ORDINANZA N.16
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo comma,
del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di
taluni termini), come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983,
n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa l'8 marzo 1988 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile
vertente tra S.p.a. Birra Peroni Industriale e
ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma ed altri,
iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza
emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Perugia nel procedimento penale a
carico di Benedetti Mauro, iscritta al n.434 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti
di costituzione della S.p.a. Birra Peroni
Industriale, di Benedetti Mauro, nonchè gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che
con due ordinanze emesse rispettivamente l'8 marzo 1988 dalla Corte di appello
di Roma (R.O. n. 408) e il 23 maggio 1989 dal Pretore
di Perugia (R.Q n. 434) è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo
comma, del decreto- legge 12 settembre 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di
taluni termini) come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n.
638 nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei
lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, a condizione che
l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque
il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento, per contrasto con gli
artt.2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della Costituzione;
che nel
giudizio di cui alla prima ordinanza è intervenuta la S.p.a. Birra Peroni, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Emanuele Fornario, Carlo Silvetti
e Romano Vaccarella, con richiesta di accoglimento
della questione;
che in entrambi
i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
quanto sollevato sia dichiarato non fondato;
che trattandosi
di identica questione i giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica
pronuncia.
Considerato che
la Corte ha già avuto modo di rilevare come sia ben diversa la posizione
dei lavoratori assunti in via ordinaria e successivamente divenuti invalidi, il
cui rapporto di lavoro è assistito da specifiche normative, rispetto a
quella dei lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa
e assistiti, perciò, dalle disposizioni sulle assunzioni obbligato rie;
e d'altra parte, quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica
da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento,
applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti, verrebbero a
ingenerarsi, per contro, ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del
datore di lavoro;
che non si
ravvisano ulteriori o diversi argomenti per discostarsi da quanto già
affermato.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto- legge 12 settembre
1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla legge di
conversione 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo
comma, 35, primo comma, 38 e 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte
dì appello di Roma e dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Giuseppe
BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.