SENTENZA N.31
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in
materia di usi civici e gestione delle terre civiche), promosso con ordinanza
emessa il 15 giugno 1989 dal Commissariato regionale per il riordinamento degli
usi civici in Abruzzo - L'Aquila nella causa demaniale promossa dal Comune di Rivisondoli contro il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Montepratello e della Montepratello
Immobiliare nonchè l'atto di intervento della
Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli
Irelli e Ugo Petronio per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.- Nel 1968 il Comune di Rivisondoli,
con l'autorizzazione del Ministro dell'agricoltura, previo parere favorevole
del Commissario per la liquidazione degli usi civici, vendette alla
Società Monte Pratello s.p.a. di Rivisondoli alcuni appezzamenti di terreno di demanio
comunale, classificati dal Commissario come "boschivi e pascolivi", di cui una parte fu poi ceduta
dall'originaria compratrice alla Società immobiliare Monte Pratello con sede in Napoli.
Dopo vent'anni, nel 1988, sul riflesso che
"l'autorizzazione alla vendita fu concessa dal Ministro senza che il
compendio terriero fosse stato preventivamente assegnato a categoria ai sensi
dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927", il Commissario per il
riordinamento degli usi civici in Abruzzo ha citato a comparire davanti a sè il Sindaco di Rivisondoli,
il Ministro dell'agricoltura e le due predette società al fine di sentir
dichiarare, previa declaratoria della "natura demaniale civica
universale" del terreno in questione, "la nullità assoluta e
insanabile di tutti gli atti di disposizione di essi e ordinarne la reintegra
al Comune di Rivisondoli".
Nel corso del giudizio, reputando che la sua definizione
dipenda dalla delibera che la Regione adotterà in merito alla domanda di
convalida del decreto ministeriale sopra indicato, nel frattempo presentata
dalla compratrice ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n.
25, il Commissario ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7 e 10 di detta legge nella parte in cui consentono
alla Regione, il primo, di provvedere alla convalida delle pregresse
autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a
categoria; il secondo, di disporre la sclassificazione
di porzioni di terre civiche che, per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano
ormai perduto la qualità di terreni agrari ovvero boschivi e pascolivi.
Le norme impugnate violerebbero: l'art. 117 della
Costituzione perchè contrastanti con principi
fondamentali stabiliti dalla legge nazionale 16 giugno 1927, n. 1766; l'art.
118, perchè conferenti alla Regione poteri
"che non sono certamente di natura amministrativa, ma legislativa".
La prima, inoltre, sarebbe in contrasto anche col principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 Cost., in quanto "solo i cittadini della Regione Abruzzo
possono ottenere la convalida, previa sclassificazione
dei terreni, di atti di disposizione di beni civici palesemente nulli",
mentre la seconda offenderebbe l'art. 42, terzo comma perchè
la sclassificazione di terre di uso civico si risolve
in una espropriazione di proprietà pubbliche, per giunta senza
indennizzo.
2.- Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite con
atti distinti le due società sopra nominate chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto i censurati poteri
attribuiti alla Regione non impediscono al Commissario di esercitare la sua
giurisdizione, e comunque infondata perchè il
presunto vizio dell'autorizzazione alla vendita "é tale da poter
essere eliminato con una nuova manifestazione di volontà".
3. - Si é pure costituita la Regione Abruzzo
concludendo per l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza.
In punto di inammissibilità la Regione osserva che
il Consiglio regionale non ha ancora esercitato il potere di convalida
attribuitogli dall'art. 7 della legge n. 25 del 1988, e, in ipotesi, potrebbe
non esercitarlo affatto o esercitarlo in senso negativo, donde
l'inattualità della proposta questione di costituzionalità;
quanto all'art. 10, ne rileva la totale estraneità al thema decidendum.
Sul punto dell'infondatezza si obietta: la pretesa
violazione dell'art. 3 Cost. é addotta sulla base di una confusione tra
l'atto amministrativo di autorizzazione alla vendita e il contratto di vendita
autorizzato; non sono violati gli artt. 117 e 118 Cost. perchè
la previa assegnazione a categoria non é presta dalla legge nazionale a
pena di nullità insanabile dell'autorizzazione all'alienazione; non
t'é violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost., perchè
la "sclassificazione" di terre di uso
civico non ha niente a che vedere con l'espropriazione e, d'altra parte, una
volta "sclassificati", tali beni possono
essere alienati soltanto a titolo oneroso, con destinazione del ricavato a
indennizzare la collettività proprietaria.
Considerato in diritto
1.-Il Commissario per il riordinamento degli usi civici in
Abruzzo contesta la legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, nella parte in cui attribuisce alla
Regione il potere di <provvedere alla convalida delle autorizzazioni
all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria,
rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di
alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge>, nonchè
dell'art. 10, nella parte in cui consente alla Regione di <disporre la sclassificazione dal regime demaniale civico> di
porzioni di terre civiche che <abbiano da tempo irreversibilmente perduto la
conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari ovvero
boschivi e pascolavi>.
2. -La questione è inammissibile perchè
le norme impugnate non sono applicabili nella specie.
Le terre civiche di cui è causa sono state <sdemanializzate>, ai sensi dell'art. 12, secondo comma,
della legge n. 1766 del 1927, con decreto del Ministro dell'agricoltura in data
28 aprile 1961, che ha autorizzato il Comune di Rivisondoli
a venderle con l'obbligo di investire la somma ricavata in titoli del debito
pubblico per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse
generale di quella popolazione.
L'autorizzazione è stata concessa dopo avere
acquisito il parere favorevole del Commissario per la liquidazione degli usi
civici con sede in L'Aquila, espresso in data 16 marzo 1961. Nel parere i
terreni in oggetto sono qualificati <boschivi e pascolivi>,
cioè appartenenti alla prima delle due categorie distinte nell'art. 11
della legge n. 1766 del 1927, con la precisazione, confortata dall'allegata
dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale dell'Aquila, che trattasi di
<zona impervia e improduttiva>.
Questa dichiarazione accerta la ricorrenza dell'ipotesi
contemplata dall'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sugli usi
civici (approvato con r.d. n. 332 del 1928), in cui risulta da sicuri elementi
a quale categoria debbano essere assegnate le terre di uso civico. Nella specie
la palese appartenenza del terreno alla categoria A (terreno non idoneo a
cultura e, quindi, non suscettibile di ripartizione) consentiva che il
Commissario, con l'accordo del Ministero, procedesse alla classificazione del
terreno senza che fosse compilato il piano di massima previsto dall'art. 14
della legge e dagli artt. 34 e 35 del regolamento.
Manca pertanto nel caso di cui si discute il presupposto di
applicabilità dell'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25 del
1988, cioè un'autorizzazione ad alienare terre civiche concessa
dall'autorità competente senza che esse fossero <previamente
assegnate a categoria>. La vendita del terreno in oggetto è stata
autorizzata previa assegnazione del medesimo alla categoria dei <terreni
boschivi e pascolivi>, alla quale il Commissario
per gli usi civici ha provveduto nello stesso atto con cui ha espresso parere
favorevole alla progettata alienazione.
Tanto meno può venire in considerazione l'art. 10,
ultimo comma, del quale il Comune di Rivisondoli non
ha chiesto, nè potrebbe chiedere alla Regione
l'applicazione, non essendo prospettabile la <sclassificazione>,
cioè il passaggio dal regime demaniale civico al regime dei beni
patrimoniali, di un terreno, come quello di cui è causa, che è
già stato sdemanializzato e successivamente
venduto dal detto Comune.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo
1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, 117 e 118 della Costituzione, dal
Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.