SENTENZA N.29
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R.
27 marzo 1969 n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) e 3, secondo
comma, della legge 8 dicembre 1956, n.1378 (Esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 31 maggio 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
- Sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto dal Sindacato Italiano
Chimici Dipendenti Unità Sanitarie Locali ed altri contro l'Unità
sanitaria locale n. 42, Messina sud ed altro, iscritta al n. 398 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza
emessa il 2 marzo 1989 dal Pretore di Nardò nei procedimenti penali
riuniti a carico di Zacchino Igino
ed altri, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visti gli atti
di costituzione del Sindacato Italiano Chimici Dipendenti Unità
Sanitarie Locali, di Lo Giudice Paolino in proprio e nella qualità, di Bonanno Silvestro, dell'Ordine Chimici Province di Lecce e
Brindisi, del Sindacato Italiano Chimici Liberi Professionisti, di Zacchino Igino, di Gatto Mario e Zacchino Igino e gli atti di
intervento dell'Ordine Nazionale dei Biologi, di Altadonna
Olga ed altra e della Federazione Nazionale degli Ordini Medici Chirurghi e
Odontoiatri, nonchè gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
uditi gli
avvocati Cesare M. Bianca e Paolo De Caterini per il
Sindacato Italiano Chimici Dipendenti Unità Sanitarie Locali, Paolo
Barile e Giovanni C. Sciacca per Lo Giudice Paolino in proprio e nella
qualità, Arturo Merlo per Bonanno Silvestro,
Cesare M. Bianca per l'Ordine Chimici Province di Lecce e Brindisi, Paolo De Caterini per il Sindacato Italiano Chimici Liberi
Professionisti, Antonio Funari per Zacchino Igino, Franco C. Scoca e
Alessandro Pace per Gatto Mario e Zacchino Igino, e gli avvocati Giuseppe Barone e Giuseppe Guarino per l'interveniente Ordine Nazionale dei Biologi e
l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Decidendo
sull'impugnativa proposta da esponenti del Sindacato nazionale dei chimici
dipendenti U.S.L. e dal Sindacato nazionale biologi italiani, nonchè da un biologo ed un chimico dipendenti dalla
U.S.L. n. 42 di Messina, avverso una serie di delibere di questa e
dell'Assessore regionale alla Sanità concernenti la copertura dei posti
in organico del servizio di microbiologia e virologia di un ospedale di detta
città il T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania - ha
sollevato, con ordinanza del 31 maggio 1988, depositata il 28 febbraio 1989,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 - recante l'Ordinamento
interno dei servizi ospedalieri - "nella parte in cui prevedono che ai
posti di primario, aiuto e di assistente previsti in organico nei servizi di
analisi e virologia possano aspirare esclusivamente medici con la esclusione di
biologi e chimici". Ritenuta la rilevanza della questione in quanto
attinente alla legittimazione dei ricorrenti ed al contenuto degli atti
impugnati, il T.A.R. osserva che la discrezionalità del legislatore e
della P.A. nella determinazione del titolo professionale idoneo a consentire
l'accesso ai pubblici uffici che comportano l'esercizio di attività professionale
trova un limite negli artt. 33, quinto comma, 51, primo comma e 97, terzo
comma, Cost. n particolare, poichè l'art. 33
Cost. prescrive che nessuna attività professionale può essere
legittimamente esercitata se non previo accertamento dell'idoneità del
soggetto attraverso uno specifico esame di Stato, il superamento di detto esame
e l'iscrizione negli appositi albi, oltre a costituire la condizione per
l'esercizio di una determinata attività professionale, ne
circoscriverebbe al tempo stesso i limiti; nel senso che il suo esercizio, in
tanto sarebbe legittimo, in quanto possa farsi rientrare nell'ambito delle
capacità accertate con l'esame di abilitazione.
Di qui, la
necessità di verificare gli ordinamenti delle professioni oggetto di
esame (medici, chimici, biologi) e le norme che ne regolano gli esami di
abilitazione, al fine di definire il rispettivo ambito di operatività
delle professioni medesime. Da tale indagine, ad avviso del T.A.R., risulta che
il settore delle ricerche di laboratorio esula dalla sfera di competenza
attribuita dalla legge alla professione medica, trattandosi di
"attività specificamente ed esclusivamente ascrivibile alle
attribuzioni" dei chimici e dei biologi.
A tale
conclusione, secondo il giudice a quo, si perviene considerando: a) che ai fini
dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione medica non é
più richiesta - diversamente che nell'ordinamento del 1938 (R.D. 4
giugno 1938, n. 1269, art. 73) - la prova pratica di esecuzione di ricerche di
laboratorio, (art. 24 D.M. 9 settembre 1957); b) che i diplomi di
specializzazione non sono idonei ad abilitare all'espletamento di
attività non prevista dall'esame di Stato (arg. ex artt. 1 e 12 d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162); c) che viceversa, le analisi
chimiche e, rispettivamente, quelle biologiche rientrano nella specifica
competenza dei chimici e biologi alla stregua dei relativi ordinamenti
professionali (arg. ex artt. 16 legge 19 luglio 1957, n. 679 e 3 legge 24
maggio 1967, n. 396); d) che l'istituzione dell'ordinamento professionale dei
biologi ha comportato la preclusione per i medici all'esecuzione di analisi
biologiche, come si evincerebbe dal fatto che solo in via transitoria fu
consentito l'esercizio dell'attività di biologo, con iscrizione al
relativo albo, ai medici che l'avessero svolta in via esclusiva o almeno
prevalente per almeno cinque anni (art. 48 legge n. 396 cit.).
In base a tali
rilievi il giudice a quo assume che deve tenersi distinta l'attività di
diagnosi e cura da quella di supporto di tipo laboratoristico ed esclude -
conformemente alla premente giurisprudenza penale (Cass. pen.,
sez. VI, 23 ottobre 1985, n. 1048) - che il personale
medico possa compiere attività nell'ambito di un laboratorio di analisi
chimico-cliniche e batteriologiche; e ciò, atteso anche che
l'attività medica si esaurisce nella fase del controllo dei prelievi,
che lo stesso specialista in microbiologia non ha specifica competenza ad
effettuare prelievi biologici specialistici e che, viceversa, l'attività
dei biologi si estrinseca principalmente nella direzione e gestione dei
laboratori di analisi.
