SENTENZA N.42
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
3, secondo comma, lettera a, del d.P.R. 30 maggio
1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari),
promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento civile vertente tra Veroni Davide e l'I.N.P.S., iscritta al n. 372
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione di Veroni Davide e
dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
uditi gli avvocati Franco Agostini per Veroni Davide,
Giuseppe Li Marzi per l'I.N.P.S. e Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Veroni Dante chiedeva al Pretore di Reggio Emilia di
dichiarare, nei confronti dell'I.N.P.S., il suo diritto agli assegni familiari
per due fratelli minori conviventi, essendo i genitori disoccupati senza la
relativa indennità.
Il Pretore rigettava la domanda e l'attore appellava al
Tribunale locale. Questi, con ordinanza del 6 giugno 1989, sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. a), del d.P.R. n. 797 dei 1955 il quale esclude dalla qualifica di
capo famiglia e dal diritto agli assegni familiari il fratello lavoratore che
abbia a carico fratelli o sorelle minori nella ipotesi in cui entrambi i genitori
siano disoccupati senza indennità di disoccupazione.
Secondo il giudice remittente sarebbero violati: a) l'art.
3, secondo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento
che si determina tra la disciplina dello stato di abbandono, che comporta il
diritto agli assegni familiari, e lo stato di disoccupazione senza
indennità che lo esclude, tanto più che, in entrambi i casi, il
minore non é più economicamente assistito dai genitori e
l'obbligo si trasferisce al fratello che lavora; b) l'art. 31 della
Costituzione, che sancisce la tutela della famiglia, per cui il legislatore
deve disporre le opportune provvidenze, tra cui gli assegni in esame; c) l'art.
38 della Costituzione, che impone la tutela dei cittadini inabili al lavoro,
disoccupati e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.
2.- Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti la
parte privata e l'I.N.P.S.; é, altresì, intervenuta l'Avvocatura
generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.1- La parte privata ha svolto argomentazioni analoghe a
quelle dei giudice remittente.
2.2- L'I.N.P.S. e l'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione, hanno rilevato che non sussiste
la denunciata disparità di trattamento essendo le due situazioni poste a
confronto del tutto disomogenee e che rientra nella discrezionalità dei
legislatore l'apprezzamento delle condizioni del trattamento previdenziale, la
cui valutazione, peraltro, pone un problema di politica legislativa e non di
costituzionalità.
L'I.N.P.S., inoltre, ha ricordato che a favore del
lavoratore disoccupato sono previste altre forme di tutela previdenziale (art.
6, legge n. 1115 del 1968); che il precetto dell'art. 31 della Costituzione non
può condurre ad una dilatazione dei caratteri propri degli assegni
familiari, che sono diretti alla tutela dei lavoratori, e che per l'attuazione
del principio della tutela della disoccupazione non può pretendersi il
trasferimento su altri soggetti delle provvidenze che si vogliono attribuire ai
disoccupati.
3.- Nell'imminenza dell'udienza la parte privata ha
presentato memoria con cui ha osservato che gli assegni familiari consentono al
fratello maggiore che lavora l'attuazione della funzione alimentare nei
confronti dei fratelli minori nel caso che i genitori, non per loro
volontà, non possano adempiervi. Ha richiamato anche la sentenza n. 291 del
1984, con la quale si é dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.P.R. n. 797
del 1955, nella parte in cui non sono assimilati la morte e l'abbandono del
padre per il conseguente trasferimento della qualifica di capo famiglia.
