ORDINANZA N.3
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 79, comma secondo, della legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso
con ordinanza emessa il 13 maggio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento
civile vertente tra Grande Tommaso e l'Amministrazione Fratelli Del Gallo,
iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35/1a serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che
nel giudizio civile tra Grande Tommaso e l'Amministrazione Fratelli Del Gallo,
per la determinazione dell'equo canone di una locazione abitativa e la
conseguente restituzione delle somme indebitamente corrisposte, il Pretore di
Roma, con ordinanza emessa il 13 maggio 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 della Costituzione,
dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui fissa, per l'esercizio
dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione
dei divieti e dei limiti posti dalla legge, il termine di decadenza di mesi sei
dalla riconsegna dell'immobile;
che, ad avviso
del giudice a quo, trattandonsi di norma insuscettiva di applicazione analogica perchè
eccezionale, non ne sarebbe consentita l'applicazione ad altre ipotesi in
cui-pur mancando la riconsegna dell'immobile da parte del conduttore-vi sarebbe
comunque cessazione di diritto e di fatto della locazione, come nella ipotesi
di vendita dell'immobile allo stesso conduttore ovvero a terzi;
che, avuto
riguardo alla ratio legis-che
è quella di evitare remore all'esercizio del diritto per timore di
ritorsioni durante il rapporto - l'ipotesi della riconsegna e quelle sopra
considerate non sarebbero caratterizzate da elementi di diversità tali
da giustificare una disciplina differenziata;
che è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentate
dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della
questione e comunque ne ha contestato la fondatezza.
Considerato che
il giudice a quo, al fine di postulare l'estensione, mediante sentenza
additiva, del trattamento previsto dalla norma impugnata per l'ipotesi di
riconsegna dell'immobile da parte del conduttore alle altre ipotesi dianzi
richiamate, muove dal presupposto della sostanziale omogeneità di queste
rispetto alla prima, sotto l'aspetto che anche in esse verrebbe meno il
rapporto di locazione, inteso peraltro evidentemente come rapporto fra
conduttore e locatore originario;
che il
suindicato presupposto non è condivisibile, non potendosi ritenere che
in tutti indiscriminatamente i casi in cui il soggetto passivo della domanda di
ripetizione delle somme pagate oltre il dovuto abbia cessato di rivestire la
qualità di locatore, anche il conduttore abbia dismesso la propria
qualità, e così abbia cessato di versare in quella situazione di
esposizione a ritorsioni-ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di
una minor misura del canone dovuto - che giustifica, per le conseguenti remore
all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma impugnata;
che pertanto la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 79, secondo comma, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13/12/89.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Aldo
CORASANITI, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 02 Gennaio 1990.