Di qui il
dubbio circa la legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 che, nella previsione degli organici
minimi del servizio di analisi e di quello di virologia, prevedono ben quattro
medici su cinque unità operative, posti per giunta in posizione
gerarchica assolutamente sovraordinata. Siffatta
previsione - osserva ancora il giudice a quo - contrasta tra l'altro con la
più recente disciplina sulle dotazioni organiche delle strutture di
analisi cliniche aperte al pubblico la quale prevede che la direzione dei
laboratori di base e specializzati in virologia può essere affidata
indifferentemente a biologi e medici, e quella dei laboratori specializzati in
analisi chimico-cliniche può essere affidata a chimici (art. 8 D.P.C.M. 10 febbraio 1984); laddove le disposizioni
impugnate non consentono ai biologi ed ai chimici di accedere ai posti di
primario responsabile dei servizi di analisi e virologia e di accedere in
regime di parità rispetto ai medici agli stessi posti di addetto alla
esecuzione delle analisi di laboratorio in qualità di aiuto ed
assistente.
Secondo il
T.A.R. rimettente, i citati artt. 16 e 23 sarebbero perciò in contrasto:
- con l'art. 33
Cost., "in quanto non consentono ai biologi ed ai chimici di accedere a
qualifiche che comportano lo svolgimento della specifica attività
professionale per la quale sono in possesso dell'abilitazione";
- con l'art. 51
Cost., "in quanto limitano irrazionalmente ed illogicamente l'accesso ai
pubblici impieghi a categorie professionali la cui attività é
sancita e riconosciuta costituzionalmente;
- con l'art. 97
Cost., "perchè prevedono una
organizzazione amministrativa irrazionale e non improntata ai principi del buon
andamento".
1.1.- Nel
giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le parti del
giudizio a quo, le quali hanno anche presentato memorie aggiunte nell'imminenza
dell'udienza di discussione ed hanno poi svolto le difese orali. Il Sindacato
italiano dei chimici dipendenti dalle UU.SS.LL.,
ripropone sostanzialmente le argomentazioni contenute nell'ordinanza di
rimessione, insistendo sul rilievo per cui la capacità giuridica di ogni
singola professione risulta individuata e delimitata dall'esame di abilitazione
(e quindi dalle materie da questo previste, oltre che da quelle figuranti nei
corsi di laurea che vi danno accesso), dall'iscrizione nell'albo
professionale,, e in genere, dalla specifica legge professionale. Da tale
premessa dovrebbe dedursi una sorta di presunzione legale di incapacità
per i medici all'esecuzione di analisi chimico-cliniche, posto che per essi
l'esame di abilitazione e il curriculum universitario quasi non prevedono
materie e prove di chimica (solo due esami a fronte degli oltre trenta del
corrispondente corso dei chimici) e che le scuole postuniversitarie di
specializzazione non hanno legittimazione a fornire titoli dotati di valenza
professionale. Richiamata, poi, l'esigenza che l'esame di Stato garantisca un
"serio ed oggettivo" accertamento del "concreto possesso",
da parte dei candidato, "della preparazione, attitudine e capacità
tecnica necessarie perchè dell'esercizio
pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovarsi con
fiducia" (sent.
n. 43 del 1972), la difesa sostiene che le norme impugnate contravvengono
alla necessaria correlazione specifica tra esame di Stato ed abilitazione
all'esercizio delle professioni, in quanto legittimano l'esercizio di
un'attività professionale da parte di una categoria priva di apposita
preparazione ed il cui esame di Stato é estraneo alla materia che forma
oggetto di tale attività.
Dal tariffario
dei medici, inoltre, non potrebbe dedursi alcunchè
in tema di riparto di competenze - trattandosi di mero atto amministrativo -
mentre la modifica dell'esame di Stato per i medici (art. 24 D.M. 9 settembre
1957) evidenzierebbe la tendenza alla specializzazione delle professioni.
Affermare, poi, la competenza dei medici in base alla finalizzazione
diagnostica delle analisi significherebbe confondere tra il mezzo ed il fine. A
caratterizzare una scienza sono l'oggetto ed i metodi praticati, sicchè si rientra nell'ambito della chimica se i
metodi analitici sono chimici, anche se l'analisi concerne campioni biologici;
ed i metodi analitici della chimica sono diventati talmente sofisticati da
rendere impensabile che possano essere impiegati da medici.
La circostanza,
poi, che ben cinque decreti legge tendenti a legittimare l'esecuzione delle
analisi da parte dei medici ed a sanare le situazioni pregresse siano stati
respinti dal Parlamento costituirebbe la riprova dell'esigenza di tener fermo
il principio di professionalità. Alle censure enunciate dal T.A.R.
rimettente la difesa ne aggiunge un'altra, sostenendo che le norme impugnate confliggerebbero con l'art. 3 Cost. in quanto, abilitando i
medici all'esercizio di attività riservate ad altre categorie
professionali, effettuano una parziale ed arbitraria equiparazione tra tali
operatori e gli appartenenti alle altre categorie, così da trattare in
modo eguale situazioni diseguali.
1.2.- Le tesi
ed argomentazioni dell'ordinanza di rimessione sono condivise anche dalla parte
privata Lo Giudice Paolino, costituito in proprio e quale rappresentante per la
provincia di Messina dal Sindacato nazionale biologi italiani. In particolare,
la difesa sottolinea che all'orientamento della giurisprudenza penale,
condiviso dall'ordinanza, si contrappone solo un isolato parere del Consiglio
di Stato (Sez. III, 21 maggio 1985, n. 745), il quale però, in altre
decisioni, riconosce l'equiparazione delle funzioni di chimici e biologi a
quelle dei medici nell'ambito dei laboratori di analisi. La difesa sostiene poi
che nessuna norma del T.U.LL.SS. attribuisce ai
medici una competenza "esclusiva" per lo svolgimento dell'attività
di analisi, che questa non coincide con le specifiche attribuzioni
professionali del medico (diagnosi, prognosi e terapia), e che le
specializzazioni nulla aggiungono alle competenze professionali conseguite con
l'esame di abilitazione.
