Ordinanza n.14 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.14

 

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 7 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, < nella parte in cui rende priva di sanzione processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del termine di 24 ore, previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorita' che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame, e di quello previsto per la decisione del tribunale>;

 

che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

 

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;

 

che l'art. 250, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prescrive, tra l'altro, che < I provvedimenti sulla liberta' personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1>;

 

e che, quindi, spetta al giudice a quo determinare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

 

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giovanni CONSO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.