Considerato in diritto
1.-Il Tribunale di Reggio Emilia dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lettera a), del [d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797], * il quale, negando la
qualifica di capo famiglia, con il diritto agli assegni familiari per fratelli
o sorelle a carico, al figlio lavoratore di genitori disoccupati senza
indennità, violerebbe:
a) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per la
disparità di trattamento di tale situazione rispetto a quella analoga
dell'abbandono da parte del genitore, considerata, invece, idonea
all'attribuzione del diritto in favore dei suddetti soggetti;
b) l'art. 31 della Costituzione, perchè
la censurata esclusione del diritto in parola nella ipotesi considerata si
risolve in una insufficiente tutela della famiglia;
c) l'art. 38 della Costituzione, in quanto verrebbero meno
i mezzi di sussistenza in danno di soggetti privi di redditi propri e non in
condizione di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
2. - La questione è fondata.
Gli assegni familiari costituiscono una prestazione
previdenziale di carattere patrimoniale e, siccome si aggiungono alla
retribuzione, hanno funzione economica retributiva. Si fondano sull'impegno
assunto dallo Stato di agevolare, con misure economiche ed altre provvidenze,
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (art. 31
della Costituzione).
Essi, in base alla norma censurata, sono corrisposti, tra
gli altri, anche a favore di fratelli o sorelle minori che sono a carico del
fratello maggiore che lavora, quando si verifica la materiale
impossibilità a provvedere al loro mantenimento da parte delle persone
che vi sono tenute in via principale (padre e madre); in tali casi il fratello
che lavora diventa capo famiglia.
Secondo la disposizione censurata, la detta
impossibilità deriva o dalla morte o dalla invalidità permanente
o dall'abbandono del padre: non è considerato lo stato di disoccupazione
involontaria di quest'ultimo, senza la relativa indennità, mentre esso
è previsto, tra le altre circostanze di fatto, ai fini dell'attribuzione
del diritto agli assegni alla madre.
Tale disciplina normativa crea effettivamente una
irrazionale disparità di trattamento specialmente tra due ipotesi:
dell'abbandono e della disoccupazione. Esse sono sostanzialmente omogenee in
quanto producono entrambe situazioni di bisogno per alcuni dei figli minori,
accentuate dalla mancata previsione del diritto agli assegni familiari a favore
del fratello maggiore che lavora. Contrariamente a quanto sostenuto dall'I.N.P.S.
e dall'Avvocatura generale dello Stato, trattasi di situazioni temporanee e
reversibili. Invero, il padre può tornare in seno alla famiglia
così come può tornare ad occuparsi, facendo cessare lo stato di
disoccupazione ed il titolo alla percezione degli assegni familiari per il
figlio maggiorenne che lavora.
Nè sussistono altri rimedi allo stato di
disoccupazione, che dovrebbero impedire, secondo l'I.N.P.S., la erogazione
degli assegni familiari, in quanto, nella specie, secondo il giudice remittente,
il padre e la madre disoccupati non percepiscono nè
indennità nè assegni di disoccupazione.
2.1 - Risultano, altresì, violati gli artt. 31 e 38
della Costituzione in quanto, per i fratelli maggiorenni lavoratori con
genitori disoccupati senza indennità o assegno di disoccupazione, viene
meno quel trattamento previdenziale (gli assegni familiari) che, come si
è già detto, costituisce una delle provvidenze che lo Stato eroga
in osservanza degli invocati precetti costituzionali per la tutela della famiglia
e dell'attuazione dei suoi compiti. Tanto più gravi sono le conseguenze
della disposizione impugnata in quanto le persone escluse dalla percezione
degli assegni familiari sono tenute per legge (artt. 433 e 441 del codice
civile) al mantenimento dei propri familiari che versano in stato di bisogno
(nella specie, fratelli e sorelle minori).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale 3, secondo
comma, lett. a), del [d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797]
* (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari) nella parte in
cui, ai fini dell'attribuzione degli * Leggasi: d.P.R.
30 maggio 1955, n. 797 (vedi ordinanza per la correzione di errori materiali n.
511 del 1990). assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di
disoccupazione del padre senza indennità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.
* Leggasi: d.P.R. 30 maggio 1955,
n. 797 (vedi ordinanza per la correzione di errori materiali n. 511 del 1990)