ORDINANZA N.17
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI, Giudici
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della
scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Tribunale amministrativo regionale della
Calabria sul ricorso proposto da Marroccella Gennaro
contro il Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 331 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il
Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sul ricorso presentato da Marroccella Gennaro nei confronti del Provveditorato agli
Studi di Catanzaro per l'impugnazione del provvedimento del suo collocamento a
riposo, con ordinanza del 7 luglio 1988, pervenuta alla Corte il 16 giugno 1989
(R.O. n. 331 del 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al lavoratore dipendente
che, nell'ambito della scuola pubblica, pur avendo raggiunto il limite di
età per essere collocato a riposo, non abbia maturato il diritto al
trattamento pensionistico minimo, di essere trattenuto in servizio, a domanda,
per il tempo necessario al conseguimento di tale trattamento e, comunque, non
oltre i settanta anni di età;
che, a parere
del remittente, sarebbero violati l'art. 38, secondo comma, della Costituzione
rimanendo il lavoratore, che pure ha versato dei contributi assicurativi,
privato del trattamento previdenziale della pensione, e l'art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica con altre
categorie di dipendenti pubblici (impiegati delle regioni) per i quali è
consentito il mantenimento in servizio fimo al conseguimento della pensione: a)
legge Regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986, <Integrazione
dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n.9>; b) legge Regione
Campania riapprovata il 9 dicembre 1986 <Integrazione legge regionale 16
marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni concernenti: prima
normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale
dipendente della Regione Campania>;
che
l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nell'atto di costituzione che nella
memoria, ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato che
la disposizione censurata, nel riordinare il regime pensionistico del personale
della scuola, ha fissato per tutti i dipendenti l'età pensionabile nel
sessantacinquesimo anno consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati
assunti anteriormente al 1o ottobre 1974 di continuare a prestare servizio fimo
al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre il
settantesimo anno di età, che anche secondo la legge precedente era
l'età pensionabile massima; che il ricorrente è stato assunto in
servizio dopo il 1o ottobre 1974;
che, in tale
situazione, non sussiste la violazione dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione in quanto il legislatore può fissare i requisiti, i termini
e i modi del conseguimento dei trattamenti previdenziali (ordinanza n. 710
del 1988);
che non
sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione perchè
le invocate norme regionali, siccome pongono delle eccezioni a favore dei
dipendenti delle regioni, non possono essere assunte come tertium
comparationis, valendo il principio più volte
affermato da questa Corte (sentenza n. 461 del
1989) secondo cui una norma derogatoria non può essere assunta a
parametro di legittimità della regola generale dettata in una
determinata materia; che, pertanto, la questione sollevata è
manifestamente infondata.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al
Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato), in riferimento agli artt.38, secondo
comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco
GRECO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.