ORDINANZA N.25
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e
correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega
prevista dall'art. 7 della L. 19 maggio 1976, n. 249, riguardante
l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei
beni viaggianti), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Tribunale
di Fermo nel procedimento penale a carico di Marsili
David ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che
nel corso di un giudizio penale concernente l'accertamento del reato di cui
all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n.
627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10
maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la
falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni
viaggianti, il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 9 luglio 1987,
pervenuta a questa Corte il 20 settembre 1989 (r.o.
n. 443 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della norma incriminatrice;
che la disposizione
impugnata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione
violando i limiti posti dall'art.7 della legge di delegazione 10 maggio 1976,
n. 249, che, per l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore
aggiunto, ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione
delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di
sanzioni amministrative;
che la stessa
norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poichè, in assenza di specifica delega legislativa,
violerebbe il principio della riserva in materia penale;
che
l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta rilevando che la
questione sollevata è stata già definita da questa Corte con
ordinanza n.168 del 1988.
Considerato
che, a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 4 del decreto
legge 10 luglio 1982, n. 429, ai fatti- reato per i quali si procede, gli
stessi, come si evince dall'esame del fascicolo d'ufficio, consistono
nell'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento
dei beni viaggianti;
che, secondo il
prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1987, n.11595), il reato
previsto dall'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 627
del 6 ottobre 1978 attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli
stampati e appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni relative ai
beni viaggianti, e non alle dichiarazioni stesse;
che pertanto,
come già affermato da questa Corte, nelle ordinanze nn.
168 e 682
del 1988 e 168
del 1989, la questione sollevata, concernendo fatti diversi da quelli per i
quali si procede, risulta irrilevante per la definizione del giudizio a quo e
va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6
ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10
maggio 1976, n.249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti), sollevata in riferimento
agli artt.25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Vincenzo
CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.