Ribadito, poi
che l'esecuzione delle analisi di laboratorio rappresenta una tipica
attività professionale di biologi e chimici, la difesa sostiene che una
soluzione di obiettivo equilibrio é sancita nel D.P.C.M.
10 febbraio 1984, che parifica totalmente i biologi e i chimici ai medici ai
fini dell'accesso alla direzione dei laboratori di analisi, richiedendo solo,
in tal caso, la presenza di un medico tra i collaboratori: orientamento,
questo, confermato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale argomenta tra l'altro
dal fatto che nella prassi il servizio di analisi si limita a fornire al medico
i risultati di queste, e che ai fini della diagnosi e terapia non fa alcuna
differenza che esse siano eseguite da un medico o da un non medico.
1.3.- Si
é costituito anche l'Ordine nazionale dei biologi - intervenuto nel
giudizio a quo - che ha chiesto la declaratoria d'incostituzionalità
delle norme impugnate.
La parte
privata Bonanno Silvestro si é costituita
tardivamente.
1.4.- Si sono
altresì costituite Altadonna Olga e Fulci Gisena, medici analisti dipendenti dalla U.S.L. n. 42 di
Messina, controinteressate intervenienti nel giudizio
a quo. Dopo aver sottolineato che all'orientamento della giurisprudenza penale
richiamato nell'ordinanza di rimessione se ne contrappone un altro, sostenuto
non solo dalla giurisprudenza amministrativa ma anche da parte di quella
penale, la difesa sostiene che la preminenza del personale medico
nell'esecuzione delle analisi ad accertamento diagnostico e nella gestione
delle relative strutture di laboratorio si giustifica in ragione della
prevalente finalità clinica di tali analisi, in cui ciò che
rileva non é solo l'esattezza dei risultati e la conformità
dell'esperimento alle regole della tecnica che lo disciplina, ma anche, e
soprattutto, la valutazione fisiologica e patologica che da quel risultato
può essere desunta. Richiamando, poi, il già citato parere del
Consiglio di Stato, la difesa nega che l'esercizio dell'arte medica da parte
degli abilitati alla professione possa essere limitato ai settori oggetto.
dell'esame di Stato - che tende ad accertare solo una capacità generica
- e che l'esclusione dei medici dalle attività di analisi possa essere
dedotta dalle disposizioni della legge (n. 396 del 1967) istitutiva dell'Ordine
professionale dei biologi, le cui attribuzioni specifiche non possono
costituire limite "a quanto può formare oggetto
dell'attività di altre categorie professionali a norma di leggi e di
regolamenti" (art. 3 l. cit.). La professione medica avrebbe invece un
carattere tendenzialmente generale, non delimitabile in singole e specifiche
aree operative, e si estenderebbe all'attività di analisi in quanto il
medico é l'unico professionista competente ad interpretare i dati
clinici che da esse emergono, sicchè su di
esso gravano necessariamente le maggiori responsabilità in ordine alla
ricerca diagnostica. Le caratteristiche di generalità delle competenze
mediche e di settorialità di quelle cliniche e
biologiche darebbero ragione, secondo la difesa, della presenza diversificata
di queste categorie nell'organico del servizio ospedaliero di laboratorio
prevista dall'art. 16 d.P.R. n. 128 del 1969. norma
che, peraltro, si limita a prevedere solo una dotazione minima, ma non massima
dei diversi professionisti. D'altra parte, se la direzione del servizio di
analisi degli ospedali fosse stata affidata a un non medico, si sarebbe
realizzata una rilevante anomalia rispetto alle altre divisioni ospedaliere -
rette tutte da medici - con conseguenze negative sotto il profilo del raccordo
e della cooperazione con esse.
1.5. - La
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
afferma innanzitutto che la Corte avrebbe implicitamente riconosciuto come
legittimo l'esercizio dell'attività di analisi da parte dei medici nella
sentenza n. 1107
del 1988. Sostiene, poi, che l'esame di Stato é una verifica della
preparazione generale del soggetto e che le prove in cui esso si concreta hanno
carattere non esaustivo, tant'é che anche in quelle effettuate in tale
sede dai chimici non sono più incluse prove pratiche di analisi
chimico-cliniche su materiali biologici (cfr. art. 25 D.M. 9 settembre 1957).
Se si ritenesse il contrario, si dovrebbe sostenere che esulino dall'ambito
professionale del medico le prestazioni di cardiologia, radiologia,
anestesiologia, nefrologia ecc. A conferma di ciò, la difesa richiama le
sentenze nn. 83 del 1974 e 43 del 1972 di
questa Corte, dalle quali si evincerebbe che l'esame di Stato investe i
requisiti attitudinali e tecnici per l'esercizio della professione nel suo
complesso e non già quelli per l'esecuzione delle singole prestazioni
che possono far parte dell'attività professionale nel suo insieme.
L'art. 16 del d.P.R. n. 128 del 1969, d'altra parte,
ha secondo la difesa realizzato un appropriato equilibrio tra le diverse
competenze professionali, prevedendo nella dotazione minima del servizio di
analisi almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o
biologo e che ciascun settore possa essere affidato ad un direttore biologico o
chimico ovvero ad un aiuto con idoneità a primario di laboratorio.
