ORDINANZA N.4
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo
e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza
emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra Accordato Roberto e la s.r.l. <RI Immobiliare> iscritta al n. 349 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele
Pescatore.
Ritenuto che il
Vice pretore di Roma, con ordinanza 5 aprile 1989 (R.O.
n.349 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e
9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
che secondo
tale ordinanza essi violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto
irrazionalmente equiparano il limite quantitativo di responsabilità del
vice pretore onorario, in sede di rivalsa, a quella dei magistrati di tribunale
e stabiliscono un regime unitario di responsabilità per i vice pretori
onorari ed i giudici togati, non ostante che le funzioni dei primi, a
differenza di quelle dei secondi, sarebbero disciplinate non solo dalla legge,
ma anche dalla prassi e vi sarebbe una differenza di situazioni che renderebbe
irragionevole la disciplina unitaria della responsabilità.
Considerato che
questa Corte, con ordinanza
n. 155 del 1989, ha già ritenuto manifestamente infondata la
questione relativa alla determinazione della misura massima della rivalsa dello
Stato nei confronti degli estranei che partecipano o concorrono a partecipare
all'esercizio della funzione giudiziaria, così come disposta dall'art.
8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n.117, poichè
rientra nell'esercizio della discrezionalità legislativa-non
censurabile in quanto non irragionevole-la
determinazione dei limiti massimi di tale rivalsa in relazione al reddito di
lavoro complessivo dei giudici non togati;
che nessun
rilievo può avere, ai fini del giudizio di costituzionalità
l'asserita esistenza di situazioni differenziate in base a <prassi>,
proprie dell'attività dei vice pretori onorari.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9 , secondo comma , delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e
9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento
all'art.3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13/12/89.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Gabriele
PESCATORE, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 02 Gennaio 1990.