SENTENZA N.49
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale
di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga
Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51
Genova, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il
Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni condomini
per la impugnazione di una delibera assembleare, l'adito Tribunale di Genova,
con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi
prevista si applichi anche al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma
dell'art. 1137 dei codice civile, in tema di impugnazione delle delibere
dell'assemblea condominiale.
Il giudice a quo ha, in primo luogo, affermato la rilevanza
della proposta questione, dal momento che "la somma dei lassi temporali inter correnti tra il 7 luglio 1987 (data della
deliberazione impugnata) ed il 1° agosto 1987 (inizio del periodo feriale) nonchè tra il 15 settembre 1987 (fine del periodo
feriale) ed il 18 settembre 1987 (data di proposizione dell'impugnazione) non
raggiunge i trenta giorni" indicati nell'art. 1137 del codice civile, sicchè la risoluzione della predetta questione si
palesa decisiva nella fattispecie, nella quale la impugnativa degli attori - in
quanto diretta avverso una delibera assembleare approvativa del rendiconto
annuale e della ripartizione delle spese tra i condomini - deve ritenersi
pacificamente soggetta al predetto termine decadenziale.
Lo stesso giudice rimettente non contesta la natura
sostanziale (quale ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) del
termine previsto dal citato art. 1137, ultimo comma, del codice civile, ma ne
sottolinea la contestualevalenza processuale. E
partendo da tale presupposto ed evidenziato, altresì, che la norma
impugnata sembra riferirsi soltanto "ai termini di origine e carattere
esclusivamente processuale", di modo che la semplice interpretazione della
norma medesima non consentirebbe di fare applicazione, nel giudizio a quo,
dell'istituto della sospensione, motiva l'esigenza di un intervento
"additivo" di questa Corte, alla luce anche delle precedenti sentenze
nn. 40 del 1985 e 255 del 1987.
2.- Nessuno si é costituito nel presente giudizio, nè ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. -Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la
sospensione dei termini processuali si applichi anche a quello di trenta giorni
previsto dall'art. 1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere
dell'assemblea condominiale.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 40 del
1985 e n.
255 del 1987) ha già in altre occasioni censurato
l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunciata, nella
parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in
giudizio quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di
carattere sostanziale.
In tali occasioni la Corte ha rilevato come la sospensione
di detti termini per il periodo feriale si imponga, quando la
possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico
rimedio per far valere un suo diritto.
Tale principio deve ritenersi applicabile al caso in esame
che riguarda la previsione dell'art. 1137 del codice civile, il quale fissa, a
pena di decadenza, il termine di trenta giorni per l'impugnativa delle delibere
dell'assemblea condominiale. La brevità di tale termine rende particolarmente
difficile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa
delle suddette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando
detto termine cada nel periodo feriale, proprio perchè,
come è stato precisato (sent. n. 255 del
1987 cit.) <l'istituto della sospensione dei termini processuali in
periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo
a favore degli avvocati e procuratori legali> e, quindi, ove la sospensione
in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il
diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione.
Poichè non si ravvisano preminenti ragioni a
tutela di altri valori costituzionali, che impongano la rigorosa osservanza del
suddetto termine, ricorre anche nel caso in esame la medesima ratio che ha indotto il legislatore ad introdurre con la
norma denunciata la sospensione dei termini processuali e, poichè
il giudice a quo non ritiene che l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
possa essere interpretato nel senso di comprendervi anche il termine previsto
dall'art. 1137 del codice civile, la prima disposizione deve dichiararsi
costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la sospensione,
durante il periodo feriale, del suddetto termine.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista
si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice
civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.