1.6.- Il
Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura
dello Stato osserva innanzitutto che non vi é contraddizione tra le
norme impugnate ed il D.P.C.M. 10 febbraio 1984, dato
che l'art. 7 di questo prevede che i presidi di analisi di cui ai punti 1, 2 e
3 del precedente art. 2 hanno la dotazione di personale Prevista dalle
rispettive leggi. Ciò premesso, sostiene che non sarebbero nella specie
violati nè l'art. 33 - in quanto l'esame di
Stato é prescritto per le professioni qui considerate -; nè l'art. 51 - perchè
l'accesso ai servizi di analisi avviene in base ai requisiti stabiliti dalla
legge -; nè l'art. 97 Cost., in quanto
l'organizzazione dei servizi é riservata alla insindacabile
discrezionalità dei legislatore, il quale, nell'esercizio di tale
potere, determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità dei vari professionisti. D'altra parte. la scelta di
affidare ai medici la direzione dei servizi di analisi sarebbe pienamente
razionale, trattandosi di professionisti che assommano tutte le varie
competenze necessarie per l'esercizio e la sintesi delle relative funzioni
(prelievi, effettuazioni delle analisi, interpretazione ed elaborazione dei
dati chimici ai fini della diagnosi e della terapia di eventuali patologie).
2.- Altra
questione di costituzionalità in materia di analisi di laboratorio
é stata sollevata dal Pretore di Nardò, con ordinanza del 2 marzo
1989 (r.o. n. 417/1989), nel corso di un procedimento
penale a carico di alcuni medici cui, per l'esecuzione di tali analisi, era
addebitato il reato di esercizio abusivo delle professioni di chimico o
biologo.
Muovendo dalla
premessa per cui l'ambito di operatività delle singole professioni
é definito dalla legge professionale e dall'abilitazione conseguita con
l'esame di Stato, il giudice a quo compie un'analitica disamina della normativa
vigente per le tre suddette professioni (R.D. n. 1592 del 1933, art. 172; R.D.
n. 1269 del 1938, artt. 51, 72, 73, 75; legge n. 1378 del 1956, artt. 1 e 3;
D.M. 9 settembre 1957, art. 24; R.D. n. 1265 del 1934, artt. 99, 103 e d.P.R. n. 1763 dei 1965, per i medici; legge n. 897 del
1938, art. 1, per i chimici; d.P.R. n. 980 del 1982,
per i biologi) nonchè di quella concernente i
laboratori di analisi (R.D. n. 1265 del 1934, arti. 83, 85, 90, 92, 193; R.D.
n. 281 del 1935; R.D. n. 1631 del 1938; d.P.R. n. 128
del 1969, art. 16; legge n. 833 del 1978, art. 25; D.P.C.M.
10 febbraio 1984, artt. 1-3, 8).
Da tale
disciplina farraginosa, frammentaria e contraddittoria - osserva il Pretore -
non é dato desumere con chiarezza quali siano, quanto alle analisi
chimiche e biologiche a fini diagnostici, i rispettivi ambiti di
operatività delle tre suddette professioni, ed in particolare se quella
medica abiliti all'esecuzione di tali analisi: sicchè
al riguardo si sono verificati cospicui contrasti giurisprudenziali. Nè una chiarificazione é venuta dal
legislatore, in quanto ben cinque decreti legge emanati a tal fine (nn. 627 del 1985, 77 del 1986, 257, 360 e 443 del 1987) non
sono stati convertiti.
Tanto premesso,
il giudice a quo concentra la propria attenzione sulla legge 8 dicembre 1956,
n. 1378 che, ripristinando gli esami di Stato (sospesi dall'art. 6 R.D.L. 27
gennaio 1944, n. 51), ha stabilito (art. 3, secondo comma) che i programmi di
tali esami siano determinati con regolamento emanato dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il parere della I Sezione del Consiglio Superiore
e degli Ordini Professionali nazionali: regolamento poi emesso con D.M. 9
settembre 1957 che, all'art. 24, individua le prove di esame per l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, tra l'altro eliminando
l'esecuzione di ricerche di laboratorio che in precedenza - e sia pure con
facoltà di sostituirle con altre prove pratiche - erano previste
dall'art. 73 R.D. n. 1269 del 1938. Ad avviso del Pretore di Nardò,
l'art. 33, quinto comma, Cost., prescrivendo un esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale, impone implicitamente al
legislatore di dettare una più complessa ed esaustiva regolamentazione
di una materia così delicata, regolandola con una fonte primaria o
almeno con una legge quadro che determini i principi di base dei programmi di
esame. la circostanza, perciò, che il citato art. 3, secondo comma,
demandi integralmente la regolamentazione della materia delle prove di esame
alle scelte discrezionali - ed eventualmente mutevoli - del Ministro
contrasterebbe con la suddetta norma costituzionale. Dal fatto, poi, che una
siffatta disciplina con fonte secondaria ha comportato incertezze e conflitti
interpretativi circa l'individuazione dei professionista abilitato ad eseguire
analisi cliniche, il giudice a quo desume altresì un contrasto con gli
artt. 32 e 2 Cost., nonchè con l'art. 3, per
il diverso trattamento che i soggetti esercitanti la stessa professione possono
ricavare a causa della variabilità dei criteri interpretativi adottati.
La lamentata inerzia legislativa darebbe infine luogo, secondo il Pretore, alla
violazione "degli arti. 55 e segg. e 101 e segg." Cost. - sotto il
profilo dell'armonica divisione funzionale dei poteri dello Stato - in quanto
comporterebbe che sia in definitiva demandato al giudice penale il potere di
stabilire l'ambito dell'attività professionale di medici, biologi e
chimici.
2.1. - Nel
giudizio così instaurato si é costituito il S.I.CHI.L.P.
- Sindacato italiano chimici liberi professionisti - parte civile nel
procedimento a quo.
A suo avviso,
la questione sollevata sarebbe inammissibile in toto, in quanto tendente a
provocare un intervento della Corte rispetto ad un caso di inerzia legislativa,
ed in specie quanto alla dedotta violazione degli artt. 55 ss. e 101 ss., data
l'assoluta genericità ed indeterminatezza di tale censura.
La questione
sarebbe poi irrilevante, in quanto all'ipotetica pronuncia
d'incostituzionalità dell'impugnato art. 3 non conseguirebbe
l'assoluzione dei medici imputati nel procedimento a quo, dovendosi pur sempre
tener conto della restante normativa (Ordinamenti scolastici e professionali,
ecc.).
