ORDINANZA N.38
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso
con ordinanza emessa il 5 novembre 1988 dalla Commissione tributaria di 1o
grado di Asti sui ricorsi riuniti proposti dalla S.r.l. Edilizia Carducci e
Sacco-Botto Carlo ed altri contro l'Ufficio del registro di Asti, iscritta al
n. 414 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.37/1a s.s. dell'anno 1989.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il
Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che con ordinanza 5 novembre 1988 (Reg. ord. n. 414/1989) la Commissione tributaria di 1o grado di
Asti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non consente l'oblazione della pena
pecuniaria per le violazioni accertate;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza
della questione.
Considerato che non esiste un principio costituzionale per
il quale la pena pecuniaria non possa essere applicata ove non sia
legislativamente prevista la preventiva possibilità della definizione in
via breve;
che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema
(art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) è stato derogato dal
legislatore per alcune imposte (non solo per quella di registro ma anche, ad.
es., per quella di successione);
che tali deroghe non sono manifestamente irrazionali giacchè le peculiarità delle diverse imposte
non impongono uniformità di disciplina anche in ordine alla
conciliazione amministrativa;
che anche il sistema d'irrogazione della pena pecuniaria
è diversamente strutturato per l'imposta di registro; invero,
l'irrogazione della pena pecuniaria è contestuale alla rilevazione della
violazione, a differenza di quanto previsto in materia di I.V.A., nella quale
la detta rilevazione e l'irrogazione delle pene pecuniarie avvengono in
distinti momenti, sicchè è possibile
l'oblazione nei trenta giorni successivi alla relativa rilevazione;
che, peraltro, per l'imposta di registro, la riduzione ad
un sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto, della
definizione in via breve, pur essendo diversa la natura dei due istituti;
che, pertanto, la questione sollevata dalla Commissione
tributaria di 1o grado di Asti va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla Commissione tributaria di 1o grado di Asti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.