ORDINANZA N.5
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge 13 aprile 1988, n.117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Taban
S.p.A. in liquidazione contro l'Ufficio del registro di Verbania, iscritta al
n. 350 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il
Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di
Verbania, con ordinanza 8 marzo 1989 (R.O. n. 350 del
1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge
13 aprile 1988, n. 117, con particolare riferimento all'art. 2, primo comma,
deducendone il contrasto con gli artt. 3, 101 e 108 della Costituzione in
quanto, non prevedendo che anche lo Stato, che sia parte in causa nei processi
tributari, possa esercitare, come ogni altra parte, l'azione di
responsabilità civile nei confronti del giudice, comprometterebbe
l'imparzialità di quest'ultimo.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 18 del
1989-come già in precedenza con le sentenze n. 26 del 1987 e n 2 del
1968 - ha affermato la legittimità di norme che dettino <condizioni e
limiti> alla responsabilità civile dei giudici, volte a garantirne
l'indipendenza e l'imparzialità, tenendo conto della
particolarità delle loro funzioni;
che la normativa dettata con la legge n. 117 del 1988, a
tal fine, ha previsto che per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie, di regola, risponda direttamente lo Stato, il quale può poi
rivalersi verso il giudice;
che solo nel caso in cui il comportamento del giudice
costituisca reato, è data al danneggiato azione diretta contro di lui
(art.13);
che detto sistema, implicante delicate scelte di politica
legislativa e contemperamento tra interessi contrapposti aventi rilievo
costituzionale, è già stato ritenuto legittimo da questa Corte
(cfr. la cit. sentenza
n. 18 del 1989);
che risponde a criteri di razionalità che lo Stato,
ove sia parte in un giudizio, possa agire verso il giudice, per danni, nella
sola ipotesi in cui il comportamento del giudice costituisca reato (art. 13);
che ciò manifestamente non incide sull'indipendenza
e sull'imparzialità del giudice.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), sollevata in relazione agli artt.
3, 101 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Gennaio 1990.