ORDINANZA N.9
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge
26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10
agosto 1989, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67
del registro ricorsi 1989.
Visto l'atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che la
Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e
depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n.
260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli
artt. 4 n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione del
ricorso.
Considerato che
il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non è stato convertito entro il
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre
1989;
che, pertanto,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555
del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti l'art. 26
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260
(Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il
ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in
riferimento agli artt. 4 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13/12/89.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Enzo CHELI,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 02 Gennaio 1990.