ORDINANZA N.21
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa all. A al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988
dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto dalla
S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro
di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che
con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta il 29 agosto 1989) dalla
Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto da S.p.A.
Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.4, lett. e,
della Tariffa All. A. al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
634 (Disciplina dell'imposta di registro), in quanto sottopone all'imposta del
registro la delibera di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli
artt.11 e 76 Cost. (in relazione all'art. 7 1. n. 825 del 1971).
Considerato che
il Collegio a quo non tiene conto dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art. 4 della
relativa Tariffa ha eliminato con effetto retroattivo (cfr.art.
79 stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di
obbligazioni;
che pertanto la
proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza (cfr. ordinanza
n. 31 del 1989 e sentenza n. 156 del
1987).
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di
registro), in riferimento agli artt.11 e 76 della Costituzione, sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Giuseppe
BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.