale, mentre per le attività inerenti
alla capacità di diritto privato dello stesso ente ciò che va
considerato concerne essenzialmente l'esistenza di un rapporto servente o di
collegamento strumentale tra tali attività e le finalità proprie
della Regione, come ente esponenziale degli interessi della comunità regionale
(cfr. sentt. 562 e 829 del 1988).
In tale quadro appare, dunque, possibile giustificare una
legge quale quella in esame, stante l'evidente collegamento delle sue
finalità-oltre che con le singole materie di competenza regionale sopra
ricordate- con gli obbiettivi più generali dello “sviluppo
economico”, cui la Regione, nell'esercizio delle sue competenze incidenti
nell'area delle attività produttive, è tenuta a provvedere con
riferimento agli interessi della comunità regionale (cfr. d.P.R. n. 182 del 1982, tit. IV).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti della
legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989 e recante
“Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a. con sede in Saint Christophe
– Aosta”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Francesco Saja, Presidente
Enzo Cheli, Redattore
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.