ORDINANZA N.8
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 43, della legge 20 maggio 1982, n.
270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e
sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa
il 2 febbraio 1989 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da D'Antona Cresi ed altri contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1989.
Vasto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che,
nel giudizio promosso da Cresi D'Antona ed altri
docenti di educazione fisica contro il Ministero della pubblica istruzione ed
il Provveditorato agli studi di Palermo per ottenere l'annullamento dei
provvedimenti di rigetto delle loro istanze di riassunzione in servizio, il
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, con ordinanza
emessa il 2 febbraio 1987 (R.O. n. 425/1989) ha
sollevato-in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione-questione
di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982, n.
270, recante <Revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione
degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del
precariato e sistemazione del personale precario esistente>, nella parte in
cui esclude dalla riassunzione e dal mantenimento in servizio fino al
conseguimento della abilitazione nonchè,
subordinatamente a tale conseguimento, fimo alla immissione in ruolo i docenti
di educazione fisica che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati
dalla norma, con il possesso del titolo di studio specifico, conseguito
anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980/81;
che, ad avviso
del giudice a quo, la norma in esame, riferendosi soltanto ai supplenti di
educazione fisica sprovvisti di titolo di studio, discriminerebbe i docenti di
educazione fisica diplomati, i quali, pur trovandosi nella medesima situazione
di servizio e pur essendo dotati di titoli poziori, non hanno ricevuto alcuna
garanzia del mantenimento in servizio, potendo solo concorrere al conferimento
delle supplenze per la copertura dei posti vacanti;
che, secondo lo
stesso giudice, alla detta discriminazione si accompagnerebbe la violazione
dell'art. 97 Cost., per la preferenza accordata a docenti ancora in attesa di
verificare la propria preparazione culturale attraverso il completamento del
corso di studi ed il conseguimento del diploma;
che il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che
identica questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile con
l'ordinanza n.
945 del 1988 in base alla considerazione che l'estensione dei benefici
previsti dall'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 a favore di altre
categorie di insegnanti di educazione fisica che non si trovino nella particolare
situazione presa in esame da tale norma è rimessa esclusivamente alla
scelta discrezionale del legislatore;
che non sono
stati addotti motivi o prospettazioni nuove tali da
indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria
e artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad
evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13/12/89.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Enzo CHELI,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 02 Gennaio 1990.