Ordinanza n.16 del 1990

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ORDINANZA N.16

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini), come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 marzo 1988 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Birra Peroni Industriale e ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma ed altri, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Perugia nel procedimento penale a carico di Benedetti Mauro, iscritta al n.434 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Birra Peroni Industriale, di Benedetti Mauro, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con due ordinanze emesse rispettivamente l'8 marzo 1988 dalla Corte di appello di Roma (R.O. n. 408) e il 23 maggio 1989 dal Pretore di Perugia (R.Q n. 434) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto- legge 12 settembre 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638 nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, a condizione che l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento, per contrasto con gli artt.2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della Costituzione;

che nel giudizio di cui alla prima ordinanza è intervenuta la S.p.a. Birra Peroni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Fornario, Carlo Silvetti e Romano Vaccarella, con richiesta di accoglimento della questione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che quanto sollevato sia dichiarato non fondato;

che trattandosi di identica questione i giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

Considerato che la Corte ha già avuto modo di rilevare come sia ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è assistito da specifiche normative, rispetto a quella dei lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò, dalle disposizioni sulle assunzioni obbligato rie; e d'altra parte, quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento, applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti, verrebbero a ingenerarsi, per contro, ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del datore di lavoro;

che non si ravvisano ulteriori o diversi argomenti per discostarsi da quanto già affermato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte dì appello di Roma e dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.