ORDINANZA N.35
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.
54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come
modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22
febbraio e il 31 marzo 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Roma nei procedimenti
di sorveglianza relativi a Conisti Otello e Tersich Domenico, iscritte ai nn.355
e 358 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35/1a s.s. dell'anno 1989.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il
Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con
ordinanze del 22 febbraio e 31 marzo 1989 (Reg. ord. nn. 355 e 359/1989) ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che,
divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, l'interessato possa proporre,
prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, domanda di
liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti, nelle
stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma e con richiamo ai criteri di
valutazione previsti, rispettivamente, dagli artt. 47, terzo comma e 50 della
stessa legge n. 354 del 1975, come modificata dalla legge n. 663 del 1986, per
l'affidamento in prova e per la concessione della semilibertà;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato
l'art. 3 Cost., in quanto l'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come
modificato dalla legge n.663 del 1986, introdurrebbe una disparità di
trattamento tra i casi in cui la stessa legge n. 354 del 1975 e successive
modificazioni, al fine di prevenire incarcerazioni improduttive ed inutili,
consente la proponibilità di misure alternative appena formatosi il
giudicato (cioè in sede preesecutiva) ed il
caso sopra descritto in cui si è invece costretti ad operare un'incarcerazione
<forse anche qui inutilmente aggiuntiva e improduttiva>;
che, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 27,
terzo comma, Cost., l'ordinanza di rimessione assume che la finalità
rieducativa della pena sarebbe palesemente vanificata da una norma che esclude
la proponibilità della liberazione anticipata a persona non in istato di detenzione anche quando l'incarcerazione appaia
<inutile e improduttiva>;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza della
sollevata questione.
Considerato che, in ragione dell'identità delle
predette questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
considerato che le deroghe alla natura
<penitenziaria> di alcune misure alternative alla detenzione (deroghe
attuate ad es. con l'art. 47-bis della legge penitenziaria, come introdotto
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 e successivamente modificato dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663, con il terzo comma dell'art. 47 e con il sesto comma
dell'art. 50 della stessa legge) son dovute a speciali motivi e sono riferite a
misure alternative, quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la
semilibertà, di natura diversa dalla liberazione anticipata;
che non può assumersi che le predette deroghe
abbiano gravemente <infranto> il vecchio sistema dell'Ordinamento
penitenziario: questo, invero, conserva, almeno in ordine alla liberazione
anticipata, l'iniziale coerenza sistematica;
che l'impugnato art. 54 dell'Ordinamento penitenziario
neppure viola l'art.27, terzo comma, Cost. giacchè
anche il <residuo> di pena detentiva è finalizzato, secondo il
comando della sentenza di condanna (non <superata> da un'attuale valutazione
<penitenziaria> della partecipazione del condannato all'opera
rieducativa) alla rieducazione dello stesso condannato ex art. 27, terzo comma,
Cost.;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come modificato
dall'art. 18 della legge n. 663 del 1986, si palesa manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 18 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO. REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.