ORDINANZA N.24
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 5 agosto 1989,
n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e
di finanziamento dei patronati), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria, Emilia- Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, notificati
il 1o, il 4 e il 6 settembre 1989, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15
successivi ed iscritti ai nn. 73, 74, 7S, 76 e 77 del
registro ricorsi 1989.
Visti gli atti
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 i Giudici relatori Antonio Baldassarre
e Mauro Ferri.
Ritenuto che le
Regioni Umbria e Toscana, con ricorsi identici notificati il 1o settembre 1989
(reg. ric. nn. 73 e 74 del 1989), hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art.8 del decreto-legge 5
agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,
di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
e di finanziamento dei patronati), in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118,
119 e 125 della Costituzione;
che la Regione
Veneto, con ricorso notificato il 4 settembre 1989 (reg. ric. n. 75 del 1989),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima
disposizione del decreto-legge n.279 del 1989, in riferimento agli artt. 5,
117, 118, 119 e 125 della Costituzione;
che, infime,
anche le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi identici notificati il 6
settembre 1989 (reg. ric. nn. 76 e 77 del 1989),
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima
disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt.24,
77, 81, 101, 113, 117 e 119 della Costituzione;
che in tutti i
giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.
Considerato che
i giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che il
decreto-legge S agosto 1989, n. 279 non è stato convertito in legge
entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235, serie generale, del 7
ottobre 1989;
che, pertanto,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord.
n. 10 del 1990), le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalle Regioni ricorrenti devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti l'art. 26
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 2S e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 5 agosto 1989, n.279 (Disposizioni
urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria
e Toscana in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della
Costituzione; dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e
125 della Costituzione; e dalle Regioni Lombardia e Piemonte in riferimento
agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Antonio
BALDASSARRE e Mauro FERRI, REDATTORI
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.