ORDINANZA N.15
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del d.P.R.29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto
da Festa Giacomo iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che
con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei conti, sul ricorso proposto
da Giacomo Festa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, degli articoli l59 e 160
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato) per la parte in cui prevedono che la liquidazione di
pensione di riversibilità in favore del vedovo di pubblica dipendente sia
effettuata su domanda dell'interessato.
Considerato che
il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare deceduta in attività
di servizio il 1S aprile 1954, ha proposto il ricorso essendogli stata
liquidata la pensione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro), mentre - sostiene -tale trattamento avrebbe dovuto
essergli attribuito dalla data del decesso della moglie;
che, per quanto
precede, la questione cosi come posta non rileva e va dichiarata, pertanto,
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 159 e 160 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei
conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.