Infondata
sarebbe, infine, la censura prospettata in riferimento aliart.
33, quinto comma, Cost., dato che questo non pone una riserva di legge e che,
comunque, la regolamentazione degli esami di Stato comporta di per sè un elevato grado di discrezionalità
tecnica.
2.2.- Per
l'inammissibilità, irrilevanza e infondatezza delle questioni insta
anche - ma senza motivazione - d'ordine dei chimici delle Province di Lecce e
Brindisi, parte civile nel giudizio a quo.
2.3.- Si
é altresì costituito Zacchino Igino, imputato nel procedimento a quo che ha chiesto
l'emanazione di una sentenza interpretativa che riconosca la competenza del
medico in materia di analisi chimiche e dichiari perciò infondata la
questione. A tale conclusione dovrebbe giungersi considerando: a) che non
esistono norme primarie che escludono espressamente tale competenza e che le
leggi professionali di chimici e biologi delimitano la competenza di questi, ma
non escludono che le medesime attribuzioni possano spettare ad altri soggetti
(arg. ex art. 3 legge n. 396 del 1967); b) che la competenza del medico
é generale - in quanto non delimitata da alcuna norma - e comprende
tradizionalmente l'attività di analisi (arti. 83 e 85 R.D. n. 1265 del
1934) rispetto alla quale la competenza dei biologo si é solo aggiunta:
c) che l'esame di Stato ha valore di generico accertamento delle
capacità professionali e non già della specifica competenza in
una data disciplina: tant'é che vi sono materie (ematologia, oncologia,
nefrologia) sulle quali l'esame di Stato non si svolge ed altre che in tale
sede sono solo facoltative; d) che la direzione dei laboratori di analisi
pubblici é affidata - anche se non in via esclusiva - a medici; e) che
in quelli privati é prevista l'esecuzione delle analisi a scopo
diagnostico da parte del personale medico ed é comunque imposta la
presenza di medici quando essi siano diretti da chimici o biologi (D.P.C.M. 10 febbraio 1984); f) che la specializzazione in
biologia clinica (nuova denominazione delle analisi di laboratorio) é
riconosciuta tra quelle che abilitano all'esercizio della professione medica
nei Paesi della C.E.E. (legge n. 217 del 1978).
2.4.-
Considerazioni in gran parte analoghe sono svolte in altre memorie presentate
dallo stesso Zacchino nonchè
dal coimputato Gatto Mario. In esse si sostiene innanzitutto che la questione
sollevata dal Pretore di Nardò sarebbe poi inammissibile, in quanto
volta a chiedere l'intervento della Corte per chiarire dati punti controversi e
comunque manifestamente infondata, in quanto l'art. 33, quinto comma non
prevede che la disciplina delle materie d'esame debba essere riservata al
legislatore.
La difesa
sottolinea, inoltre, che le analisi di laboratorio di cui si discute non sono
pura ricerca chimica o biologica, ma si caratterizzano per la prevalente
finalità clinica, legata alle specifiche conoscenze della scienza
medica. Nona caso, il TU. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934) da un
lato ha distinto, all'interno dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi
(artt. 83 ss.) un reparto chimico ed uno medico-micrografico, riservando a
quest'ultimo le analisi a scopo diagnostico ed assegnandovi solo personale
medico; dall'altro ha evidenziato il carattere sanitario dei gabinetti di analisi
a scopo di accertamento diagnostico, sottoponendoli ad un regime di
autorizzazione (art. 193). Coerente a tale indirizzo, che riserva ai medici
tali analisi, é - secondo la difesa la legislazione successiva (RR.DD. nn. 1269 e 1631 del 1938)
ed in particolare il d.P.R. n. 128 del 1969, che ha
statuito (art. 16) la necessaria presenza di personale medico - in quanto
dotato di competenza generale - nei servizi di analisi ospedalieri ed assegnato
carattere settoriale ed ausiliario a quella di chimici e biologi: dal che
dovrebbe dedursi l'infondatezza della tesi per cui solo questi ultimi
dovrebbero eseguire le analisi, mentre i medici (primario, aiuti ed assistenti)
dovrebbero solo esaminare i risultati di esse per trarne elementi diagnostici.
Del resto,
l'esecuzione di prove pratiche di tipo analitico é prevista ai fini del
concorso per l'assunzione in ruolo presso i servizi ospedalieri di laboratorio
(d.P.R. n. 130 del 1969, art. 86, lettera L). Nello
stesso senso deporrebbero poi una serie di fonti subprimarie
(d.P.R. n. 1763 del 1965, d.P.R.
n. 95 del 1986, d.P.C.M. 10 febbraio 1984) e di leggi
regionali. Nè in contrario potrebbe
argomentarsi dall'art. 24 dei D.M. 9 settembre 1957, in quanto l'eliminazione
della prova pratica di analisi di laboratorio sarebbe diretta a semplificare
l'esame di Stato e non potrebbe ritenersi comunque idonea, per la natura di
detta fonte, a delimitare l'ambito della professione medica, che non sarebbe
stato definito in un'apposita legge professionale proprio per salvaguardarne il
carattere di generalità, evitando definizioni normative inevitabilmente
riduttive. Tale delimitazione non potrebbe poi dedursi dall'esame di Stato,
concernente solo le conoscenze generali e fondamentali, chè
altrimenti ben poche sarebbero le attività Professionali realmente
esercitabili: tant'é che a questa stregua anche al chimico sarebbero
inibite le analisi biologiche (arg. ex art. 25 D.M. 9 settembre 1957). In
realtà, secondo la difesa, per stabilire l'ambito di operatività
della professione medica occorre riferirsi non al solo esame di Stato, ma
all'intero curriculum universitario, postuniversitario e di specializzazione,
che solo può chiarire la reale preparazione professionale in un
determinato settore: e per quanto riguarda i medici esisterebbero sia materie
dei corsi universitari che settori di specializzazione idonei a far acquisire
la competenza in materia di analisi di laboratorio. A questa stregua, la
questione dovrebbe, secondo la difesa, essere dichiarata inammissibile. Ove
invece si ritenesse che dall'impugnato art. 3 e dall'art. 24 del D.M. 9
settembre 1957 discende la preclusione ai medici all'attività di analisi
cliniche, la questione dovrebbe essere giudicata fondata per i motivi esposti
nell'ordinanza di rimessione.
