SENTENZA N.11
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Giovanni
CONSO Presidente
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche), come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977,
n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1986 dalla Commissione
tributaria di 2o grado di Milano sul ricorso proposto da Ribolzi
Cesare contro il 1o Ufficio distrettuale II.DD. di
Milano, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visto l'atto di
costituzione di Ribolzi Cesare nonchè
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
uditi
l'avvocato Enrico Romanelli per Ribolzi
Cesare e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso
di un giudizio avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito
nel 1978 delle spese di assistenza erogate a favore di un congiunto in stato di
bisogno, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza in
data 3 ottobre 1986, pervenuta a questa Corte il 2 maggio 1989 (r.o. n. 248 del 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 2 e 38 della Costituzione.
Rileva il
giudice a quo che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il contribuente,
avendo titolo alla successione legittima nei confronti della propria zia, ora
tenuto, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, a rimborsare
le spese di ricovero di quest'ultima e, quindi, obbligato a provvedervi direttamente
a prescindere dalla procedura di rivalsa esperibile dall'ente ospedaliero.
Essendo
però deducibili soltanto gli oneri tassativamente indicati dalla norma
impugnata (che, peraltro, come sostituita dall'art. 5 della legge 13 aprile
1977, n. 114, non contempla le spese di ricovero di congiunti che non abbiano
diritto agli alimenti), la Commissione remittente osserva che la corresponsione
di assegni a favore di parenti in terzo grado che versino in stato di bisogno e
necessitino di ricovero definitivo in istituto specializzato per difetto di
autosufficienza fisica costituirebbe, pur sempre adempimento di un dovere
inderogabile di solidarietà (art. 2 della Costituzione), nonchè di un preciso obbligo giuridico che l'art. 1
della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, pone a carico dei soggetti aventi titolo
alla successione mortis causa dell'assistito.
L'esclusione di
tali assegni dal novero degli oneri deducibili si porrebbe pertanto in
contrasto con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, in quanto ostacolerebbe l'adempimento
dei doveri di solidarietà e degli obblighi di assistenza sociale,
incombenti, nella specie, ad un soggetto privato.
2.- Si é
costituita la parte privata rilevando come, in base ad un'interpretazione
estensiva già adottata in precedenti occasioni dal giudice tributario,
sia possibile comprendere l'onere in questione fra quelli contemplati dalla
disposizione censurata, inquadrandolo nelle ipotesi di spese per prestazioni di
assistenza specifica lett. d) o assimilandolo, per identità di ratio, agli assegni alimentari (lett. h).
Per quanto
attiene, più strettamente, al merito della questione, il contribuente ha
invece ribadito le argomentazioni svolte dal giudice a quo, precisando che
"con l'assunzione convenzionale dell'impegno della retta, l'interessato
non avrebbe fatto altro che adempiere in anticipo a ciò che, alla morte
del parente sarebbe diventato un obbligo a tutti gli effetti".
3.- La
Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha contestato che in base all'art. 1
della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sussista un obbligo, a carico dei
successibili ex lege del ricoverato, al pagamento
delle spese di spedalità: secondo il tenore della norma, infatti,
l'obbligo di rivalsa é direttamente sancito nei confronti dei ricoverati
che non si trovano in condizioni di povertà e. soltanto in caso di morte
di quest'ultimi, si trasmette iure successionis in
capo agli credi legittimi o testamentari. Non tanto l'astratta
possibilità di una delazione di eredità, ma il concreto acquisto
di quest'ultima costituirebbe dunque il presupposto dell'assoggettamento
all'obbligo di corrispondere quanto già dovuto dal de cuius.
L'interveniente
osserva poi che, in ogni caso, la determinazione degli oneri deducibili rientra
nell'esclusiva competenza dei legislatore e che il richiamo all'art. 2 della
Costituzione é del tutto inconferente in quanto,
come 'à affermato da questa Corte, la norma in esso contenuta non ha
alcuna attinenza con la materia tributaria. mentre, anche in considerazione del
carattere libero dell'assistenza privata, l'art. 38 della Costituzione non
potrebbe comportare la deducibilità delle spese sostenute per
finalità assistenziali. La questione risulterebbe dunque inammissibile o
comunque infondata.
Considerato in diritto
1. - La
Commissione tributaria di Milano dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(come sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114), nella parte
in cui <non prevede la deducibilità dal reddito complessivo del
contribuente dell'onere delle spese di spedalità dovute a norma dell'art.
1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 da parente del ricoverato avente diritto
a succedere per legge a quest'ultimo, mortis
causa>.
In tale mancata
previsione sarebbe da ravvisarsi, secondo l'ordinanza di rimessione, un
contrasto con gli artt. 2 e 38 della Costituzione anche quando, come nel caso
oggetto del giudizio a quo, il contribuente abbia corrisposto spontaneamente
per una parente di terzo grado le rette di ricovero in una casa di cura.
2. - La
questione non è fondata.
Il richiamo
all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, è inconferente
ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale
riferita alla mancata previsione della deducibilità di spese di ricovero
spontaneamente sostenute per un parente entro il terzo grado. Tale disposizione,
difatti, contempla la possibilità, per le amministrazioni ospedaliere,
di rivalersi delle spese di spedalità, relative ai <ricoverati che
non si trovino in condizioni di povertà>, direttamente o, alla loro
morte, nei confronti degli <eredi legittimi e testamentari>.
Diversa
è invece la situazione di coloro che, come nel caso del giudizio a quo,
si siano spontaneamente accollati le spese del ricovero di un soggetto ancora
in vita cui siano legati da vincolo di parentela di terzo grado. Essi non sono
ancora <eredi legittimi e testamentari> in quanto tale status si acquista
con la morte del de cuius e non si trovano, pertanto,
nella possibilità di essere escussi, come previsto dalla norma per
ultimo citata, essendo del tutto priva di significato la loro posizione di
successibili ex lege, cui fa riferimento l'ordinanza
di rinvio. Questa loro posizione costituisce perciò una mera aspettativa
collegata alla possibilità futura ed eventuale, e quindi neppure
necessaria, di divenire eredi.
Nè si
può ritenere che la situazione in esame possa essere inquadrata nel
terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1580 del 1931, ed infatti i parenti in
terzo grado non sono inclusi fra le categorie di soggetti tenuti all'obbligo
degli alimenti.
Se, quindi,
l'onere sopportato da un soggetto che, senza esservi obbligato, ma, per spirito
di mera liberalità, sopperisca alle spese di ricovero di un proprio
parente entro il terzo grado non è assimilabile a quello dei soggetti
tenuti agli alimenti, non troverebbe fondamento una pronuncia additiva che ai
fini della deducibilità equiparasse all'obbligo legale la corresponsione
spontanea.
Nella mancata
previsione della deducibilità di quest'ultima, peraltro, non può
ravvisarsi alcun contrasto con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, perchè, nella ipotesi di comportamenti ispirati ad
un generico dovere di solidarietà osservato per scopi di assistenza, non
può vantarsi alcuna pretesa di deducibilità ai fini tributari
degli oneri sostenuti, in quanto essi si qualificano quali mere
liberalità ispirate a motivi morali o sociali: come tali spetta solo al
legislatore, nella sua discrezionalità, di ammetterli o meno a deduzione
ai fimi della determinazione dell'imponibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come sostituito dall'art. 5
della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di
Milano, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Giovanni CONSO,
PRESIDENTE
Vincenzo
CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.