ORDINANZA N.48
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
12-sexies della legge 1o dicembre 1970, n. 898, promosso con ordinanza emessa
l'8 marzo 1989 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Vinci
Francesco, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il
Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di
Vinci Francesco, imputato di <essersi sottratto all'obbligo di
corresponsione dell'assegno stabilito dal Tribunale di Genova con sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio del 25/3/82 per il mantenimento
della figlia Cinzia>, il Pretore di Genova, con ordinanza dell'8 marzo 1989,
ha sollevato questioni di legittimità dell'art. 12-sexies della legge 1o
dicembre 1970, n.898, nel testo introdotto dall'art. 21 della legge 6 marzo
1987, n. 74;
che, in particolare, per il giudice a quo, la norma
denunciata, assoggettando alle pene previste dall'art. 570 del codice penale il
coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto a norma
degli artt. 5 e 6 della stessa legge 1o dicembre 1970, n. 898, quale modificata
dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, contrasterebbe:
a) con l'art. 3 della Costituzione, perchè,
pur essendo la <situazione del coniuge divorziato a cui carico sia stato
posto l'obbligo di corrispondere l'assegno> all'altro coniuge
<sostanzialmente uguale a quella del coniuge separato cui incomba l'obbligo
di mantenimento>, il regime penale risulterebbe irrazionalmente squilibrato
a favore del secondo, punibile solo quando abbia fatto mancare al coniuge
separato i mezzi di sussistenza e non anche quando-come,
invece, avviene per il coniuge divorziato -si sia limitato a non adempiere
l'obbligo stabilito dal giudice civile;
b) con l'art. 3 della Costituzione, perchè,
mentre il reato previsto dall'art. 570 del codice penale in danno del coniuge
separato è perseguibile solo a querela di parte, il reato previsto
dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 sarebbe irrazionalmente
perseguibile d'ufficio;
c) con l'art. 3 della Costituzione, perchè
la norma denunciata punisce con le stesse sanzioni comminate dall'art. 570 del
codice penale il genitore <che non adempia l'obbligo della corresponsione
dell'assegno> previsto dall'art. 6 della legge n. 898 del 1970, un assegno
<che essendo assistenziale e non alimentare può essere superiore a
quanto necessario per l'assicurazione dei mezzi di sussistenza>;
d) con l'art. 3 della Costituzione, perchè
la norma denunciata sarebbe irrazionalmente discriminatoria nei confronti del
figlio maggiorenne di genitori separati <o addirittura di genitori ancora
regolarmente coniugati>, che non abbia ancora raggiunto l'indipendenza
economica, rispetto al figlio maggiorenne di genitori divorziati, il quale si
trovi in identica condizione; e ciò in quanto -mentre l'art. 6 della
legge n. 898 del 1970 <consente al giudice civile di stabilire un assegno in
favore del figlio maggiorenne che non ha ancora una indipendenza economica>,
assegno tutelato penalmente dall'art. 12-sexies della stessa legge n. 898 del
1970, <in caso di violazione di tale obbligo> - un'analoga tutela
è negata al figlio maggiorenne di genitori separati, dato che la
<tutela penale dell'art. 570 c.p.> è <limitata ai figli
minori>;
e) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione (<in
relazione all 'art . 1 codice penale>) , per l '
indeterminatezza del precetto, che non permetterebbe di individuare la
<condotta penalmente rilevante in tutti i suoi elementi strutturali> e,
più in particolare, <se l'art. 12-sexies debba applicarsi solo al
coniuge che si rende inadempiente dopo l'entrata in vigore della legge 74/87 ad
un assegno stabilito a favore dell'ex coniuge dopo l'entrata in vigore della
legge o anche al coniuge che sotto il vigore della nuova legge si renda
inadempiente ad un assegno stabilito dal giudice civile prima dell'entrata in
vigore della L.74/87>;
f) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perchè, <ove si accedesse all'interpretazione>
in base alla quale <è comunque sanzionato dall'art. 12 sexies stesso l'inadempimento della corresponsione
dell'assegno di divorzio, anche se stabilito sotto il vigore della precedente
disciplina anteriore alla L.74/87, ne deriverebbe una violazione del principio
costituzionale dell'irretroattività della legge penale>;
g) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perchè non sarebbe chiaro se il richiamo
all'applicazione delle pene previste dall'art. 570 del codice penale abbia
riferimento alle pene alternativamente previste dal primo comma ovvero alle
pene congiuntamente previste dal secondo comma;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate o
inammissibili.
Considerato che, essendo stato nella specie contestato
l'addebito <di essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno
stabilito dal Tribunale di Genova con sentenza di cessazione degli effetti
civili del matrimonio... per il mantenimento della figlia minore>, le
questioni a, b, d, e, f e g risultano del tutto prive di rilevanza nel processo
a quo;
che l'unica questione rilevante, cioé
quella concernente l'ingiustificata identità di trattamento fra genitore
divorziato e genitore non divorziato, entrambi assoggettati alle sanzioni
previste dall'art. 570 del codice penale, è stata già dichiarata
non fondata con sentenza
n. 479 del 1989 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti
argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge
1o dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Genova con
l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1o dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto
dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.