ORDINANZA N.14
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Giuliano
VASSALLI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimita' costituzionale dell'art. 263-ter del
codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno
1989 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 365 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il
Tribunale di Bologna, con ordinanza del 7 giugno 1989, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
dell'art. 263-ter del codice di procedura penale del 1930, <nella parte in
cui rende priva di sanzione processuale la violazione dei termini risultanti
dalla somma del termine di 24 ore, previsto per la trasmissione degli atti da
parte dell'autorita' che ha emesso il provvedimento
sottoposto a riesame, e di quello previsto per la decisione del tribunale>;
che nel
giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
Considerato
che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il
nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R.
22 settembre 1988, n. 447;
che l'art. 2S0,
secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
prescrive, tra l'altro, che <I provvedimenti sulla liberta'
personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono
revocati se non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1>;
e che, quindi,
spetta al giudice a quo determinare se, alla stregua della normativa
sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Cosi' deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Giovanni CONSO,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.