ORDINANZA N.33
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio
1989 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Bonassin Bruno ed altra, iscritta al n. 272 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/la
s.s. dell'anno 1989.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il
Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che con sentenza del Pretore di Lucca, divenuta
irrevocabile, era stata pronunciata condanna nei confronti dei sigg. Bruno Bonassin e Bruna Cermassi per il
reato edilizio di cui all'art. 20, lett. B), della legge 28 febbraio 1985, n.
47 ed era stata disposta la demolizione del manufatto abusivo ai sensi
dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge;
che, avendo il Pretore iniziato la procedura d'esecuzione
dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura
penale, i condannati avevano proposto incidente d'esecuzione sostenendo la
natura di provvedimento amministrativo del predetto ordine di demolizione e
chiedendo la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 44 della citata
legge n.47 del 1985, per aver presentato domanda di sanatoria del manufatto
abusivo;
che il Pretore, assumendo la natura di pena accessoria
dell'ordine di demolizione in esame, aveva rigettato l'istanza ma tale
pronuncia era stata annullata dalla Corte di cassazione, la quale aveva
ritenuto il predetto ordine costituire sanzione amministrativa e non pena
accessoria;
che il medesimo Pretore di Lucca, in sede di rinvio, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 7,
ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt.
104, primo comma e 101, secondo comma, Cost., assumendo che l'attribuzione al
giudice del potere-dovere d'emanare con la sentenza penale di condanna un
provvedimento di natura amministrativa rende inevitabile l'interferenza dei
poteri conferiti alla Pubblica Amministrazione con la funzione giurisdizionale,
così condizionando l'esercizio della predetta funzione alle decisioni
del potere amministrativo;
che, di conseguenza, secondo il giudice a quo, l'attribuzione
alla Pubblica Amministrazione del potere d'intervenire sull'esercizio della
funzione giurisdizionale, fino ad imporre la modifica di statuizioni prese in
sede giurisdizionale od a dare esecuzione alle stesse, contrasta con il
principio d'autonomia dell'ordine giudiziario e con quello di soggezione del
giudice soltanto alla legge;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che non sussiste il denunziato contrasto della
norma impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui
all'art. 101 Cost., giacchè è la legge
ad imporre al giudice ordinario d'adottare, nei casi previsti di mancato
intervento dell'autorità amministrativa, il provvedimento di demolizione
dell'opera abusiva;
che la giurisprudenza della Corte di cassazione, malgrado
qualche decisione contraria (ad es. Sez. III, 23 settembre 1987, Lofonso) successivamente, sia a sezioni unite (Sez. Un., 10
ottobre 1987, Bruni) sia a sezioni semplici in numerosissime decisioni (ad es.,
Sez. III, 18 dicembre 1987, Izzo; Sez. III, 8 aprile 1988, Gregori; Sez. III,
13 aprile 1988, Palomba; Sez. III, 22 aprile 1988, Medda;
Sez. III, 22 aprile 1988, Palmas; Sez. III, 9 maggio
1988, Florio; Sez. III, 24 maggio 1988, Melis; Sez. III, 27 maggio 1988, Angelini;
Sez. III, 27 giugno 1988, Serafino; Sez. II, 8 settembre 1988, Zerbini; Sez.
III, 28 settembre 1988, Coppola) nonchè nella
stessa sentenza di rinvio al giudice a quo (Sez.III,
8 aprile 1988, Bonassin) ha ritenuto che l'ordine di
demolizione di cui al citato art. 7 della legge n. 47 del 1985 è emesso
in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità
amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo
ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo;
che, di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, non
sussiste il denunziato contrasto con l'art. 104 Cost.;
che dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma e
104, primo comma, Cost. non si ricava alcun principio di valore costituzionale
che impedisca al giudice ordinario l'emanazione, in via sostitutiva, di
provvedimenti amministrativi;
che nel caso di specie, non essendo stato emanato
dall'Autorità amministrativa alcun provvedimento incompatibile con
l'ordine di demolizione, il giudice a quo non ha altro obbligo se non quello di
rinviare gli atti all'Autorità amministrativa per l'esecuzione dell'ordine
di demolizione;
che, pertanto, la proposta questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28
febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma e 101,
secondo comma, Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.