SENTENZA N. 51
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco Saja,
Giudici
Prof. Giovanni Conso
Prof. Ettore Gallo
Dott. Aldo Corasaniti
Prof. Giuseppe
Borzellino
Dott. Francesco Greco
Prof. Renato
Ddell’Andro
Prof. Gabriele
Pescatore
Avv. Ugo Spagnoli
Prof. Francesco Paolo
Casavola
Prof. Antonio
Baldassarre
Prof. Vincenzo
Caianiello
Avv. Mauro Ferri
Prof. Luigi Mengoni
Prof. Enzo Cheli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 26 aprile 1989,
riapprovata il 7 giugno 1989 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: ”Acquisto
di partecipazione azionaria della Air Vallèe s.p.a. con sede in Saint
Christophe, Aosta” promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 23 giugno 1989, depositato in cancelleria il 1o luglio
1989 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1989.
Visto l'atto di costituzione della Regione
Valle d'Aosta;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre
1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'Avvocato dello Stato Ivo M.
Braguglia, per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Gustavo
Romanelli per la Regione Valle d'Aosta.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ricorso depositato il 1° luglio 1989
(n. 54/89) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta,
riapprovata, a seguito di rinvio, il 7 giugno 1989, recante "Acquisto di
partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a. con sede in Saint-Christophe,
Aosta", per violazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e delle
sue norme di attuazione, in quanto relativa a materia (trasporti e collegamenti
aerei) non attribuita alla Regione autonoma.
Con la legge in questione, la Giunta
regionale e' stata autorizzata (art. 1) a sottoscrivere una partecipazione
azionaria fino al 35% del capitale sociale della S.p.a. Air Vallèe "al fine
di incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a fini
turistici con il territorio della Valle d'Aosta". Nella stessa legge si
prevede (art. 2) che alla Regione e' riservato, ai sensi dell'art. 2458 cod.
civ., la nomina di un numero di amministratori e di sindaci proporzionato alla
quota di partecipazione e si dispone (art. 3) il finanziamento relativo
all'operazione.
Ad avviso del ricorrente la Regione potrebbe
partecipare al capitale di una società per azioni solo in quanto l'oggetto e i
fini di tale società rientrino tra le materie attribuite alla Regione medesima:
ma lo Statuto e le relative norme di attuazione attribuiscono alla competenza
regionale, oltre ai "trasporti su funivie e linee automobilistiche
locali" (art. 2, lett. h) dello Statuto; artt. 53-57 del d.P.R. 22
febbraio 1982 n. 182), solo l'esercizio degli "aerodromi aventi carattere
esclusivamente turistico" (art. 6, terzo comma, lett. d, della legge 16
maggio 1978 n. 196), mentre tutta la materia dei trasporti e dei collegamenti
aerei, anche a fini turistici, resta riservata allo Stato.
D'altro canto - osserva ancora il ricorrente
- la finalità di "incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti
aerei, anche a fini turistici", cui si ispira la legge impugnata, non
consentirebbe comunque di inquadrare quest'ultima - tramite il rinvio ad un
generico concetto di "sviluppo economico" regionale - tra le materie
trasferite ai sensi degli artt. 26 ss. del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la
estensione alla Regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
2. - La Regione Valle d'Aosta si e'
costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
Pur riconoscendo di non avere una specifica
competenza in materia di trasporti aerei, la resistente rileva che la legge
impugnata non detta norme su tale materia, ma si limita ad autorizzare la
partecipazione ad una società commerciale che dovrà operare nel rispetto delle
norme statali. Tale partecipazione va ricollegata a materie di spettanza
regionale, quali il "turismo" (art. 2, lett. q) dello Statuto),
l'"industria e commercio" (art. 3, lett. a), nonché
l'"assunzione di pubblici servizi" (art. 3, lett. o), tra i quali
rientrerebbero (in base all'art. 2, lett. d) del D.M. 18 giugno 1981) anche i
servizi di trasporto aereo non di linea.
