SENTENZA N.28
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la
disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale
dell'edilizia residenziale), modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44
(Applicazione della proporzionale combinata nell'edilizia abitativa agevolata),
promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1989 dal Tribunale di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Portaluppi Daniela e
l'I.P.E.A.A. per la Provincia autonoma di Bolzano,
iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti
di costituzione della I.P.E.A.A. e della Provincia
autonoma di Bolzano;
udito
nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi gli
avvocati Salvatore Di Mattia per l'I.P.E.A.A. e
Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso
del giudizio di appello promosso dalla Signora Daniela Portaluppi
in Pacifico avverso la sentenza del Pretore di Bolzano che aveva rigettato
l'opposizione al decreto di rilascio dell'alloggio intimatole dal Presidente
dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata per la Provincia di Bolluno - I.P.E.A.A., il
Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 3 marzo 1989, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1987,
n. 13, modificato dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 44, nella parte
(secondo comma) in cui, in caso di morte dell'assegnatario originario, non
consente la successione nel rapporto di locazione di immobili di edilizia
abitativa agevolata dei figli di un figlio premorto, che hanno continuato a
convivere con l'assegnatario dopo la morte del loro genitore.
Secondo il
giudice a quo la norma denunciata viola il principio di eguaglianza perchè stabilisce una ingiustificato differenza di
trattamento tra il figlio sopravvissuto che, in quanto convivente, ha diritto
di subentro nel rapporto di locazione "e il figlio convivente che avrebbe
avuto diritto al subentro, ma é frattanto morto", restando
"escluso dalla successione nella locazione.
2.- Nel giudizio
davanti alla Corte si é tempestivamente costituita la Provincia autonoma
di Bolzano chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, mentre l'I.P.E.A.A. si é costituita con atto depositato il 18
settembre 1989, e quindi fuori termine.
Ad avviso della
Provincia, che ha ampiamente sviluppato questa tesi in una memoria successiva,
l'assunto da cui muove l'ordinanza del tribunale, ossia che la figlia
(convivente) della figlia premorta (pure convivente) dell'assegnataria non ha
titolo per succedere nel rapporto di locazione, é errato perchè, trattandosi di successione mortis causa, "anche nel caso in questione é
applicabile l'istituto generale della rappresentazione, ai sensi degli artt.
467 ss. cod. civ.".
Considerato in diritto
1.-Il Tribunale
di Bolzano ritiene contrastante col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)
l'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23
maggio 1977, n. 13, modificato dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 44,
nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica, esclude dalla successione nel
rapporto di locazione i figli conviventi di un figlio premorto (già
convivente) del conduttore. Tale esclusione, secondo il giudice a quo, produce
una disparità di trattamento, <non correlata a criteri razionali che
la giustifichino>, tra <il figlio che avrebbe avuto diritto al subentro,
ma è frattanto morto>, e i figli sopravvissuti.
La detta
disparità deve evidentemente intendersi riferita al figlio premorto non
in quanto tale (non potendo i morti essere paragonati ai vivi), ma in quanto la
legge, cosi come interpretata dal giudice remittente, non consente che in sua
vece subentrino i figli, semprechè ancora
conviventi con l'avo (assegnatario) al momento della morte.
2. - Il
patrocinio della Provincia di Bolzano obietta che, mentre il testo originario
della norma impugnata attribuiva ai superstiti ivi elencati il <diritto
all'assegnazione dell'alloggio>, secondo il nuovo testo, introdotto dalla
legge n. 44 del 1988, essi <succedono (nell'ordine) nel rapporto di
locazione>. Sarebbe stato così chiarito che <il subentrante nella
locazione diviene titolare del rapporto iure hereditario>,
di guisa che sarebbe applicabile nella specie l'istituto generale della
rappresentazione ereditaria di cui agli artt. 467 ss. cod. civ.
Questa prospettazione, che porterebbe a una sentenza
interpretativa di rigetto, non può essere condivisa. Le richiamate
sentenze della Corte di cassazione n. 2682 del 1972 (a sezioni unite) e n. 4328
del 1978 in materia di edilizia economica e popolare, le quali hanno ritenuto
trasmissibile iure hereditario il diritto
dell'assegnatario dell'alloggio, si spiegano perchè,
nulla disponendo il testo unico del 1938 circa la sorte del diritto
dell'assegnatario nel caso di sua morte, trova applicazione il principio
generale dalla successione degli eredi in locum et ius defuncti.
Al contrario, la legge provinciale in esame sottrae questo caso al regime
successorio comune e lo assoggetta a una disciplina speciale modellata sullo
stampo dell'art. 12 del d.P.R. n. 1055 del 1972
(superato dalla disciplina più ampia di cui al punto 10 della
deliberazione 19 novembre 1981 adottata dal C.I.P.E. in conformità
dell'art. 2, secondo comma, n. 2 della legge n. 457 del 1978). Tale disciplina
speciale è stata interpretata dalle Sezioni unite della Cassazione
(sentenza n. 5460 del 1980) nel senso che ai familiari da essa individuati,
conviventi con l'assegnatario, è attribuito un diritto proprio all'assegnazione
dell'alloggio, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1614 cod. civ.