2.5.-
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere un'interpretazione di
norme ordinarie ed un intervento additivo della Corte per colmare pretesi vuoti
di disciplina legislativa (sent. n. 242 del
1989, ord. n. 480 del 1989). Essa sarebbe comunque infondata,
in quanto la disciplina degli esami di Stato per l'ammissione ai vari ordini
professionali non é coperta da riserva di legge, e l'esigenza di un
successivo regolamento per determinarne le modalità é necessaria
per assicurare la posizione di parità degli aspiranti di fronte alle
prove.
L'art. 32
Cost., poi, non sarebbe violato proprio in ragione delle previsione di uno
specifico esame di abilitazione; ed il richiamo degli altri parametri
costituzionali invocati sarebbe del tutto inconferente.
Considerato in diritto
1.-Entrambe le
ordinanze di rimessione concernono la materia delle figure professionali
addette ai laboratori di analisi cliniche. I relativi procedimenti possono
perciò essere riuniti, onde pervenire ad un'unica decisione.
2.-Il Pretore
di Nardò (ord. n. 417/89) muove dal rilievo
secondo cui la farraginosa e frammentaria normativa concernente le analisi
cliniche non consentirebbe di definire i rispettivi ambiti di
operatività delle professioni di biologo, chimico e medico, ed in
particolare di stabilire se i medici siano abilitati all'esercizio di tali
analisi. In base a tale premessa, censura l'art. 3, secondo comma, della legge
8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni), perchè, demandando in toto ad un
regolamento ministeriale la determinazione delle prove di esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (D.M. 9
settembre 1957, art. 24), sarebbe la fonte delle incertezze interpretative
verificatesi sul punto. Di qui la violazione, da un lato, dell'art. 33, quinto
comma, Cost., che a suo avviso imporrebbe la regolamentazione di tale materia
con fonte primaria, almeno nella forma della legge quadro; dall'altro, degli
artt. 2, 32 e 3 Cost., dato che la variabilità dei criteri
interpretativi lederebbe il diritto primario dei cittadini all'individuazione
del professionista abilitato alle analisi-con
conseguente compromissione della tutela della salute-e comporterebbe
disparità di trattamento tra i professionisti interessati.
Sarebbero
infine violati gli <artt. 55 ss., 101 ss.>
Cost., in quanto verrebbe di fatto demandato al giudice penale il potere di
definire l'ambito di operatività delle suddette professioni, con
conseguente alterazione della divisione funzionale dei poteri dello Stato.
La censura
riferita all'art. 33, quinto comma, Cost. è infondata, in quanto tale
disposizione, nel prescrivere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale, non pone una riserva di legge in ordine alla determinazione
delle prove d'esame.
Le rimanenti
censure sono inammissibili in quanto, il giudice a quo, lamentando, peraltro in
termini assolutamente generici, le conseguenze delle incertezze interpretative,
chiede in sostanza a questa Corte di risolvere una questione d'interpretazione,
dettando una nuova, chiara ed esauriente disciplina dell'argomento. Simile
intervento, evidentemente, esula dai poteri del giudice delle leggi e resta
riservato al legislatore.
3.-Il T.A.R.
per la Sicilia-sezione staccata di Catania-impugna, invece, gli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei
servizi ospedalieri) nelle parti in cui determinano la dotazione organica del
personale addetto, rispettivamente, al servizio di laboratorio per le analisi
chimico- cliniche e microbiologiche ed al servizio di virologia degli ospedali
(ord. n. 398/89).
Quanto al primo
servizio, l'art. 16 prevede, per il personale medico, <un posto di
primario>, <almeno un posto di aiuto> ed <almeno un posto di
assistente> (due se l'ospedale ha più di 600 posti-letto).
Inoltre, poichè <negli ospedali regionali e
provinciali> il servizio <è articolato in più settori>,
la dotazione organica di ciascun settore deve prevedere <almeno un posto di
direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo> ed un posto di
tecnico di laboratorio. <Ciascun settore, a seconda delle rispettive specialità,
può essere affidato ad un direttore biologo o chimico, ovvero ad un
aiuto che abbia conseguito l'idoneità a primario di laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologiche>. Solo quest'ultimo, però,
può dirigere i <presidi autonomi di laboratorio> eventualmente
istituiti <presso particolari divisioni o raggruppamenti di unità di
diagnosi e cura>.
Se l'ospedale
supera i 900, ovvero i 1800 posti-letto, vanno istituiti un secondo ed un terzo
primariato, <con adeguata e proporzionata dotazione organica di
personale>.
Quanto al
servizio di virologia, l'art. 23 stabilisce, al secondo comma, che esso
<è diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed assistenti e da
personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le necessità del
servizio stesso>.
Il T.A.R.
rimettente censura le suddette disposizioni <nella parte in cui prevedono
che ai posti di primario, aiuto e di assistente previsti in organico nei
servizi di analisi e virologia possano aspirare esclusivamente medici con la
esclusione di biologi e chimici>. In particolare, esse contrasterebbero:
-con l'art. 33,
quinto comma, Cost. <in quanto non consentono ai biologi e ai chimici di
accedere a qualifiche che comportano lo svolgimento della specifica
attività professionale per la quale sono in possesso della
abilitazione>;
-con l'art. 51,
primo comma, Cost., in quanto in tal modo limiterebbero irrazionalmente
l'accesso ai pubblici impieghi di tali categorie professionali;
-con l'art. 97
Cost., giacchè ne risulterebbe
un'organizzazione dei predetti servizi irrazionale e non improntata ai principi
del buon andamento dell'amministrazione.
