ORDINANZA N.18
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1989
dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Fallimento
Romana Combustibili s.r.l. e Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta
al n.353 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di
costituzione del Fallimento Romana Combustibili s.r.l.;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la
Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 aprile 1989 (R.O. n. 353 del 1989) nel ricorso proposto da Fallimento
Romana Combustibili s.r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria
centrale n. 13170/76 del 14 dicembre 1987, concernente un ruolo straordinario,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27,
ultimo comma, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 636;
che, ad avviso
del giudice remittente, la esclusione, disposta dalla norma impugnata, della
fase di discussione orale nei giudizi davanti alla Commissione tributaria
centrale priverebbe tali giudizi del fondamentale mezzo di garanzia
dell'attuazione dei principi di trasparenza, di uguaglianza e di
universalità, immanenti nella funzione giurisdizionale, nei suoi vari
gradi e nelle sue varie fasi, e dei quali è stata già
riconosciuta l'applicabilità (sentenza n. 450 del
1989, concernente la pubblicità delle udienze davanti alle
Commissioni tributarie di primo e secondo grado);
che si è
costituita la parte privata richiedendo l'esame di ufficio della questione
anche in relazione al combinato disposto del terzo e del quarto comma dell'art.
1 della legge 22 maggio 1989, n. 198 (Pubblicità delle udienze dinanzi
alle Commissioni tributarie), sopravvenuta nelle more.
Considerato che
tale legge, con l'art. 1, terzo comma, ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 27
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
che, pertanto,
si rende necessario il riesame da parte del giudice a quo della rilevanza della
questione sollevata, per cui gli atti gli devono essere restituiti.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco
GRECO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.