Ordinanza n.7 del 1990

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ORDINANZA N.7

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Salo', nel procedimento penale a carico di Bortolotti Giovanni, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Brescia, dovendo giudicare di una contravvenzione prevista dall'art. 734 del codice penale, commessa nell'ottobre 1986, dopo aver rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 3 febbraio 1989 e che quindi vi sarebbe stata estinzione di reato, sollevava, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale, nella parte in cui prevede in due anni il periodo di prescrizione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda anziche' in cinque anni, come fa l'art.28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che in tal modo si chiede a questa Corte un intervento sostitutivo in materia penale ed in senso deteriore per l'imputato, intervento che manifestamente esorbita dai poteri del giudice della legittimita' costituzionale delle leggi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilita' della questione` di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale, promossa dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Gennaio 1990.