ORDINANZA N.12
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini
delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,
di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di
Catania nel procedimento civile vertente tra Malfitana
Antonino e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visti gli atti
di costituzione di Malfitana Antonino e
dell'E.N.P.A.M. nonchè l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il
Pretore di Catania, nel procedimento civile vertente tra Malfitana
Antonino ed E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici),
diretto ad ottenere la liquidazione di una più congrua ed adeguata
pensione di vecchiaia quale medico odontoiatra, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17
aprile 1956, n. 561, nella parte in cui non detta i criteri da seguire per la
determinazione dell'ammontare del contributo E.N.P.A.M. e, correlativamente,
della liquidazione della pensione dei medici liberi professionisti, non
dipendenti, iscritti all'Albo;
che, a parere
del giudice remittente, sarebbero violati gli artt.38 e 3 della Costituzione,
rimanendo i medici liberi professionisti privati di un adeguato trattamento
previdenziale e creandosi una disparità di trattamento rispetto ad altri
liberi professionisti (avvocati e procuratori, ingegneri, dottori
commercialisti, ostetriche, ecc...);
che nel
giudizio si sono costituiti il Malfiltana, il quale,
sia con l'atto di costituzione, sia con la memoria successiva, ha concluso per
la fondatezza della questione con argomentazioni analoghe a quelle contenute
nella ordinanza di remissione; e l'E.N.P.A.M. che sia nell'atto di costituzione
che nella memoria ha concluso per la inammissibilità della questione;
che anche
l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della
questione.
Considerato che
questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 238 del 1989) la manifesta
inammissibilità della stessa questione ora di nuovo sollevata e che gli
elementi indicati dalla parte privata (il dott. Malfitana),
e cioè le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n.64/1989 del 28 giugno 1989 e n. 119/1988 del 28 dicembre 1988, non modificano
i termini della questione in quanto resta fermo:
a) che spetta
al legislatore nella sua discrezionalità porre le condizioni e le
modalità della erogazione di trattamenti previdenziali onde nel giudizio
di costituzionalità non possono sindacarsi le scelte effettuate se non
siano palesemente arbitrarie, il che non è nella specie;
b) che ogni
ordinamento previdenziale di categoria ha una propria specificità e
autonomia e non può essere applicato in sede giudiziale in via analogica
ad altra categoria e che, quindi, come rilevato nella precedente ordinanza (n. 238 del 1989),
il vuoto di disciplina che si creerebbe a seguito alla ipotizzata declaratoria
di incostituzionalità della norma denunciata non può essere
colmato con il regime previdenziale apprestato per la categoria dei dottori
commercialisti come chiede la parte attrice del giudizio a quo; e che,
comunque, da parte dell'E.N.P.A.M. (deliberazione 17 dicembre 1988) sono in
corso le opportune modifiche regolamentari le quali, tra l'altro, prevedono un
sistema contributivo rapportato al reddito dell'assistito;
che, inoltre,
in base all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n.544, le pensioni erogate
dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti, ivi compresi i medici,
non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti; che, pertanto, la questione sollevata
è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse),
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco
GRECO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.