Ordinanza n.35 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.35

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 febbraio e il 31 marzo 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Roma nei procedimenti di sorveglianza relativi a Conisti Otello e Tersich Domenico, iscritte ai nn.355 e 358 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35/1a s.s. dell'anno 1989.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanze del 22 febbraio e 31 marzo 1989 (Reg. ord. nn. 355 e 359/1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma e con richiamo ai criteri di valutazione previsti, rispettivamente, dagli artt. 47, terzo comma e 50 della stessa legge n. 354 del 1975, come modificata dalla legge n. 663 del 1986, per l'affidamento in prova e per la concessione della semilibertà;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost., in quanto l'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come modificato dalla legge n.663 del 1986, introdurrebbe una disparità di trattamento tra i casi in cui la stessa legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni, al fine di prevenire incarcerazioni improduttive ed inutili, consente la proponibilità di misure alternative appena formatosi il giudicato (cioè in sede preesecutiva) ed il caso sopra descritto in cui si è invece costretti ad operare un'incarcerazione <forse anche qui inutilmente aggiuntiva e improduttiva>;

che, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., l'ordinanza di rimessione assume che la finalità rieducativa della pena sarebbe palesemente vanificata da una norma che esclude la proponibilità della liberazione anticipata a persona non in istato di detenzione anche quando l'incarcerazione appaia <inutile e improduttiva>;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza della sollevata questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle predette questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

considerato che le deroghe alla natura <penitenziaria> di alcune misure alternative alla detenzione (deroghe attuate ad es. con l'art. 47-bis della legge penitenziaria, come introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 e successivamente modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, con il terzo comma dell'art. 47 e con il sesto comma dell'art. 50 della stessa legge) son dovute a speciali motivi e sono riferite a misure alternative, quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà, di natura diversa dalla liberazione anticipata;

che non può assumersi che le predette deroghe abbiano gravemente <infranto> il vecchio sistema dell'Ordinamento penitenziario: questo, invero, conserva, almeno in ordine alla liberazione anticipata, l'iniziale coerenza sistematica;

che l'impugnato art. 54 dell'Ordinamento penitenziario neppure viola l'art.27, terzo comma, Cost. giacchè anche il <residuo> di pena detentiva è finalizzato, secondo il comando della sentenza di condanna (non <superata> da un'attuale valutazione <penitenziaria> della partecipazione del condannato all'opera rieducativa) alla rieducazione dello stesso condannato ex art. 27, terzo comma, Cost.;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 18 della legge n. 663 del 1986, si palesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO. REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.