4. - Occorre
preliminarmente precisare che l'oggetto delle censure prospettate dal
Tribunale, al di là di qualche ambiguità di impostazione
dell'ordinanza di rimessione, risulta essere, ad un'attenta lettura dell'intero
provvedimento e specialmente delle sue conclusioni, non già l'inclusione
dei medici negli organici dei servizi ospedalieri di analisi e virologia, ma
soltanto l'esclusione di biologi e chimici dalle posizioni corrispondenti a quelle
di primario, aiuto ed assistente.
Così
puntualizzato il contenuto del quesito sottoposto a questa Corte, l'esposizione
delle ragioni volte a dimostrare l'incompetenza dei medici circa
l'attività di analisi di laboratorio non può riguardarsi altro
che come un argomento a fortiori, inteso a corroborare la tesi a sostegno della
capacità professionale, e dunque, della necessaria partecipazione, in
regime di parità, dei biologi e dei chimici, accanto ai medici, alla
suddetta attività.
Il ricorso a
tale argomento tuttavia non è necessario, poichè
la specifica capacità professionale dei biologi e dei chimici quanto
all'esecuzione delle analisi biologiche e chimico-cliniche non è
seriamente contestata neppure nel presente giudizio e risulta del resto
sufficientemente dimostrata da una pluralità di elementi.
Infatti, la
legge professionale per i biologi n. 396 del 1967 (art. 3, lettera g) afferma
che sono oggetto della professione, tra l'altro, le <analisi biologiche
(urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche,
di gravidanza, metaboliche)>, mentre, per quanto concerne i chimici, il
relativo tariffario professionale, peraltro approvato originariamente con legge
(n. 679 del 1957) e successivamente aggiornato, riguarda (art. 16) le <analisi
chimiche di ogni specie> con l'espressa esclusione, <perchè
non di competenza> dei <prelievi di carattere biologico, da organismi
viventi e i pareri ... di carattere biologico-diagnostico>.
Un indizio ulteriore a favore della specifica competenza di questi
professionisti all'esecuzione anche di analisi cliniche si ricava
inequivocabilmente dai criteri che caratterizzano la normativa più
recente e cioé quelli dettati dal D.P.C.M. 10 febbraio 1984 a proposito dei laboratori
privati di analisi aperti al pubblico. L'art. 8 di questo decreto infatti
contiene, sia pure con alcuni limiti, il principio della possibile alternatività nella direzione del laboratorio tra il
medico, da un lato, e il biologo o (per i laboratori specializzati di analisi chimicocliniche e tossicologiche) il chimico, dall'altro,
con ciò presupponendo necessariamente la capacità professionale
di questi ultimi.
E' ben vero che
tale disposizione concerne soltanto i laboratori privati aperti al pubblico;
tuttavia, al fine che qui interessa-e cioè la
valutazione della effettiva idoneità di chimici e biologi a svolgere
attività di analisti - non rileva se la struttura nella quale tale
attività è esercitata sia privata o pubblica.
Naturalmente,
si deve precisare, l'attività in questione è limitata
all'indagine tecnico-scientifica sui materiali e non si estende nè ai prelievi dalla persona, nè
ai giudizi diagnostici, rientranti invece nella competenza professionale
propria dei medici.
5. - Ciò
premesso, si ricorda che questa Corte ha già da tempo ritenuto che
l'art. 33, quinto comma, nel prescrivere un esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale, intende assicurare <nell'interesse della
collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti
di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio
professionale> (sent. n. 77 del
1964). Esso dunque reca in sè un principio
di professionalità specifica: richiede cioé
che l'esercizio delle attività professionali rivolte al pubblico avvenga
in base a conoscenze sufficientemente approfondite.
Il medesimo
principio inoltre, trattandosi, come nel caso di specie, di professionisti
operanti in una struttura pubblica, deriva pure dall'esigenza di assicurare il
buon andamento dell'amministrazione, posta dall'invocato art. 97 Cost.,
mediante sistemi congrui e ragionevoli di reclutamento e di distribuzione del
personale, nel rispetto, naturalmente, del canone dell'eguaglianza nell'accesso
ai pubblici uffici di cui all'art. 51, primo comma Cost.
Tutto
ciò, è da aggiungere, vale a maggior ragione nel settore ora in
discussione, che coinvolge altresì esigenze di tutela della salute,
presidiate da apposita garanzia costituzionale (art. 32).
Nello speciale
ambito dell'attività di analisi clinica nei laboratori ospedalieri,
inoltre, dove confluiscono necessariamente molteplici competenze professionali,
è particolarmente pressante il bisogno che sia assicurato il corretto
espletamento del servizio mediante l'adeguata utilizzazione delle diverse
capacità e la loro armonica integrazione.
6.-Per quanto
concerne lo specifico problema attualmente all'esame della Corte,
l'applicazione di questi criteri comporta, almeno in via di principio, che i
biologi e i chimici, poichè professionalmente
capaci di esplicare l'attività tecnica di analisi di laboratorio,
abbiano ingresso negli organici dei relativi servizi ospedalieri, limitatamente
a tale attività, senza aprioristiche esclusioni ed in condizioni di pari
dignità rispetto ai medici, anche per le posizioni apicali. Tuttavia, la
concreta articolazione del problema nelle diverse questioni di
costituzionalità prospettate dal giudice a quo non ne consente una
soluzione univoca nel senso ora detto.
Oggetto di
censura è infatti, da un lato l'esclusione dei biologi e chimici dalla
direzione del servizio sia di analisi (art. 16 d.P.R.
n. 128 del 1969), sia di virologia (art. 23); dall'altro, l'esclusione dei
medesimi, negli organici di entrambi i servizi, dalle posizioni di aiuto e di
assistente, rectius dalle posizioni che-nel comune ruolo sanitario del personale delle
unità sanitarie locali-corrispondano a queste nei distinti profili
professionali dei chimici e dei biologi (cioè di coadiutore e
collaboratore: art. 2 con All. 1, art. 63 d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761; artt. da 7 a 12 d.P.R. 7
settembre 1984, n. 821).
