ORDINANZA N.20
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice
civile, in relazione all'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n.
392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n.404 del 1988,
e all'art. 6, sesto comma, della legge 1o dicembre 1970, n.898, come novellato
dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il
26 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Quaresima Maria Italia e Poli Elio ed altra, iscritta al n. 378 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che
nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione relativa al rilascio di
un immobile, il Pretore di Firenze, su istanza dell'opponente, affidatario
della prole, nonchè assegnatario
dell'alloggio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 aprile 1989, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice
civile, in relazione agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in
cui non prevede, in regime di separazione personale tra coniugi, l'opponibilità ai terzi acquirenti del provvedimento
di assegnazione della casa coniugale;
che il giudice
a quo individua quali termini di comparazione l'art. 6, sesto comma, della
legge 1o dicembre 1970, n. 898 come novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo
1987, n. 74 che tale opponibilità consente
invece in caso di scioglimento del matrimonio, nonchè
l'art. 6, secondo comma della legge 27 luglio 1978, n. 392 come integrato dalla
sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte secondo il quale è assicurata
la successione nella locazione anche a <persone non legate da vincoli
legali> al conduttore;
che
risulterebbero quindi con evidenza, a parere del Pretore, sia la
disparità di trattamento tra le ipotesi indicate ed il caso di specie,
sia la violazione della regola costituzionale volta a garantire la tutela della
prole;
che, infime, il
giudice rimettente rileva come non possa condividersi l'orientamento
giurisprudenziale che collega l'opponibilità
del vincolo di assegnazione esclusivamente alla presenza di un rapporto
locatizio e come, più in generale, appaia incongruo subordinare in ogni
caso l'opponibilità stessa alla trascrizione
del provvedimento, attesa l'idoneità di altre forme di pubblicità
a portare a conoscenza dei terzi l'avvenuta assegnazione.
Considerato che
la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima con la
recente sentenza
n. 454 del 1989, proprio nella parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento
giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della
prole, mediante trascrizione;
che
nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti sostanzialmente
diversi o profili ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
che, con
specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice a quo circa la trascrizione,
appare chiaro, dalla motivazione della sentenza citata, come l'onere di
trascrivere il provvedimento d'assegnazione nel caso di separazione, in
analogia con la normativa vigente in materia di scioglimento del matrimonio,
riguardi, ex art. 1599 del codice civile, la sola assegnazione ultranovennale,
ferma restando l'opponibilità del
provvedimento in tutte le altre ipotesi; che, pertanto, la proposta questione
è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Pretore di Firenze,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco Paolo
CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.