Ciò premesso, la ricorrente osserva anche che
l'adozione di leggi di spesa rappresenta uno degli strumenti con i quali le
Regioni, come enti politici a fini generali, possono perseguire obbiettivi non
coincidenti con l'ambito di materie attribuito alla loro potestà legislativa.
In altre parole la legge impugnata, ad avviso della resistente, non sarebbe una
legge in senso sostanziale, condizionata al riparto di competenze delineato
nello Statuto, ma una forma di intervento finanziario collegato al legittimo
perseguimento dei fini generali propri dell'ente regionale.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione
ha depositato memoria per illustrare gli argomenti già esposti nell'atto di
costituzione. In proposito, la resistente rileva che l'aeroporto di Aosta Saint
Christophe rientra tra gli aeroporti "aventi carattere esclusivamente
turistico" (rispetto ai quali permane - ex art. 6, terzo comma,
lett. d) della legge n. 196 del 1978 - la competenza regionale) e che la
Società Air Vallèe e' stata incaricata dalla Regione, in attuazione del Piano
regionale dei trasporti, dell'adeguamento e della gestione di detto aeroporto,
con la possibilità di svolgere in futuro attività di trasporto non di linea a
fini dichiaratamente turistici. La Regione ribadisce inoltre che la legge
impugnata non conterrebbe alcuna norma in senso sostanziale, ma esprimerebbe
soltanto il potere, connesso all'autonomia finanziaria dell'ente regionale, di
emanare leggi di spesa anche fuori delle materie di competenza.
Considerato in
diritto
1.-Il ricorso investe la legge regionale
della Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989 e recante “Acquisto di
partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a. con sede in Saint-Christophe,
Aosta”, mediante la quale, al fine di incentivare e sviluppare il trasporto ed
i collegamenti aerei con il territorio della Valle d'Aosta, la Giunta regionale
è stata autorizzata “a sottoscrivere una partecipazione azionaria fino al 35q10
del capitale sociale della S.p.a. Air Vallèe, con sede in Saint Christophe,
Aosta”, con la riserva della nomina di un numero di amministratori e di sindaci
proporzionato alla quota sottoscritta.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio la
Regione sarebbe legittimata a partecipare al capitale di una società solo “in
quanto l'oggetto e i fini di questa società rientrino nell'ambito delle materie
attribuite dall'ordinamento alla Regione medesima”, mentre il “trasporto ed i
collegamenti aerei, anche a fini turistici” non risulta materia compresa tra
quelle statutariamente assegnate alla Valle d'Aosta.
Da qui l'asserita illegittimità
costituzionale della legge “perché concernente materia non attribuita alla
Regione autonoma e per conseguente violazione dello Statuto speciale e delle
sue norme di attuazione”.
2. - Il ricorso è infondato.
In relazione alle opposte tesi esposte in
giudizio dalle parti conviene innanzitutto precisare la natura della legge
impugnata, con riferimento al suo oggetto ed ai suoi contenuti.
A questo proposito va certamente escluso - a
differenza di quanto sembra ritenere la Presidenza del Consiglio - che la legge
abbia inteso regolare, con gli strumenti di intervento normativo consentiti
alla Regione, una materia sottratta alla competenza regionale, quale quella del
“trasporto e collegamenti aerei”.
Così come va parimenti escluso che la stessa
legge possa essere qualificata-a differenza di quanto sostiene la Regione -
come “mera legge di spesa”, destinata non tanto a formulare una disciplina di
carattere sostanziale, quanto ad attuare una forma di intervento finanziario a
sostegno di un'attività imprenditoriale.
In realtà, la legge in esame, oltre a
prevedere una spesa, si caratterizza nella sostanza per il suo contenuto
autorizzatorio, in quanto risulta diretta a consentire la partecipazione della
Regione al capitale sociale ed alla gestione di una società per azioni operante
nel settore del trasporto aereo. Scopo primario della legge è, dunque, quello
di facoltizzare la Regione al compimento di una determinata operazione
economica e al conseguente svolgimento di un'attività destinata a espletarsi
con le forme proprie dell'impresa e attraverso gli strumenti tipici del diritto
privato.
