ORDINANZA N.34
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 8-quater del decreto legge
23 aprile 1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Rovereto
Sezione distaccata di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Angelini Mario ed altri, iscritta al n. 343 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29/la
s.s. dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di
Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi
Dario, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/la s.s. dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di
Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi
Dario, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/la s.s. dell'anno 1989.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il
Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Rovereto, con ordinanza del 23
maggio 1989 (Reg. ord. n. 343/1989) ed il Pretore di
Poggibonsi, con due ordinanze del 22 febbraio 1989 (Reg. ord.
n. 382 e 383/1989) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie) nella parte in cui prevedono come causa d'estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in
sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto prima della
condanna ad eliminare le opere abusive, con ciò ripristinando pienamente
la situazione di legalità in ordine all'assetto urbanistico-edilizio
del territorio;
che il Pretore di Poggibonsi, con le due indicate ordinanze
del 22 febbraio 1989, ha altresì sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.
8- quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di
taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 di cui sopra) nella
parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro i quali
abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche
a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale
data;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che, per l'identità o connessione delle
questioni, i giudizi possono essere riuniti;
che identiche questioni di legittimità
costituzionale sono già state dichiarate non fondate da questa Corte con
sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e
22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che
l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a
favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione
che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria, ai
sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile con gli strumenti
urbanistici;
che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco,
sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare
la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti
urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di
conformità agli stessi strumenti;
che le medesime questioni sono state successivamente
dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 274 del 1989
e 415 del 1989;
che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati
argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte
con le precitate decisioni che, pertanto, le sollevate questioni di
legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e
dell'art.8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47) sollevate, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Pretore di Rovereto e dal Pretore di Poggibonsi con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.