ORDINANZA N.7
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di
Brescia, Sezione distaccata di Salo', nel
procedimento penale a carico di Bortolotti Giovanni,
iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il
Pretore di Brescia, dovendo giudicare di una contravvenzione prevista dall'art.
734 del codice penale, commessa nell'ottobre 1986, dopo aver rilevato che il
primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 3 febbraio 1989 e che
quindi vi sarebbe stata estinzione di reato, sollevava, con l'ordinanza in epigrafe,
questione di legittimita' costituzionale dell'art.
157, n. 6, del codice penale, nella parte in cui prevede in due anni il periodo
di prescrizione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda anziche' in cinque anni, come fa l'art.28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che
in tal modo si chiede a questa Corte un intervento sostitutivo in materia
penale ed in senso deteriore per l'imputato, intervento che manifestamente
esorbita dai poteri del giudice della legittimita'
costituzionale delle leggi.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilita' della questione` di legittimita' costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice
penale, promossa dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Cosi' deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
13/12/89.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Ettore GALLO,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 02 Gennaio 1990.