É vero
che la norma impugnata, nel testo novellato dalla legge prov. n. 44 del 1988,
ha sostituito all'espressione <hanno diritto all'assegnazione
dell'alloggio> l'espressione <succedono nel rapporto di locazione>. Ma
con ciò il legislatore provinciale ha soltanto precisato che nei
confronti dei soggetti legittimati a subentrare nel diritto dell'assegnatario
defunto non occorre un provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio:
l'assegnazione è disposta senz'altro dalla legge mediante il meccanismo
privatistico della successione nel contratto di locazione, la quale si
configura come una successione legale mortis causa
anomala a titolo particolare.
Rimane esclusa,
pertanto, l'applicabilità della rappresentazione, la quale è
prevista dalla legge solo per la vocazione a titolo universale e per il legato
testamentario. Nè si può pensare a una
applicazione per analogia, posto che la rappresentazione opera automaticamente
sul presupposto del rapporto di parentela (in linea retta discendente) del
rappresentante col rappresentato, mentre nel caso di cui si controverte la
successione nel rapporto locatizio, in quanto non ha la finalità di
attribuire un cespite dell'eredità, ma di garantire il diritto
all'abitazione, è subordinata al fatto della convivenza.
3.-Il confronto
instaurato dal giudice a Sao tra il figlio premorto e
i figli sopravvissuti dell'assegnatario, mentre non ha pregio se inteso con
riguardo all'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza,
mancando un idoneo tertium comparationis,
acquista senso e valore se inteso come confronto tra due ipotesi alternative
riferite al medesimo figlio dell'assegnatario e valutate alla stregua del
principio di ragionevolezza.
Sotto
quest'altro profilo la questione è fondata.
Indubbiamente
l'esigenza di contemperare l'interesse privato dell'assegnatario e dei suoi
familiari conviventi all'uso del bene con la destinazione del medesimo al
servizio sociale dell'abitazione (trattandosi di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica) giustifica una selezione che riduca a una cerchia
ristretta di soggetti, qualificati da un intenso rapporto di comunione di vita
con l'assegnatario, i beneficiari della tutela privilegiata operante mediante
la successione nel contratto di locazione. Ed è del pari fuori dubbio
che il legislatore provinciale, in quanto investito in questa materia di
competenza primaria, non è vincolato, come le regioni a statuto
ordinario, ai criteri più larghi adottati dal citato punto 10 della
deliberazione del C.I.P.E. 19 dicembre 1981, la quale, in caso di decesso
dell'assegnatario, ammette a subentrare nell'assegnazione non solo i figli, ma
tutti i discendenti, sempre che concorra il requisito della stabile convivenza.
Ma, nell'assumere una regola più rigorosa, il legislatore provinciale
deve rispettare il criterio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.
In quanto
esclude dalla successione nel rapporto locatizio anche i figli di un figlio
premorto dell'assegnatario, coi quali quest'ultimo aveva proseguito una
convivenza già in atto col loro genitore, la norma impugnata fa
dipendere la possibilità per i nipoti ex filio
di continuare a fruire dell'alloggio assegnato all'avo dalla condizione della
sopravvivenza del loro genitore. Se il figlio dell'assegnatario, con lui
convivente insieme con la sua prole, sopravvive, ai nipoti ex filio, attraverso il subentro del loro genitore nel
contratto di locazione, continua a estendersi il godimento dell'alloggio, con
diritto di ulteriore successione nel rapporto ai sensi del terzo comma
dell'art. 8 della legge prov. n. 13 del 1977, aggiunto dall'art. 3 della legge
n. 44 del 1988. Se invece, turbato ordine mortalitatis,
il figlio premuore all'assegnatario, alla morte di quest'ultimo i nipoti ex filio, sebbene l'avo abbia continuato a tenerli presso di sè, vengono privati dell'alloggio.
Nonostante che
l'assegnatario abbia mostrato la volontà di estendere
incondizionatamente il godimento della cosa locata ai nipoti ex filio, la tutela del bisogno dell'alloggio nella forma
della successione nel contratto di locazione opera in loro favore solo con la
mediazione del loro genitore, cioè viene subordinata alla condizione
eminentemente aleatoria della sua sopravvivenza all'assegnatario. Tale
disparità di trattamento delle due ipotesi, che dal punto di vista del
rapporto di convivenza dell'assegnatario con i nipoti ex filio
sono identiche, e si differenziano solo per il fatto della premorienza o della
sopravvivenza del loro genitore, non è ragionevole e pertanto deve
essere rimossa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare
la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale
dell'edilizia residenziale), modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44
(Applicazione della proporzionale combinata nell'edilizia abitativa agevolata),
nella parte in cui, in caso di decesso dell'assegnatario originario, esclude
dal diritto di succedere nel rapporto di locazione i figli di un figlio
premorto del conduttore, i quali abbiano continuato a convivere con
quest'ultimo fino al momento della sua morte.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Luigi MENGONI,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 26 Gennaio 1990.