ORDINANZA N.22
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 16 (recte:
art. 26) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro
l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza
emessa il 16 novembre 1987 dalla Commissione tributa ria di secondo grado di
Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro
l'Ufficio I.V.A. di Udine, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che,
con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O. n. 439
del 1989), la Commissione tributaria di secondo grado di Udine, nel giudizio
tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine, avente
ad oggetto la rettifica della dichiarazione annuale dei redditi relativa
all'anno 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.429, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.516, nella parte in cui consente la
notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio
finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anzichè sino a quella di entrata in vigore dello
stesso decreto- legge n. 429 del 1982;
che, secondo la
Commissione remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare
l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purchè anteriormente alla dichiarazione integrativa,
lo si lascerebbe arbitro di determinare una situazione più o meno
favorevole per il contribuente, consentendogli o no di godere della definizione
agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di
corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
che la stessa Commissione
tributaria ha sollevato identica questione sempre nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di Udine relativamente
alla dichiarazione per l'anno 1979 (R.O. n.440 del
1989);
che nei giudizi
è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la
inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che
i due giudizi prospettano la stessa questione per cui, per la evidente
connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che la stessa
questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 575 del
1988) e successivamente manifestamente infondata (ordinanze nn.
1075 del 1988, 119, 121 e 518 del 1989);
che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi;
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco
GRECO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.