ORDINANZA N.10
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28
luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio
sanitario nazionale), promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia
ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in
cancelleria il 17 agosto e il 1o settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del registro ricorsi 1989.
Visti gli atti
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che la
Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e
depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio
1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario
nazionale) in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli
artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia);
che la Regione
Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 agosto 1989 e depositato il 1o
settembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in
riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della
Costituzione;
che si é
costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la
reiezione dei ricorsi.
Considerato che
i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto- legge, vanno riuniti per
essere decisi congiuntamente;
che il
decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non é stato convertito entro il
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre
1989;
che, pertanto, secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte `(v., da ultimo, ordinanza n. 555
del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti l'art. 26
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265
(Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale)
sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli
artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla Regione Emilia-Romagna in
riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della
Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13/12/89.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Enzo CHELI,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 02 Gennaio 1990.