L'oggetto della controversia va dunque
identificato nella valutazione della compatibilità di una attività economica di
natura privatistica, quale quella autorizzata dalla legge in esame, con le
finalità e le competenze proprie dell'ente regionale.
3. -Ai sensi del proprio statuto la S.p.a.
Air Vallèe ha per scopo l'esercizio del trasporto aereo non di linea di persone
e cose e lo svolgimento di qualsiasi lavoro aereo ed attività complementari. Di
fatto - come risulta dagli atti di causa-la società è stata costituita, nel
1987, al fine di potenziare l'aeroporto di Saint Christophe, che rappresenta
l'unica struttura aeroportuale della Regione e che è attualmente autorizzato al
solo traffico turistico non di linea.
L'obbiettivo del potenziamento dell'aeroporto
di Saint Christophe - anche ai fini di un successivo ampliamento
dell'autorizzazione al traffico commerciale - si trova, d'altro canto,
enunciato tra le finalità del Piano regionale dei trasporti approvato dalla
Giunta regionale della Valle d'Aosta con la deliberazione n. 5925 del 17 giugno
1988, mentre, con successiva delibera n. 9991 del 4 dicembre 1988, la stessa
Giunta ha ritenuto di poter affidare alla Air Vallèe l'incarico di redigere il
progetto di adeguamento di tale aeroporto, anche ai fini della successiva gestione
da parte della stessa società.
Questi dati concorrono a chiarire la
connessione esistente tra il tipo di attività economica che la Regione Valle
d'Aosta sarà posta in grado di svolgere attraverso la prevista partecipazione
azionaria e le competenze proprie dell'ente regionale: connessione che può
essere individuata sia con riferimento alla materia del “turismo”, affidata
dallo Statuto (art. 2, lett. q) alla competenza esclusiva regionale, anche per
quanto concerne “le opere, gli impianti ed i servizi complementari all'attività
turistica” (art. 31 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182); sia con riferimento
alla materia dei “lavori pubblici di interesse regionale” (art. 2, lett. j), in
considerazione della riserva disposta a favore della Valle d'Aosta per gli
interventi relativi agli “aerodromi aventi carattere esclusivamente turistico”
(art. 6, terzo comma, lett. d) della legge 16 maggio 1978, n. 196); sia,
infine, con riferimento alla materia dell' ”industria e commercio” (art. 3,
lett. a), ove si voglia tener conto anche del possibile (e preventivato)
sviluppo della attuale struttura aeroportuale in direzione del trasporto
commerciale.
Ma al di là di tali riferimenti a specifiche
competenze richiamate nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione,
ciò che va sottolineato, in linea più generale, è che in tema di attività
economiche svolte dall'ente regionale secondo le forme e gli strumenti propri
del diritto privato la corrispondenza tra tali attività e le singole materie
affidate alla competenza regionale non può essere intesa in termini così rigidi
da limitare gli oggetti possibili dell'attività imprenditoriale soltanto ai
contenuti specifici delle stesse materie.
La delimitazione delle materie attiene,
infatti, all'esercizio delle competenze di natura pubblicistica (legislative e
amministrative) dell'ente regionale, mentre per le attività inerenti alla
capacità di diritto privato dello stesso ente ciò che va considerato concerne
essenzialmente l'esistenza di un rapporto servente o di collegamento
strumentale tra tali attività e le finalità proprie della Regione, come ente
esponenziale degli interessi della comunità regionale (cfr. sentt. 562 e 829 del 1988).
In tale quadro appare, dunque, possibile
giustificare una legge quale quella in esame, stante l'evidente collegamento
delle sue finalità-oltre che con le singole materie di competenza regionale
sopra ricordate- con gli obbiettivi più generali dello “sviluppo economico”,
cui la Regione, nell'esercizio delle sue competenze incidenti nell'area delle
attività produttive, è tenuta a provvedere con riferimento agli interessi della
comunità regionale (cfr. d.P.R. n. 182 del 1982, tit. IV).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, nei
confronti della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno
1989 e recante “Acquisto di partecipazione azionaria della Air Vallèe S.p.a.
con sede in Saint Christophe – Aosta”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Francesco Saja, Presidente
Enzo Cheli, Redattore
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.