Le questioni
concernenti la posizione apicale in tutti e due i servizi (artt. 16 e 23) e le
posizioni intermedie e iniziali nel servizio di analisi (art. 16) sono
inammissibili.
Infatti pur non
potendosi disconoscere l'esigenza di pervenire ad un riequilibrio,
l'inserimento dei biologi e dei chimici negli organici dei predetti servizi nei
sensi invocati dall'ordinanza di rimessione non può essere disposto da
questa Corte con una pronunzia additiva, giacchè
non si tratta di una mera estensione meccanica, frutto di scelte logicamente e
costituzionalmente necessitate. Esso invece deve ritenersi riservato
all'intervento del legislatore perchè comporta
una pluralità di scelte tecnico discrezionali tra diverse soluzioni
possibili in relazione ad una varietà di fattori, quali ad esempio, la
tipologia della struttura ospedaliera e le sue peculiari esigenze, il tipo di
analisi da praticare, e cosi via. Si tratta, in altre parole, non già di
realizzare innesti nella struttura esistente, rigorosamente prefigurata in ogni
aspetto, anche numerico, bensì di ridisegnare la già complessa
architettura di questa nelle varie possibili versioni in modo da coniugare le
esigenze di funzionalità con quelle di appropriato impiego delle diverse
competenze e di sostanziale parità di trattamento delle relative figure
professionali.
Con riguardo al
quesito concernente la direzione dei servizi si deve ulteriormente precisare
che, mentre non appare irrazionale che, nell'ambito di una struttura
ospedaliera pubblica, la direzione di uno tra i servizi speciali di diagnosi e
cura (art. 12 d.P.R. n. 128 del 1969) sia attualmente
affidata ad un medico con la posizione di primario ospedaliero (e cioé ad un medico la cui specifica
professionalità è comprovata dal superamento dell'esame di
idoneità previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 761
del 1979), resta invece frutto di una opzione tipicamente discrezionale quella
di introdurre, come sembrano auspicare sia il giudice a quo sia alcune parti
private, un sistema, quale quello realizzato per i laboratori privati, ispirato
al principio dell'alternativa tra medici e biologi o chimici: ciò in
particola re per quanto riguarda sia la scelta dei tipi di laboratorio in cui
tale alternativa è concretamente praticabile, sia la molteplicità
dei congegni prevedibili per assicurare, in relazione alle peculiari esigenze
del servizio pubblico e ai diversi tipi di ospedale, anche la necessaria ed
equilibrata presenza della figura del medico nell'ipotesi in cui la direzione
del servizio sia assunta, a seconda dei casi, da un biologo, o da un chimico.
Nel riconoscere
l'inammissibilità delle predette questioni, questa Corte auspica che il
legislatore intervenga prontamente per ridisegnare una organica disciplina
della materia, che riconsideri le posizioni delle categorie professionali
interessate secondo i principi prima ricordati di professionalità, pari
dignità a tutti i livelli e congrua ed efficace organizazzione
di servizi pubblici preordinati alla tutela della salute.
7.- A diversa
conclusione deve giungersi per la questione che investe l'art. 23 nella parte
concernente le posizioni funzionali corrispondenti a quelle di aiuto e di
assistente.
Tale questione
è fondata.
L'organico
stabilito dall'art. 23 per il relativo servizio prevede infatti l'impiego di
personale esclusivamente medico (<un primario, coadiuvato da aiuti ed
assistenti>); nè può ritenersi che
biologi e chimici siano ricompresi nel restante personale (<tecnico e
sanitario ausiliario>) ivi considerato, in quanto nel sistema del d.P.R. n. 128 del 1969 e del coevo d.P.R.
27 marzo 1969, n. 130, tali locuzioni sono riferite ai tecnici di laboratorio
ed al personale infermieristico (artt. 8 e 39 d.P.R.
n. 128 e art. 1 d.P.R. n. 130).
La struttura
concreta del servizio non è qui-a differenza che per i laboratori di
analisi di cui all'art. 16-compiutamente delineata, giacchè
il numero degli aiuti ed assistenti non è rigidamente predeterminato nel
suo limite minimo ma può variare <secondo le necessità del
servizio> stesso. Ma proprio ciò rende evidente la irragionevolezza
della scelta aprioristica di esclusione dei chimici e biologi compiuta dal
legislatore delegato. In un organico concepito in termini elastici è
infatti ben possibile prevedere in astratto la coesistenza di diverse figure
professionali, egualmente capaci, lasciando all'amministrazione di scegliere
l'una o l'altra a seconda delle specifiche esigenze e rendendo possibile
l'impiego di tutte se si debba coprire una pluralità di posti.
Tale intervento
additivo è conseguenza logicamente necessaria del vizio rilevato, e non
comporta intrusione in scelte discrezionali, attesa la rilevata particolare
struttura dell'organico-aperta e senza indicazioni numeriche -qui prefigurata
dal legislatore e che, in tale sua connotazione essenziale, è lasciata
inalterata.
L'art. 23,
secondo comma, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo-per
contrasto con gli artt. 33, quinto comma, 51, primo comma e 97 Cost.-nella parte in cui non prevede nell'organico del
servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo e chimico coadiutore e
collaboratore: la cui inclusione, ovviamente, dovrà in concreto avvenire
secondo la necessità del servizio stesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei
servizi ospedalieri), nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio
di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di
chimico coadiutore e collaboratore;
2) dichiara
inammissibili l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 23, nonchè le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 16 dello stesso d.P.R.,
sollevate, in riferimento agli artt. 33, quinto comma, 51, primo comma e 97
della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia-sezione staccata di Catania-con
ordinanza depositata il 28 febbraio 1989;
3) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni), sollevate, in riferimento agli
artt. 2, 3, 32, <55 e segg., 101 e segg.>, dal Pretore di Nardò
con ordinanza del 2 marzo 1989;
4) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 3,
secondo comma, della legge n. 1378 del 1956 sollevata, in riferimento all'art.
33, quinto comma, della Costituzione, dal Pretore di Nardò con la
medesima ordinanza.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 26 Gennaio 1990.